CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 42610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione e che questo venga disposto. Inammissibilità del ricorso nel resto Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal predetto Tribunale il 06/10/2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 349 comma 1 e 2 cod. pen. e di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) del 2 D.p.r. 380/2001, perché, in qualità di custode giudiziario, violava i sigilli apposti su immobile sottoposto a sequestro preventivo in quanto opera abusiva, proseguendo i lavori abusivi e non ottemperando all'ordine di demolizione e ripristino dei luoghi, e perché, nonostante l'ordine di demolizione emessa dell'amministrazione comunale, senza alcun titolo abilitativo, provvedeva al completamento delle parti interne del manufatto e realizzava nuovo manufatto in legno. 2. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il giudice di merito ometteva di disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate, statuizione obbligatoria trattandosi di sanzione amministrativa accessoria, e conseguentemente, ometteva di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e non solo all'espletamento dei lavori di pubblica utilità per mesi due. Chiede l'annullamento senza rinvio o in subordine con rinvio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio limitatamente all'omesso ordine di demolizione e che questo venga disposto. Inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per inosservanza dell'art. 31 comma 9 del D.p.r. 380/2001, in quanto il giudice di merito, nel pronunciare sentenza di condanna e disporre la sospensione condizionale della pena, ha omesso di statuire la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione delle opere, pur essendo tale statuizione obbligatoria e conseguentemente, ometteva di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Si deve puntualizzare che l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che l'ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa accessoria, e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex plurimis Sez. 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). Pertanto costituisce una statuizione obbligatoria ex lege conseguente alla sentenza di condanna, che, non investendo profili di discrezionalità e non essendo necessari accertamenti di fatto, può essere disposta direttamente in sede di legittimità. Ed al riguardo si è coerentemente concluso che l'ordine di demolizione deve essere disposto anche in sede di patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. ancorché non sia stato oggetto dell'accordo. (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997, Rv. 208837; Sez.3, n. 21894 del 22/05/2007, Rv. 236950). Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio "ex lege" dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620 (Sez.3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 216378 - 01). 2. E' inammissibile invece la seconda doglianza, concernente la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze del reato, posto che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Trattasi di censura che non può trovare ingresso in questa sede poiché il giudice ha statuito conformemente all'accordo delle parti, applicando, la pena tra esse concordata, essendogli preclusa l'irrogazione di una pena diversa da quella oggetto dell'accordo. Quest'ultimo non può d'altronde essere rimesso in discussione né dall'imputato né dalla pubblica accusa, sia essa rappresentata dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale, organo inserito anch'esso nell'apparato del pubblico ministero. Peraltro, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata; e si è precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero, circostanze non ravvisabili nel caso di specie (cfr Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Rv.276889 - 01). 3. Si impone quindi una pronuncia rescindente, limitatamente all'omessa emanazione dell'ordine di demolizione che si dispone, mentre è inammissibile il secondo motivo. PQM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa emanazione dell'ordine di demolizione che dispone. Inammissibile nel resto. Così deciso all'udienza del 23