Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2018:34
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0175
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 gennaio 2018 (
1
)
Cause C‑175/17 e C‑180/17
X
contro
[OSCURATO:PERSONA]/Toeslagen
e
X e Y
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie
[domande di pronuncia pregiudiziale presentate dall’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 39 – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 13 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di non respingimento – Decisione che respinge una domanda di asilo e che impone un obbligo di rimpatrio – Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio in materia di asilo – Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso in primo grado – Eccezione se gli effetti giuridici della decisione annullata in primo grado restano impregiudicati»
I.
Introduzione
1.
Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame sostanzialmente coincidono. Pertanto, tali due cause, che rappresentano l’occasione per la Corte di fornire un nuovo contributo al diritto a un ricorso effettivo in materia di asilo, saranno trattate congiuntamente nelle presenti conclusioni.
2.
Si tratta di sapere se il diritto dell’Unione europea, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo, debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti nazionali devono attribuire un effetto sospensivo automatico alle procedure di ricorso in appello che essi prevedono avverso le decisioni che respingono le domande di asilo e che contengono un obbligo di rimpatrio, qualora l’interessato faccia valere un rischio di violazione del principio di non respingimento. Le cause in esame indurranno la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE (
2
), dell’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE (
3
) e dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE (
4
), letti alla luce degli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
5
).
3.
Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che né le disposizioni della direttiva 2005/85, né quelle della direttiva 2008/115, né quelle della direttiva 2013/32, e neppure quelle della Carta impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un effetto sospensivo automatico ad un ricorso in appello, proposto nell’ambito di una procedura avviata avverso un diniego di asilo contenente una decisione di rimpatrio, anche quando la persona sottoposta a tale misura invochi un rischio di violazione del principio di non respingimento. Tuttavia, il diritto a un ricorso effettivo risultante da tali disposizioni osta al fatto che gli effetti giuridici di un diniego di asilo e di una decisione di rimpatrio restino impregiudicati malgrado l’annullamento di tali misure in primo grado ed impone che, in una situazione siffatta, il ricorso in appello sia provvisto di un effetto sospensivo automatico.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale
1.
Convenzione di Ginevra
4.
L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Ginevra (
6
), intitolato «Divieto di espulsione o di respingimento», dispone quanto segue:
«Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei territori ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».
2.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
5.
L’articolo 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
7
), intitolato «Proibizione della tortura», prevede quanto segue:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
6.
L’articolo 13 di tale convenzione, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», è così formulato:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un organo nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».
B. Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2005/85
7.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, intitolato «Ambito d’applicazione», dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato».
8.
L’articolo 39 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un mezzo di impugnazione efficace», è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a)
la decisione sulla sua domanda di asilo, (…)
(…)
e)
una decisione di revoca dello status di rifugiato a norma dell’articolo 38.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:
a)
a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;
b)
a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio (…)
(…)».
2.
Direttiva 2008/115
9.
L’articolo 13 della direttiva 2008/115, intitolato «Mezzi di ricorso», dispone quanto segue:
«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.
(…)».
3.
Direttiva 2013/32
10.
L’articolo 46 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a)
la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
i)
di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
(…)
3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (
8
)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
(…)
5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.
6. Qualora sia stata adottata una decisione:
a)
di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
b)
di ritenere inammissibile una domanda a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
c)
di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell’articolo 28; o
d)
di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell’articolo 39,
un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso.
(…)».
C.
Diritto olandese
11.
Nel diritto olandese, il ricorso in primo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale, [OSCURATO:PERSONA]) avverso una decisione in materia di asilo dello [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) ha un effetto sospensivo automatico. Sebbene sia possibile impugnare una sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale), la quale confermi una decisione che respinge una domanda di asilo e che impone un obbligo di rimpatrio, la procedura di ricorso in appello non ha effetto sospensivo automatico. Tuttavia, è possibile chiedere al Voorzieningenrechter (giudice cautelare, [OSCURATO:PERSONA]) presso l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) di adottare provvedimenti provvisori, al fine di evitare segnatamente di essere allontanati nelle more del giudizio in appello. Tale domanda di provvedimenti provvisori non ha effetto sospensivo automatico. Nel merito, sia il procedimento di primo grado, sia il procedimento di impugnazione sono ricorsi di piena giurisdizione.
