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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 22279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 31/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n, 176 de 2020, art. 16 d.l. 228 del 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 17/12/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ai sensi degli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1 legge fallimentare, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 14/05/2015.

2. In data 10/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, e 42 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata conoscenza, da parte del Cavallaro, dell'intervenuta sentenza di fallimento e, quindi, della volontà di distrarre la vettura, come emerge anche dalla deposizione dei curatori fallimentari, che avevano escluso la sussistenza di fatti di distrazione, e dalle dichiarazioni dell'imputato circa la sua volontà di restituire la vettura; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, art. 43 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata prova della sussistenza del dolo della distrazione, posto che il Cavallaro era stato reperito presso la sua abitazione dalla Guardia di Finanza, che aveva sottoposto a sequestro preventivo la vettura a seguito della denuncia di appropriazione indebita, nell'anno 2016; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 187, 192, 495 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'ammissione della deposizione, ed alla successiva revoca, dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto deporre sulla mancata comunicazione al ricorrente della dichiarazione di fallimento ed, ancor prima, sulla richiesta di restituzione della vettura, avendo la difesa, con l'atto di appello, specificato le ragioni della rilevanza dell'esame del teste, anche alla luce della documentazione acquisita, da cui si evince che la risoluzione del contratto di leasing era stata recapitata presso la sede legale della società e ritirata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

Risulta pacificamente, dalla lettura delle sentenze di merito, che, una volta dichiarato il fallimento della società su istanza di un dipendete, il Cavallaro non si era mai presentato a rendere interrogatorio, non essendo mai stato reperito dal curatore fallimentare, che gli aveva inviato raccomandate sia presso la sede legale della società che presso il suo indirizzo personale, risultante dal Registro delle Imprese.

Altrettanto pacifica è la circostanza che la società fallita avesse stipulato, nel gennaio 2010, una locazione finanziaria avente ad oggetto una vettura [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima, a seguito degli inadempimenti del pagamento dei canoni di locazione, si era avvalsa della clausola risolutiva, comunicando tale circostanza con raccomandata inviata alla sede legale della società, senza ottenere la restituzione del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alle [OSCURATO:PERSONA], oltre a sporgere denuncia per appropriazione indebita, aveva avanzato istanza di restituzione del bene ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare; nel luglio 2016 la Guardia di Finanza, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rinveniva e sottoponeva a sequestro la vettura presso la residenza del Cavallaro, in Itri, alla contrada [OSCURATO:PERSONA] n. 33; in quella sede l'imputato riferiva di non aver avuto alcuna notizia dell'intimazione alla restituzione del veicolo (come documentato dal verbale di sequestro preventivo del 28/07/2016 allegato al ricorso).

Il primo giudice aveva affermato che le dichiarazioni del Cavallaro non apparivano credibili, posto che il curatore aveva provveduto a contattarlo presso l'indirizzo di residenza, ove egli era certamente reperibile, trattandosi dello stesso luogo dove era stato trovato dalla Guardia di Finanza e dove aveva poi eletto domicilio nell'ambito del procedimento penale.

La difesa, con i motivi di appello, si era doluta della mancata audizione del teste della difesa, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo che presso lo studio del predetto si trovava la sede legale della società fallita, e che il legale avrebbe potuto spiegare le ragioni della incolpevole conoscenza, da parte del Cavallaro, dell'intervenuto fallimento (il Cavallaro si era separato dalla moglie in quel medesimo periodo, ed essendo l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in contatto soprattutto con la moglie dell'imputato, una volta ricevuta la notifica della sentenza di fallimento, non era riuscito a comunicarla all'imputato, secondo quanto evidenziato nel motivo di gravame).

La Corte territoriale - nel confermare la ricostruzione del primo giudice - ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale posta a fondamento della revoca del teste della difesa, posto che l'esame dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] appariva superflua alla luce degli elementi acquisiti.

Tanto premesso, la motivazione della Corte di merito appare affetta da una vera e propria petizione di principio, alla luce del fatto che non si comprende per quale ragione dovesse escludersi "che il Cavallaro fosse all'oscuro dell'intervenuta dichiarazione di fallimento proprio in considerazione del fatto che egli è stato reperito presso l'abitazione ove il curatore aveva inutilmente tentato di contattarlo." Da un punto di vista di logica consensuale minimale, ancor prima che di logica processuale, infatti, il tentativo da parte del curatore di contattare il fallito con gli ordinari sistemi previsti dalle disposizioni normative - nel caso di specie a mezzo servizio postale -, appare concetto ben diverso e certamente non coincidente con quello dell'effettivo raggiungimento dello scopo avuto di mira dal curatore, posto che nessuna delle due sentenze di merito ha dato atto dell'esito positivo dei tentativi posti in essere dai due successivi curatori, che si sono avvicendati nella procedura fallimentare, finalizzati a raggiungere il Cavallaro.

Né risulta alcuna indicazione specifica, nelle sentenze di merito, circa l'effettiva conoscenza, da parte del Cavallaro, delle azioni poste in essere dalla società di leasing; ciò che risulta accertato senza alcun dubbio, quindi, è solo il mancato pagamento dei canoni ed il rinvenimento della vettura presso la residenza dell'imputato, il che non dimostra affatto la conoscenza legale, da parte del predetto, degli ulteriori eventi, risultando del tutti irrilevante la circostanza che solo in una seconda fase - ossia nel corso del procedimento penale - egli avesse eletto domicilio per le notificazioni presso la sua residenza.

La difesa, per contro, ha documentato - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - non solo l'inserimento dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nella lista dei testi della difesa, sulle circostanze relative alla domiciliazione della società ed alla tenuta delle scritture contabili, ma anche la specifica richiesta, all'udienza dibattimentale del 17/12/2019, di voler esaminare il teste sulla circostanza di aver questi informato l'imputato circa l'intervenuta dichiarazione di fallimento e circa la precedente richiesta, da parte della società di leasing, di restituzione del bene.

Alla detta udienza il Tribunale aveva revocato l'ammissione del teste, sia in quanto non rilevante sia in quanto le circostanze individuate dalla difesa apparivano in parte diverse da quelle indicate nella lista testi.

La Corte di merito, investita sul punto dal primo motivo di appello dell'imputato, ha offerto una motivazione del tutto apparente, omettendo completamente di considerare che l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - per come risulta dalla lista testi della difesa - avrebbe dovuto essere escusso "in ordine ai fatti accaduti ed in relazione alla tenuta delle scritture contabili ed in ordine alla domiciliazione della medesima società"; non è dato, pertanto, discernere quali sarebbero le circostanze "diverse" - secondo la prospettazione del Tribunale in sede di revoca della testimonianza ammessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - a fronte di una formulazione delle circostanze su cui era stata chiesta l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] che, sia sotto il profilo della "domiciliazione della società" che sotto il profilo dei "fatti accaduti", ben avrebbe potuto includere la vicenda relativa alla informazione, effettuata o meno da parte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, circa l'avvenuta notifica presso lo studio del teste, ove la società era domiciliata, degli atti rilevanti, ossia la revoca del contratto di leasing e la sentenza di fallimento.

La motivazione delle sentenze di merito, infine, appare tanto più lacunosa ed illogica anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in allegato al ricorso, da cui si evince che in data 15/12/2011 presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla via Tomacelli n. 103 in Roma, era stata recapitata una raccomandata; trattasi dello stesso indirizzo presso cui risulta residente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla lista testi della difesa, depositata presso il primo giudice in data 04/02/2019 ed autorizzata in data 07/02/2019.

Alla luce di tali circostanze, quindi, la revoca dell'esame del teste appare incoerente, ed incidente negativamente sul percorso argomentativo del primo giudice, circostanza del tutto irragionevolmente tralasciata dalla Corte di merito che, sul punto, ha argomentato, come detto, in maniera del tutto apparente.