III.
Fatti oggetto delle controversie di cui ai procedimenti principali e questioni pregiudiziali
12.
Sebbene le due domande di pronuncia pregiudiziale siano, in sostanza, identiche, esse non hanno avuto origine dagli stessi fatti né il giudice del rinvio le ha formulate in modo analogo. Pertanto, in questa fase delle mie conclusioni, sarà opportuno distinguere le due cause, sebbene l’analisi delle stesse sarà svolta congiuntamente.
A.
Causa X (C‑175/17)
13.
L’11 febbraio 2008 X, cittadino iracheno, ha ottenuto un permesso di soggiorno a titolo di asilo a tempo determinato e con effetto retroattivo con decorrenza dalla data della sua domanda, il 3 ottobre 2007, sulla base della politica di protezione per categoria (
9
). Il 19 gennaio 2011 il Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), attualmente sostituito dal Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, ha revocato tale permesso di soggiorno al ricorrente nel procedimento principale, sulla base del rilievo che la protezione per categoria applicabile ai cittadini dell’Iraq centrale era cessata con effetto retroattivo il 22 novembre 2008. Tale decisione del 19 gennaio 2011 conteneva altresì una decisione di rimpatrio che invitava l’interessato a lasciare il territorio dei [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza del termine di ricorso. X ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]), che l’ha annullata per difetto di motivazione.
14.
Il 1
o
luglio 2011 il Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’[OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente revocato il diritto di soggiorno al ricorrente nel procedimento principale, negandogli la concessione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. X ha presentato ricorso avverso tale decisione. Con sentenza del 5 giugno 2012 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) ha nuovamente dichiarato fondato il ricorso e ha annullato la decisione del 1
o
luglio 2011 lasciandone impregiudicati gli effetti, come previsto dal diritto olandese che offre al giudice amministrativo il potere di stabilire se gli effetti giuridici della decisione annullata restino parzialmente o totalmente impregiudicati.
15.
X ha impugnato la sentenza del 5 giugno 2012, senza tuttavia presentare una domanda di provvedimenti provvisori intesa a far sì che non fosse sottoposto ad allontanamento prima della pronuncia sull’appello da questi presentato. Con sentenza del 25 febbraio 2013, divenuta definitiva, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) ha dichiarato infondato l’appello di X, il quale non aveva pertanto alcun diritto di soggiorno nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] dal 22 novembre 2008.
16.
Contestualmente a tali procedure relative al diritto di soggiorno dell’interessato, quest’ultimo, l’11 aprile e il 5 giugno 2009, ha chiesto di beneficiare di un contributo per le spese sanitarie e di locazione. Con decisione del 29 dicembre 2011 il [OSCURATO:PERSONA]/Toeslagen (Ufficio tributario/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha riconosciuto all’interessato taluni anticipi dei contributi chiesti per l’anno 2012. Tuttavia, con decisione del 12 aprile 2013 l’Ufficio tributario/[OSCURATO:PERSONA] ha fissato in EUR 0 gli anticipi in precedenza riconosciuti, in considerazione del fatto che X non era titolare di alcun diritto di soggiorno dal 22 novembre 2008. Con decisione del 28 marzo 2014 l’Ufficio tributario/[OSCURATO:PERSONA] ha definitivamente fissato in EUR 0 tali anticipi di contributi per le spese sanitarie e di locazione.
17.
Con sentenza del 27 ottobre 2015, che è stata impugnata dinanzi all’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), il giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha statuito che il ricorrente nel procedimento principale non aveva diritto a un contributo per le spese sanitarie e di locazione per l’anno 2012, giacché aveva beneficiato del soggiorno regolare solo dal 1
o
luglio 2011 sino alla sentenza del 5 giugno 2012, e doveva pertanto rimborsarli. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che tale periodo di soggiorno regolare non rilevasse ai fini della sua domanda di contributi per le spese sanitarie e di locazione. Tale giudice sottolinea a tale riguardo che il diritto olandese impone che un siffatto periodo di soggiorno regolare per motivi procedurali faccia immediatamente seguito a un periodo di soggiorno regolare sulla base di un permesso di soggiorno a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di specie non si tratta di un siffatto soggiorno successivo, in ragione del fatto che X non ha beneficiato del soggiorno regolare nel periodo tra il 22 novembre 2008 e il 1
o
luglio 2011 a causa della revoca con effetto retroattivo del permesso di soggiorno che gli era stato concesso.