Va, infatti, ricordato che, senza alcun dubbio il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa sia quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, sia quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 24658501; Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278794); ciò nondimeno, la revoca dell'ordinanza ammissiva va espressamente motivata, in quanto il difetto di motivazione sul necessario requisito della superfluità della prova determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Mignogna ed altro, Rv. 269050).

La superfluità della prova, tuttavia, deve risultare non solo dalla motivazione dell'ordinanza di revoca, ma anche dalla motivazione della sentenza che, a sua volta, non può che fondarsi sulla sintesi delle evidenze probatorie in cui si innesta anche la prova testimoniale revocata.

Ciò significa che solo la motivazione della sentenza può dare compiutamente e definitivamente conto della superfluità o meno della prova dapprima ammessa e poi revocata, nel senso che se la motivazione presenta una palese lacuna - come verificatosi nel caso in esame - la revoca della prova ammessa - che, in ipotesi, può essere la risultante di una decisione superficiale o pretestuosa - non potrà che riverberarsi sulla tenuta complessiva della motivazione, in termini di congruità e di completezza.

Nel caso di specie, come detto, a fronte della revoca della prova testimoniale ammessa da parte del Tribunale, la Corte territoriale, pur investita con uno specifico motivo di appello sul punto, si è limitata ad una enunciazione di principio sulla sussistenza astratta del potere di riduzione, senza una congrua motivazione delle ragioni che ne giustificassero, in concreto, l'esercizio.

Appare infatti evidente come, alla luce dello svolgimento dei fatti descritti in sentenza, l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] avesse una sua incidenza potenzialmente decisiva in riferimento alla prova della sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, soprattutto considerato che la condotta era consistita nella distrazione di un unico bene, la vettura poi rinvenuta presso la residenza dell'imputato.

A tale proposito va ricordato come, del tutto pacificamente, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione; tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848).

Altrettanto evidentemente il principio espresso presuppone una concreta interlocuzione tra gli organi della curatela ed il legale rappresentante dell'azienda fallita, perché solo un soggetto che interloquisca con il curatore fallimentare può dare dimostrazione di aver impiegato i beni per finalità aziendali, ovvero di averli restituiti all'avente diritto; in tal caso, quindi, la mancanza dì una chiara smentita emergente dagli elementi probatori raccolti non può essere ignorata dal giudicante, il quale non può, semplicisticamente, limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito.

Allorquando, come nel caso di specie, nonostante i tentativi effettuati, non sia stata stabilita alcuna interlocuzione con il curatore, appare indispensabile accertare che tale situazione sia dipesa da una precisa e volontaria scelta del legale rappresentante della fallita, che si sia consapevolmente sottratto ad un confronto con gli organi della procedura fallimentare.

Diversamente, se tale certezza non possa essere raggiunta, e sussistano elementi specifici per ritenere che il legale rappresentante della fallita sia stato del tutto inconsapevole delle vicende che hanno coinvolto l'azienda, e che tale inconsapevolezza possa essere, al più, la conseguenza di un atteggiamento colpevole ma non intenzionale, appare evidente l'inconfigurabilità della fattispecie in esame, che non è sanzionabile a titolo di colpa.

La prova dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, nel caso di specie, non è stata motivata dalle sentenze di merito alla luce di alcun indice di fraudolenza delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi, non essendo un caso che l'unico bene oggetto di distrazione sia stato individuato proprio nella vettura poi sottoposta a sequestro preventivo.In tal senso, quindi, occorre ribadire che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Il punto rilevante nel caso in esame, quindi, è dato proprio dalla sussistenza o meno di inequivoci elementi per ritenere tale consapevole volontà di dare all'unico bene oggetto di imputazione una destinazione configgente con la sua naturale funzione di garanzia, atteso che tale bene era stato rinvenuto in possesso del Cavallaro, peraltro presso la sua residenza, dove egli stesso era stato trovato dalla Guardia di Finanza.

Rispetto a tale peculiare situazione - in cui la volontà distrattiva appare quanto meno sottovalutata dalla Corte di merito, alla luce di una situazione di fatto ambigua - la sentenza impugnata non ha fornito alcuna adeguata ed esaustiva motivazione sul perché le circostanze di fatto evidenziate integrassero un quadro probatorio certo ai fini della configurazione della distrazione; e ciò in quanto il dubbio sulla consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento non può che riverberarsi sulla natura della condotta, consistita nella mancata restituzione di un unico bene, che, in ogni caso, è stato facilmente rinvenuto, non potendo, quindi, affermarsi che fosse stato chiaramente ed inequivocabilmente oggetto di sottrazione alle ragioni creditorie.

Per tale ragione, ed alla luce della peculiarità della vicenda, sarebbe stato indispensabile approfondire l'aspetto relativo alla conoscenza o meno, da parte del Cavallaro, della vicenda fallimentare e, in caso affermativo, di una sua condotta eventualmente preordinata a rendersi irreperibile, ovvero l'avere inciso sulla mancata conoscenza dell'intervenuto fallimento fattori del tutto casuali, quali quelli che avrebbe potuto fornire l'avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Solo la completa ricostruzione delle altre componenti della vicenda, quindi, avrebbe potuto connotare di certa valenza distrattiva la condotta di ritenzione della sola vettura oggetto di imputazione, in presenza di una motivazione che non ha evidenziato alcun elemento certamente dimostrativo di una chiara destinazione del predetto bene ad altri scopi, eccentrici rispetto alle finalità di tutela del ceto creditorio.

Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che, nella libera valutazione del compendio probatorio, peraltro da approfondire adeguatamente, si adeguerà ai principi di diritto si qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 31/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n, 176 de 2020, art. 16 d.l. 228 del 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 17/12/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ai sensi degli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1 legge fallimentare, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 14/05/2015. 2. In data 10/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, e 42 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata conoscenza, da parte del Cavallaro, dell'intervenuta sentenza di fallimento e, quindi, della volontà di distrarre la vettura, come emerge anche dalla deposizione dei curatori fallimentari, che avevano escluso la sussistenza di fatti di distrazione, e dalle dichiarazioni dell'imputato circa la sua volontà di restituire la vettura; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, art. 43 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata prova della sussistenza del dolo della distrazione, posto che il Cavallaro era stato reperito presso la sua abitazione dalla Guardia di Finanza, che aveva sottoposto a sequestro preventivo la vettura a seguito della denuncia di appropriazione indebita, nell'anno 2016; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 187, 192, 495 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'ammissione della deposizione, ed alla successiva revoca, dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto deporre sulla mancata comunicazione al ricorrente della dichiarazione di fallimento ed, ancor prima, sulla richiesta di restituzione della vettura, avendo la difesa, con l'atto di appello, specificato le ragioni della rilevanza dell'esame del teste, anche alla luce della documentazione acquisita, da cui si evince che la risoluzione del contratto di leasing era stata recapitata presso la sede legale della società e ritirata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Risulta pacificamente, dalla lettura delle sentenze di merito, che, una volta dichiarato il fallimento della società su istanza di un dipendete, il Cavallaro non si era mai presentato a rendere interrogatorio, non essendo mai stato reperito dal curatore fallimentare, che gli aveva inviato raccomandate sia presso la sede legale della società che presso il suo indirizzo personale, risultante dal Registro delle Imprese. Altrettanto pacifica è la circostanza che la società fallita avesse stipulato, nel gennaio 2010, una locazione finanziaria avente ad oggetto una vettura [OSCURATO:PERSONA], con la [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima, a seguito degli inadempimenti del pagamento dei canoni di locazione, si era avvalsa della clausola risolutiva, comunicando tale circostanza con raccomandata inviata alla sede legale della società, senza ottenere la restituzione del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alle [OSCURATO:PERSONA], oltre a sporgere denuncia per appropriazione indebita, aveva avanzato istanza di restituzione del bene ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare; nel luglio 2016 la Guardia di Finanza, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, rinveniva e sottoponeva a sequestro la vettura presso la residenza del Cavallaro, in Itri, alla contrada [OSCURATO:PERSONA] n. 33; in quella sede l'imputato riferiva di non aver avuto alcuna notizia dell'intimazione alla restituzione del veicolo (come documentato dal verbale di sequestro preventivo del 28/07/2016 allegato al ricorso). Il primo giudice aveva affermato che le dichiarazioni del Cavallaro non apparivano credibili, posto che il curatore aveva provveduto a contattarlo presso l'indirizzo di residenza, ove egli era certamente reperibile, trattandosi dello stesso luogo dove era stato trovato dalla Guardia di Finanza e dove aveva poi eletto domicilio nell'ambito del procedimento penale. La difesa, con i motivi di appello, si era doluta della mancata audizione del teste della difesa, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo che presso lo studio del predetto si trovava la sede legale della società fallita, e che il legale avrebbe potuto spiegare le ragioni della incolpevole conoscenza, da parte del Cavallaro, dell'intervenuto fallimento (il Cavallaro si era separato dalla moglie in quel medesimo periodo, ed essendo l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in contatto soprattutto con la moglie dell'imputato, una volta ricevuta la notifica della sentenza di fallimento, non era riuscito a comunicarla all'imputato, secondo quanto evidenziato nel motivo di gravame). La Corte territoriale - nel confermare la ricostruzione del primo giudice - ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale posta a fondamento della revoca del teste della difesa, posto che l'esame dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] appariva superflua alla luce degli elementi acquisiti. Tanto premesso, la motivazione della Corte di merito appare affetta da una vera e propria petizione di principio, alla luce del fatto che non si comprende per quale ragione dovesse escludersi "che il Cavallaro fosse all'oscuro dell'intervenuta dichiarazione di fallimento proprio in considerazione del fatto che egli è stato reperito presso l'abitazione ove