18.
Il procedimento principale verte su tale seconda procedura, presentata da X dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), che ha confermato l’obbligo di rimborsare i contributi di cui trattasi. Il giudice del rinvio ritiene che X non debba rimborsare i contributi ricevuti fino alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), emessa nell’ambito della procedura relativa al suo permesso di soggiorno, dal momento che l’effetto sospensivo automatico di tale ricorso rende regolare il soggiorno di X e gli conferisce un diritto ai suddetti contributi. Tale giudice illustra che, se la procedura di ricorso in appello che verte su tale revoca dovesse avere altresì un effetto sospensivo automatico, tale circostanza comporterebbe che, nel sistema nazionale, durante la procedura di ricorso in appello, l’interessato continuerebbe ad avere diritto a tali contributi.
19.
Il giudice del rinvio afferma che, ai sensi del diritto nazionale, l’obbligo di rimborso di cui trattasi dipende dalla questione se la procedura di ricorso in appello avviata da X avverso la sentenza in primo grado, che ha confermato il diniego della sua domanda di asilo, abbia o meno un effetto sospensivo automatico. Esso precisa che la procedura mediante la quale il permesso di soggiorno è stato revocato a X ha comportato una decisione su una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/85, e che tale decisione contiene altresì una decisione di rimpatrio, ai sensi della direttiva 2008/115.
20.
Tenuto conto che né il diritto nazionale, né la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativa agli articoli 3 e 13 della CEDU, impongono che i ricorsi in appello avverso sentenze di primo grado che confermano il diniego di una domanda di asilo e che contengono un obbligo di rimpatrio siano provvisti di un effetto sospensivo automatico, il giudice del rinvio si chiede, nelle due cause in esame, se il diritto dell’Unione imponga un siffatto effetto sospensivo automatico e ciò, in particolare, alla luce dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell’articolo 46 della direttiva 2013/32, letti alla luce degli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta.
21.
Per quanto concerne il rigetto di una domanda di protezione internazionale, il giudice del rinvio ritiene, richiamando la sentenza della Corte del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
10
), che l’articolo 39 della direttiva 2005/85 non imponga che sia prevista una procedura di ricorso in appello. Cionondimeno, a suo avviso, tale circostanza non esclude che i motivi per cui un ricorso in primo grado comporta un effetto sospensivo automatico possano giustificare il fatto che uno Stato membro scelga di avviare una procedura di ricorso in appello provvista altresì di un siffatto effetto sospensivo automatico, dal momento che, finché la procedura in appello non è definita, non si può stabilire se il richiedente non corra alcun rischio, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, nel caso in cui sia rimpatriato nel suo paese d’origine.
22.
Per quanto concerne l’obbligo di rimpatrio, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 13 della direttiva 2008/115 non imponga alcun effetto sospensivo automatico. La Corte avrebbe tuttavia statuito, nelle sue sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida (
11
), e del 17 dicembre 2015, Tall (
12
), che un ricorso deve necessariamente rivestire un effetto sospensivo automatico quando è proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il richiedente a un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti degradanti, garantendo così il rispetto dei requisiti degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta. Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene non sia richiesto un procedimento di appello, non si può escludere che gli venga riconosciuto un effetto sospensivo automatico, se il diritto nazionale lo prevede.
23.
In tali circostanze, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE (…), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di [tale direttiva], abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.
2)
Se l’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE (…), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che un mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2 di [tale direttiva], abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, fino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata».
B.
Causa X e Y (C‑180/17)
24.
X e Y, cittadini russi, hanno presentato domande di asilo, adducendo un rischio di persecuzioni cui sarebbero sottoposti nella Federazione russa a causa del loro orientamento omosessuale. Sebbene il Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia abbia riconosciuto la credibilità degli argomenti sollevati, con le sue decisioni dell’11 novembre 2016 ha respinto le loro domande di asilo, ritenendo che i presunti rischi non avessero alcun rapporto con il loro orientamento omosessuale e, pertanto, non potessero giustificare la concessione di un permesso di soggiorno in materia di asilo. Tali decisioni contengono altresì decisioni di rimpatrio, ai sensi delle quali si ingiunge agli interessati di lasciare volontariamente il territorio dei [OSCURATO:PERSONA] entro la fine del termine di ricorso avverso tali decisioni. Il 15 dicembre 2016 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) ha dichiarato infondati i ricorsi proposti dai ricorrenti nel procedimento principale avverso le decisioni dell’11 novembre 2016. Gli interessati hanno impugnato tali sentenze del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) dinanzi all’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) e hanno altresì presentato domande di provvedimenti provvisori con le quali chiedevano di non essere allontanati prima della pronuncia sul loro ricorso in appello.
25.
L’11 gennaio 2017 il Voorzieningenrechter (giudice cautelare) presso l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), pronunciandosi sulla domanda di provvedimenti provvisori, ha deciso che gli interessati non potevano essere espulsi prima che si statuisse sul ricorso in appello da essi presentato. Tale decisione era motivata dal fatto che, con decisione del 20 dicembre 2016, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) aveva esaminato le conseguenze, sul sistema olandese dell’effetto sospensivo in materia di asilo, della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2016, A. M. c. [OSCURATO:PERSONA] (
13
). La decisione dell’11 gennaio 2017 è stata ispirata, in particolare, dall’intenzione di evitare che i ricorrenti fossero espulsi prima che la Corte avesse potuto pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali da sollevare per risolvere il caso di specie.
26.
Il giudice del rinvio riprende poi, in sostanza, il ragionamento svolto nella domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nella causa X (C‑175/17) illustrato nei paragrafi da 19 a 21 delle presenti conclusioni.
27.
In tali circostanze, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE (…), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di [tale direttiva], abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.
2)
Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/CE (…), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.
3)
Se, per l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico di cui sopra, sia rilevante se la domanda di protezione internazionale, che ha determinato le procedure di ricorso e successivamente di ricorso in appello, sia stata respinta per uno dei motivi enunciati all’articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE, oppure se detto requisito valga per tutte le categorie di decisioni in materia di asilo, indicate in tale direttiva».
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità
28.
In via preliminare, è opportuno che la Corte respinga le questioni di ricevibilità sollevate dal governo belga per il motivo che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione non sarebbero applicabili alle fattispecie di cui ai procedimenti principali e che l’instaurazione di una procedura di ricorso in appello rientrerebbe nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
29.
A tale riguardo, suggerisco alla Corte di considerare che le domande di pronunce pregiudiziali vertono esattamente sulla portata del diritto al ricorso previsto dalle disposizioni delle direttive 2005/85 e 2008/115, che costituiscono le basi stesse delle domande presentate nei procedimenti principali, alla luce delle disposizioni della Carta. La Corte deve, pertanto, essere considerata effettivamente competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate (
14
).
B.
Nel merito
30.
Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla questione se le procedure di ricorso in appello, previste dal diritto nazionale avverso decisioni che respingono domande di asilo e che contengono un obbligo di rimpatrio, debbano comportare un effetto sospensivo automatico, qualora sia invocato il diritto al non respingimento.
31.
In via preliminare, occorre rammentare che le procedure istituite dalla direttiva 2005/85 costituiscono norme minime e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono sotto vari profili di una certa discrezionalità per l’attuazione di tali disposizioni, tenendo conto delle specificità del diritto nazionale. Inoltre, l’obiettivo di tale direttiva consiste nello stabilire un ambito comune di garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e dei diritti fondamentali, di cui fa parte il diritto a un ricorso effettivo (
15
).
32.
In tale contesto tuttavia, occorre constatare che nessuna norma di diritto dell’Unione impone l’esistenza di un doppio grado di giudizio avverso le decisioni che respingono una domanda di asilo e/o che impongono un obbligo di rimpatrio. Invero, il diritto dell’Unione prevede unicamente che gli interessati da tale tipo di misure debbano godere di un diritto di ricorso avverso il rigetto delle loro domande di asilo, restando inteso che quest’ultimo implica soltanto l’esistenza di un ricorso di primo grado avverso le decisioni, di natura amministrativa, adottate nei loro confronti.
33.
La Corte ha già avuto occasione di statuire, nella sua sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
16
), che i requisiti connessi al diritto a un ricorso effettivo impongono unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale (
17
). Ai sensi di tale giurisprudenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce dunque il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio (
18
).
34.
Sebbene tale giurisprudenza riguardi, formalmente, solo le disposizioni dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, essa è tuttavia trasponibile alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 che sono volte, in sostanza, a garantire in maniera analoga il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati da una misura di allontanamento, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia o no connessa a un diniego di asilo.
35.
Pertanto, si deve rilevare che, in mancanza di norme di diritto dell’Unione in materia, l’instaurazione di un secondo grado di giudizio e il fatto di prevedere che lo stesso sia provvisto di un effetto sospensivo automatico rientrano unicamente nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che dispongono di un certo margine di discrezionalità, come emerge dalla formulazione delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione.
36.
Invero, l’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2005/85 ha rimesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di emanare norme derivanti dai loro obblighi internazionali concernenti il diritto dei richiedenti asilo di rimanere nel loro territorio in attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale, previsto dal paragrafo 1, contro il rigetto in primo grado della loro domanda. Pertanto, il diritto del richiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato è previsto unicamente fino al rigetto in primo grado della sua domanda (
19
).
37.
Dal canto suo, l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 prevede che l’autorità o l’organo competente a pronunciarsi su tale ricorso hanno la possibilità di sospendere temporaneamente l’esecuzione della decisione di rimpatrio impugnata, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno. Pertanto tale disposizione non impone in alcun modo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere che il ricorso previsto dal paragrafo 1 abbia un effetto sospensivo (
20
).
38.
Quanto all’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano i richiedenti asilo a rimanere nel loro territorio sino alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del loro diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di rigetto della loro domanda e, ove tale diritto sia stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso (
21
). Soltanto se il diritto interno preveda l’esistenza di una procedura di ricorso in appello o per cassazione e autorizzi, a tale titolo, il richiedente a rimanere nel territorio nazionale, una procedura di allontanamento non può essere avviata nei suoi confronti (
22
).
39.
Inoltre, sebbene dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2016, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (
23
), emerga che il diritto a un ricorso effettivo deve comprendere un effetto sospensivo automatico, è certamente escluso che tale effetto si applichi ai procedimenti di impugnazione (
24
). Invero, l’articolo 54, paragrafo 5, di tale proposta di regolamento precisa che, qualora un richiedente impugni ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione, non ha il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d’ufficio.
40.
Pertanto, il diritto a un secondo grado di giudizio dipende quindi unicamente dalla procedura prevista dal diritto interno e, a fortiori, non potrebbe ritenersi che tale diritto a un ricorso di impugnazione debba necessariamente essere provvisto di un effetto sospensivo automatico.
41.
Inoltre, né i termini, né la sistematica generale delle direttive 2005/85 e 2008/115 consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia disposto che, qualora uno Stato membro preveda un secondo grado di giudizio contro decisioni siffatte, lo stesso debba necessariamente avere un effetto sospensivo automatico (
25
) per soddisfare i requisiti del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (
26
).
42.
Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono effettivamente della possibilità di prevedere o no un doppio grado di giudizio, con o senza effetto sospensivo.
43.
Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (
27
), nonché i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (
28
).
44.
Certamente, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il ricorso contro una decisione di rimpatrio deve essere provvisto di effetto sospensivo di pieno diritto qualora tale decisione possa esporre l’interessato a un rischio effettivo di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Invero, è pacifico che un ricorso deve necessariamente rivestire un effetto sospensivo quando è proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino di un paese terzo a un rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o degradanti, garantendo così, nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, il rispetto dei requisiti degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta (
29
).
45.
Tuttavia, tale giurisprudenza, che si basa su quella della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente gli articoli 3 e 13 della CEDU (
30
), si applica solo alle decisioni di rimpatrio adottate ai sensi della direttiva 2008/115 e non alle decisioni di rigetto di una domanda di asilo adottate ai sensi della direttiva 2005/85, sebbene esse contengano altresì una misura di allontanamento.
46.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente gli articoli 3 e 13 della CEDU emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] parte non sono tenuti a prevedere, nei propri diritti nazionali, un doppio grado di giudizio. Nella sentenza del 5 luglio 2016, A.M. c. [OSCURATO:PERSONA] (
31
), richiamata dal giudice del rinvio, sebbene la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia potuto affermare che la procedura di ricorso in appello, come prevista dal diritto olandese, non costituiva un ricorso effettivo e non può, pertanto, essere presa in considerazione per valutare l’esaurimento dei mezzi di ricorso interni, richiesto dall’articolo 35, paragrafo 1, della CEDU, il fatto che il secondo grado di giudizio previsto dal diritto nazionale non sia provvisto di un effetto sospensivo automatico non comporta una violazione del diritto a un ricorso effettivo, come garantito dalle disposizioni degli articoli 3 e 13 della CEDU, in considerazione dell’esistenza di un ricorso in primo grado provvisto, quest’ultimo, di un effetto sospensivo automatico (
32
).
47.
Neppure tale giurisprudenza può essere intesa nel senso che richiede un effetto sospensivo di pieno diritto a più di un grado di giudizio. Pertanto, non si può ritenere che l’esistenza di un effetto sospensivo automatico si estenda a tutti i ricorsi giurisdizionali disponibili, nel diritto nazionale, avverso il rigetto di una domanda di asilo contenente una misura di allontanamento, e ciò malgrado il richiedente invochi dinanzi al giudice dell’impugnazione un rischio effettivo di essere sottoposto a trattamenti contrari alle disposizioni della Carta e della CEDU.
48.
Inoltre, dal momento che dalla giurisprudenza sia della Corte, sia della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il rispetto del diritto a un ricorso effettivo deve essere valutato considerando il sistema amministrativo e giudiziario dello Stato membro interessato nel suo complesso (
33
), il mancato effetto sospensivo automatico dell’impugnazione non può, di per sé, compromettere la conformità al sistema di tutela giurisdizionale previsto dal diritto nazionale con riferimento al diritto a un ricorso effettivo.
49.
Pertanto, il diritto a un ricorso effettivo, come inteso sia dal diritto dell’Unione sia dal diritto derivante dalla CEDU, non impone l’esistenza di un doppio grado di giudizio. È sufficiente che gli obblighi derivanti da tali diritti siano rispettati da almeno uno dei gradi di giudizio previsti dal diritto nazionale affinché i requisiti connessi al diritto a un ricorso effettivo siano soddisfatti.
50.
Nel caso di specie, sembra che tale requisito sia effettivamente soddisfatto, dal momento che il diritto olandese dota il ricorso presentato in primo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale) di un effetto sospensivo di pieno diritto e prevede inoltre la possibilità che il richiedente presenti, nell’ambito della propria impugnazione, una domanda di provvedimenti provvisori, volta ad evitare che sia data esecuzione, prima della pronuncia su tale ricorso, alla decisione di allontanamento adottata nei suoi confronti contemporaneamente al rigetto della sua domanda di asilo.
51.
Tali osservazioni valgono, tuttavia, solo a condizione che l’effetto sospensivo del ricorso di primo grado non sia inficiato dalla possibilità concessa al giudice adito in primo grado di annullare la decisione controversa, ma di lasciarne impregiudicati gli effetti, cosicché l’interessato può essere sottoposto a una misura di allontanamento quand’anche abbia vinto la causa. Qualora si ignorasse tale specificità della procedura consistente nel fatto che l’impugnazione di una decisione sospensiva non è essa stessa sospensiva, il ricorrente si troverebbe in una situazione poco chiara al pari di quella in cui si è trovato X.
52.
Nella causa X (C‑175/17), infatti, il giudice di primo grado, in forza del diritto nazionale e malgrado il pronunciato annullamento, ha lasciato impregiudicati gli effetti della decisione di rigetto della domanda di asilo dell’interessato che conteneva una decisione di rimpatrio. In tali circostanze, non si può ritenere che i requisiti del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, come quelli risultanti dalle disposizioni in esame, nonché dalla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo, siano soddisfatti dal procedimento principale.
53.
Invero, il fatto di lasciare impregiudicate le conseguenze di una decisione annullata rende inefficace il ricorso presentato dal ricorrente, quand’anche tale ricorso sia accolto. Tale circostanza implica che il ricorrente non dispone di un diritto effettivo al ricorso. Pertanto, sebbene gli effetti giuridici della decisione annullata restino impregiudicati, il ricorso in appello deve essere provvisto di un effetto sospensivo automatico affinché il sistema procedurale nazionale soddisfi i requisiti del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
54.
Quindi, deve essere formulata una riserva significativa per quanto concerne il rispetto dei requisiti connessi al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in circostanze come quelle della causa X (C‑175/17), affinché un ricorrente che ottiene l’annullamento in primo grado della decisione che lo stesso impugna si sottragga ad una misura di allontanamento quando la impugni correttamente al fine di evitare che sia data esecuzione alla decisione annullata.
55.
Infine, l’interpretazione che suggerisco nelle presenti conclusioni risponde agli obiettivi di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale (
34
) e di un’efficace politica in materia di allontanamento e di rimpatrio (
35
) di cui alle direttive in esame, dal momento che il ragionamento contrario consentirebbe ai soggetti interessati da decisioni di rigetto della loro domanda di asilo e/o di allontanamento, di moltiplicare i ricorsi per evitare l’esecuzione delle suddette misure, il che rallenterebbe notevolmente il processo di allontanamento delle persone le cui domande di permesso di soggiorno sono respinte.
56.
Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di dichiarare che le disposizioni dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell’articolo 46 della direttiva 2013/32, lette in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47, della Carta non devono essere interpretate nel senso che il diritto dell’Unione impone che il ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio, abbia un effetto sospensivo automatico anche qualora il cittadino di un paese terzo interessato faccia valere che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determinerebbe un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. Tuttavia, il diritto a un ricorso effettivo, come esso risulta da tali disposizioni, osta a che gli effetti giuridici di un diniego di asilo e di una decisione di rimpatrio restino impregiudicati malgrado l’annullamento di tali misure in primo grado ed impone che, in una situazione siffatta, il ricorso in appello sia provvisto di un effetto sospensivo automatico.
57.
In considerazione della risposta fornita alle prime questioni sollevate nelle due domande di pronuncia pregiudiziale in esame, non sarà necessario esaminare la terza questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio nella causa X e Y (C‑180/17).
V.
Conclusione
58.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) come segue:
Le disposizioni dell’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1
o
dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in combinato disposto con l’articolo 13 della direttiva del 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non devono essere interpretate nel senso che il diritto dell’Unione impone che il ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio, abbia un effetto sospensivo automatico anche qualora il cittadino di un paese terzo interessato faccia valere che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determinerebbe un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. Tuttavia, il diritto a un ricorso effettivo, come esso risulta da tali disposizioni, osta a che gli effetti giuridici di un diniego di asilo e di una decisione di rimpatrio restino impregiudicati malgrado l’annullamento di tali misure in primo grado ed impone che, in una situazione siffatta, il ricorso in appello sia provvisto di un effetto sospensivo automatico.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
Direttiva del Consiglio, del 1
o
dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (
GU 2005, L 326, pag. 13
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).
(
5
) In prosieguo: la «Carta».
(
6
)
Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, stipulato a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, lo stesso entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»).
(
7
) F
irmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU
»).
(
8
)
GU 2011, L 337, pag. 9
.
(
9
) La politica di protezione per categoria è un regime in base al quale vengono designati alcuni paesi o regioni, in cui la violenza è indiscriminata, generalizzata, diffusa e di una gravità tale che è ritenuto ingiustificato prevedere il rimpatrio per i richiedenti asilo o per un particolare gruppo di richiedenti asilo originari di tale paese. [OSCURATO:PERSONA], agli iracheni originari dell’Iraq centrale è stata applicata una politica di protezione per categoria dal 2 aprile 2007 al 21 novembre 2008.
(
10
)
C‑69/10
,
EU:C:2011:524
.
(
11
)
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
.
(
12
)
C‑239/14
,
EU:C:2015:824
.
(
13
) CE:ECHR:2016:0705JUD002909409.
(
14
) V., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2017, X e X (
C‑638/16 PPU
,
EU:C:2017:173
, punti da
35
a
37
).
(
15
) Sentenze del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑69/10
,
EU:C:2011:524
, punti
29
e
61
), e del 17 dicembre 2015, Tall (
C‑239/14
,
EU:C:2015:824
, punto
43
).
(
16
)
C‑69/10
,
EU:C:2011:524
.
(
17
) Al singolare.
(
18
) Punto 69 di tale sentenza.
(
19
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2017:467
, paragrafi
58
e
59
).
(
20
) Sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
44
).
(
21
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2017:467
, paragrafo
88
).
(
22
) V. in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2017:467
, paragrafo
91
).
(
23
) COM(2016) 467 final; in prosieguo: la «proposta di regolamento».
(
24
) Vedere pagg. 20 e 21, nonché articolo 54, paragrafo 5, della proposta di regolamento.
(
25
) Un requisito siffatto non emerge neppure dalla sentenza dell’8 aprile 1976, Royer (
48/75
,
EU:C:1976:57
), contrariamente a quanto sostenuto da X nelle proprie osservazioni scritte.
(
26
) V. altresì, in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Arslan (
C‑534/11
,
EU:C:2013:343
, punto
48
), in cui la Corte afferma che dai termini, dalla sistematica e dalla finalità delle direttive 2005/85 e 2008/115 risulta chiaramente che un richiedente asilo, indipendentemente dal rilascio di un titolo di soggiorno, ha il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi fino a che la sua domanda sia stata respinta in primo grado. Tale circostanza non implica che l’avvio di una procedura d’impugnazione conferisca al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato e dunque, a fortiori, che lo stesso non possa essere sottoposto ad allontanamento in ragione di un qualsivoglia effetto sospensivo della suddetta impugnazione.
(
27
) Sentenze del 5 novembre 2014, Mukarubega (
C‑166/13
,
EU:C:2014:2336
, punto
51
), e dell’11 dicembre 2014, Boudjlida (
C‑249/13
,
EU:C:2014:2431
, punto
41
).
(
28
) Sentenze dell’8 maggio 2014, N. (
C‑604/12
,
EU:C:2014:302
, punto
41
); del 5 giugno 2014, Mahdi (
C‑146/14 PPU
,
EU:C:2014:1320
, punto
50
); del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punto
42
), e del 17 dicembre 2015, Tall (
C‑239/14
,
EU:C:2015:824
, punto
50
).
(
29
) Sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida (
C‑562/13
,
EU:C:2014:2453
, punti
52
e
53
), e del 17 dicembre 2015, Tall (
C‑239/14
,
EU:C:2015:824
, punto
58
).
(
30
) V. Corte EDU, 26 aprile 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia (CE:ECHR:2007:0426JUD002538905, § 66), e 23 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia (CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, § 200).
(
31
) CE:ECHR:2016:0705JUD002909409.
(
32
) Corte EDU, 5 luglio 2016, A.M. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, § 70). V., altresì, Corte EDU, 14 febbraio 2017, Allanazarova c. Russia (CE:ECHR:2017:0214JUD004672115, § 98).
(
33
) Sentenze del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑69/10
,
EU:C:2011:524
, punto
46
), e del 31 gennaio 2013, D. e A. (
C‑175/11
,
EU:C:2013:45
, punto
102
). V., altresì, Corte EDU, 5 febbraio 2002, Čonka c. Belgio, (CE:ECHR:2002:0205JUD005156499, § 75), e 26 aprile 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia (CE:ECHR:2007:0426JUD002538905, § 53: «tutti i ricorsi offerti dal diritto nazionale possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 13, malgrado nessuno di essi li soddisfi pienamente, ove singolarmente considerato»).
(
34
) V., per analogia, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab (
C‑670/16
,
EU:C:2017:587
, punto
54
), e del 25 ottobre 2017, Shiri (
C‑201/16
,
EU:C:2017:805
, punto
31
).
(
35
) V. sentenze del 17 luglio 2014, Pham (
C‑474/13
,
EU:C:2014:2096
, punto
20
); del 23 aprile 2015, Zaizoune (
C‑38/14
,
EU:C:2015:260
, punto
30
), nonché del 15 febbraio 2016, N. (
C‑601/15 PPU
,
EU:C:2016:84
, punti
75
e
76
).