il curatore aveva inutilmente tentato di contattarlo." Da un punto di vista di logica consensuale minimale, ancor prima che di logica processuale, infatti, il tentativo da parte del curatore di contattare il fallito con gli ordinari sistemi previsti dalle disposizioni normative - nel caso di specie a mezzo servizio postale -, appare concetto ben diverso e certamente non coincidente con quello dell'effettivo raggiungimento dello scopo avuto di mira dal curatore, posto che nessuna delle due sentenze di merito ha dato atto dell'esito positivo dei tentativi posti in essere dai due successivi curatori, che si sono avvicendati nella procedura fallimentare, finalizzati a raggiungere il Cavallaro. Né risulta alcuna indicazione specifica, nelle sentenze di merito, circa l'effettiva conoscenza, da parte del Cavallaro, delle azioni poste in essere dalla società di leasing; ciò che risulta accertato senza alcun dubbio, quindi, è solo il mancato pagamento dei canoni ed il rinvenimento della vettura presso la residenza dell'imputato, il che non dimostra affatto la conoscenza legale, da parte del predetto, degli ulteriori eventi, risultando del tutti irrilevante la circostanza che solo in una seconda fase - ossia nel corso del procedimento penale - egli avesse eletto domicilio per le notificazioni presso la sua residenza. La difesa, per contro, ha documentato - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - non solo l'inserimento dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nella lista dei testi della difesa, sulle circostanze relative alla domiciliazione della società ed alla tenuta delle scritture contabili, ma anche la specifica richiesta, all'udienza dibattimentale del 17/12/2019, di voler esaminare il teste sulla circostanza di aver questi informato l'imputato circa l'intervenuta dichiarazione di fallimento e circa la precedente richiesta, da parte della società di leasing, di restituzione del bene. Alla detta udienza il Tribunale aveva revocato l'ammissione del teste, sia in quanto non rilevante sia in quanto le circostanze individuate dalla difesa apparivano in parte diverse da quelle indicate nella lista testi. La Corte di merito, investita sul punto dal primo motivo di appello dell'imputato, ha offerto una motivazione del tutto apparente, omettendo completamente di considerare che l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - per come risulta dalla lista testi della difesa - avrebbe dovuto essere escusso "in ordine ai fatti accaduti ed in relazione alla tenuta delle scritture contabili ed in ordine alla domiciliazione della medesima società"; non è dato, pertanto, discernere quali sarebbero le circostanze "diverse" - secondo la prospettazione del Tribunale in sede di revoca della testimonianza ammessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - a fronte di una formulazione delle circostanze su cui era stata chiesta l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] che, sia sotto il profilo della "domiciliazione della società" che sotto il profilo dei "fatti accaduti", ben avrebbe potuto includere la vicenda relativa alla informazione, effettuata o meno da parte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, circa l'avvenuta notifica presso lo studio del teste, ove la società era domiciliata, degli atti rilevanti, ossia la revoca del contratto di leasing e la sentenza di fallimento. La motivazione delle sentenze di merito, infine, appare tanto più lacunosa ed illogica anche alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in allegato al ricorso, da cui si evince che in data 15/12/2011 presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla via Tomacelli n. 103 in Roma, era stata recapitata una raccomandata; trattasi dello stesso indirizzo presso cui risulta residente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla lista testi della difesa, depositata presso il primo giudice in data 04/02/2019 ed autorizzata in data 07/02/2019. Alla luce di tali circostanze, quindi, la revoca dell'esame del teste appare incoerente, ed incidente negativamente sul percorso argomentativo del primo giudice, circostanza del tutto irragionevolmente tralasciata dalla Corte di merito che, sul punto, ha argomentato, come detto, in maniera del tutto apparente. Va, infatti, ricordato che, senza alcun dubbio il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa sia quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva, sia quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 24658501; Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278794); ciò nondimeno, la revoca dell'ordinanza ammissiva va espressamente motivata, in quanto il difetto di motivazione sul necessario requisito della superfluità della prova determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279166; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 18/01/2017, Mignogna ed altro, Rv. 269050). La superfluità della prova, tuttavia, deve risultare non solo dalla motivazione dell'ordinanza di revoca, ma anche dalla motivazione della sentenza che, a sua volta, non può che fondarsi sulla sintesi delle evidenze probatorie in cui si innesta anche la prova testimoniale revocata. Ciò significa che solo la motivazione della sentenza può dare compiutamente e definitivamente conto della superfluità o meno della prova dapprima ammessa e poi revocata, nel senso che se la motivazione presenta una palese lacuna - come verificatosi nel caso in esame - la revoca della prova ammessa - che, in ipotesi, può essere la risultante di una decisione superficiale o pretestuosa - non potrà che riverberarsi sulla tenuta complessiva della motivazione, in termini di congruità e di completezza. Nel caso di specie, come detto, a fronte della revoca della prova testimoniale ammessa da parte del Tribunale, la Corte territoriale, pur investita con uno specifico motivo di appello sul punto, si è limitata ad una enunciazione di principio sulla sussistenza astratta del potere di riduzione, senza una congrua motivazione delle ragioni che ne giustificassero, in concreto, l'esercizio. Appare infatti evidente come, alla luce dello svolgimento dei fatti descritti in sentenza, l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] avesse una sua incidenza potenzialmente decisiva in riferimento alla prova della sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, soprattutto considerato che la condotta era consistita nella distrazione di un unico bene, la vettura poi rinvenuta presso la residenza dell'imputato. A tale proposito va ricordato come, del tutto pacificamente, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione; tuttavia, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848). Altrettanto evidentemente il principio espresso presuppone una concreta interlocuzione tra gli organi della curatela ed il legale rappresentante dell'azienda fallita, perché solo un soggetto che interloquisca con il curatore fallimentare può dare dimostrazione di aver impiegato i beni per finalità aziendali, ovvero di averli restituiti all'avente diritto; in tal caso, quindi, la mancanza dì una chiara smentita emergente dagli elementi probatori raccolti non può essere ignorata dal giudicante, il quale non può, semplicisticamente, limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito. Allorquando, come nel caso di specie, nonostante i tentativi effettuati, non sia stata stabilita alcuna interlocuzione con il curatore, appare indispensabile accertare che tale situazione sia dipesa da una precisa e volontaria scelta del legale rappresentante della fallita, che si sia consapevolmente sottratto ad un confronto con gli organi della procedura fallimentare. Diversamente, se tale certezza non possa essere raggiunta, e sussistano elementi specifici per ritenere che il legale rappresentante della fallita sia stato del tutto inconsapevole delle vicende che hanno coinvolto l'azienda, e che tale inconsapevolezza possa essere, al più, la conseguenza di un atteggiamento colpevole ma non intenzionale, appare evidente l'inconfigurabilità della fattispecie in esame, che non è sanzionabile a titolo di colpa. La prova dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, nel caso di specie, non è stata motivata dalle sentenze di merito alla luce di alcun indice di fraudolenza delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi, non essendo un caso che l'unico bene oggetto di distrazione sia stato individuato proprio nella vettura poi sottoposta a sequestro preventivo.In tal senso, quindi, occorre ribadire che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Il punto rilevante nel caso in esame, quindi, è dato proprio dalla sussistenza o meno di inequivoci elementi per ritenere tale consapevole volontà di dare all'unico bene oggetto di imputazione una destinazione configgente con la sua naturale funzione di garanzia, atteso che tale bene era stato rinvenuto in possesso del Cavallaro, peraltro presso la sua residenza, dove egli stesso era stato trovato dalla Guardia di Finanza. Rispetto a tale peculiare situazione - in cui la volontà distrattiva appare quanto meno sottovalutata dalla Corte di merito, alla luce di una situazione di fatto ambigua - la sentenza impugnata non ha fornito alcuna adeguata ed esaustiva motivazione sul perché le circostanze di fatto evidenziate integrassero un quadro probatorio certo ai fini della configurazione della distrazione; e ciò in quanto il dubbio sulla consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento non può che riverberarsi sulla natura della condotta, consistita nella mancata restituzione di un unico bene, che, in ogni caso, è stato facilmente rinvenuto, non potendo, quindi, affermarsi che fosse stato chiaramente ed inequivocabilmente oggetto di sottrazione alle ragioni creditorie. Per tale ragione, ed alla luce della peculiarità della vicenda, sarebbe stato indispensabile approfondire l'aspetto relativo alla conoscenza o meno, da parte del Cavallaro, della vicenda fallimentare e, in caso affermativo, di una sua condotta eventualmente preordinata a rendersi irreperibile, ovvero l'avere inciso sulla mancata conoscenza dell'intervenuto fallimento fattori del tutto casuali, quali quelli che avrebbe potuto fornire l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Solo la completa ricostruzione delle altre componenti della vicenda, quindi, avrebbe potuto connotare di certa valenza distrattiva la condotta di ritenzione della sola vettura oggetto di imputazione, in presenza di una motivazione che non ha evidenziato alcun elemento certamente dimostrativo di una chiara destinazione del predetto bene ad altri scopi, eccentrici rispetto alle finalità di tutela del ceto creditorio. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che, nella libera valutazione del compendio probatorio, peraltro da approfondire adeguatamente, si adeguerà ai principi di diritto si qu
Sentenza Cassazione n. 22279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris