CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 13764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29744-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del legale rappresentante pro tertiptDre, 3027 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2015 R.G.N. 956/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29744/2015 Premesso che 1. Con sent. n. 622/2015, pubblicata il 25 giugno 2015, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, affinché gli fosse riconosciuto e corrisposto il compenso aggiuntivo per l'attività svolta quale coordinatore della gestione liquidatoria delle disciolte UU.SS.LL., compenso già percepito anno dopo anno, in virtù di successive delibere del [OSCURATO:PERSONA], fino al 2008, ma non goduto nel 2009, avendone il [OSCURATO:PERSONA] autorizzato la liquidazione, per tale anno (come da nota n. 5198 in data 9 giugno 2010), solo al "personale del comparto coinvolto nell'attività di gestione liquidatoria", escluso, quindi, il personale con qualifica dirigenziale, poiché tale attività rientrava nei suoi compiti istituzionali. 1.1. La Corte - richiamata e condivisa la giurisprudenza della Corte di appello di Napoli, sfavorevole alle tesi del dipendente - ha osservato che il compenso in questione non era previsto dalla legge Reg. Campania 2 settembre 1996, n. 22 ("Disposizioni urgenti per le gestioni liquidatorie delle Unità sanitarie locali") e che esso trovava la sua fonte nel riconoscimento del relativo diritto da parte del [OSCURATO:PERSONA] attraverso delibere apposite, con la conseguenza che, una volta venuta a mancare una tale delibera, doveva con ciò ritenersi venuta meno la fonte dell'obbligazione a carico della [OSCURATO:PERSONA]; fermo restando che con il provvedimento in data 9 giugno 2010 - come, del resto, rilevato dall'Azienda - il [OSCURATO:PERSONA] non aveva certamente inteso revocare le precedenti delibere, che avevano riconosciuto anche al personale della categoria dirigenziale il diritto al compenso incentivante, bensì solo predisporre un nuovo modello organizzativo ed istituire un diverso sistema di liquidazione di detti emolumenti aggiuntivi, anche al fine di garantire un trattamento omogeneo tra i dipendenti della neo- costituita ASL Salerno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dipendente con due motivi, assistiti da memoria, cui l'ASL di Salerno ha resistito con controricorso. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con richiesta di rigetto del ricorso. Rilevato che 4. Con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 345 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ. e correlate norme processuali di cui agli artt. 99 e 115 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello posto a fondamento della propria decisione il provvedimento n. 5198 in data 9 giugno 2010 del [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale documento - come ripetutamente eccepito sia in primo grado che in appello - non fosse mai stato prodotto dalla ASL e, se prodotto, con la tardiva costituzione in giudizio, risultasse inutilizzabile, per la decadenza stabilita dall'art. 416 cod. proc. civ.; per avere inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di appello di Napoli, traendo da essa argomenti a sostegno del rigetto della domanda, senza che la parte interessata l'avesse mai invocata in giudizio. 5. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ., 36 Cost., 2077 cod. civ. e 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 4 e 5 I. n. 2248/1865, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello esaminato l'eccezione di acquiescenza sollevata con riferimento all'avvenuto pagamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] delle somme riconosciute dal giudice di primo grado, senza riserva di ripetizione delle stesse all'esito del gravame; e per avere omesso di pronunciarsi, pur a fronte di espressa e puntuale richiesta, sul diritto del ricorrente al credito già maturato e riconosciuto a titolo di "diritto quesito" dal giudice di primo grado, non potendo il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] incidere sul suo diritto di percepire il compenso aggiuntivo per le prestazioni rese prima della data di adozione del provvedimento medesimo. Ritenuto che 6. Il primo motivo è inammissibile. 7. In primo luogo, non è chiarito se il documento non fosse mai stato prodotto dalla ASL o se fosse stato prodotto con una memoria di costituzione tardiva, determinando così una radicale incertezza sulla natura stessa della critica rivolta alla sentenza impugnata; in ogni caso, nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente non specifica con quale atto processuale, e in quali esatti termini, abbia sollevato l'eccezione, non essendo sufficiente per l'ammissibilità del motivo l'affermazione di averla ripetutamente proposta nei gradi di merito. 8. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 10330/2003, fra le molte conformi). 9. Parimenti inammissibile è il motivo in esame nella parte in cui evoca la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 99 e 115 cod. proc. civ. sul rilievo che la Corte di appello, richiamando di propria iniziativa l'esito (favorevole alla posizione del datore di lavoro) di cause analoghe trattate avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte di appello di Napoli, si era sostituita alla ASL ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova. 10. E' invero del tutto pacifico che il giudice, tanto di merito come di legittimità, possa fare riferimento a precedenti giurisprudenziali nel proprio percorso argomentativo e che una censura, che abbia ad oggetto tale utilizzo, possa essere legittimamente formulata sul piano di eventuali carenze motivazionali. 11. Giova ribadire, per il riferimento posto nel motivo in esame a tali norme, che: a) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 13395/2018); b) la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può dedursi come vizio di legittimità non con riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma unicamente sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. n. 4699/2018). 12. Il secondo motivo è infondato. 13. E' stato infatti affermato che l'adempimento spontaneo della prestazione imposta da una sentenza esecutiva, ancorché prima dell'intimazione del precetto e senza che venga formulata riserva di impugnazione della sentenza, non è di per sé solo sufficiente a configurare gli estremi dell'acquiescenza tacita, in quanto si tratta di un comportamento che può essere ispirato dalla finalità di evitare le ulteriori spese del precetto e degli eventuali successivi atti di esecuzione (Cass. n. 13927/1999). 14. Circa il tema del "diritto quesito", si osserva che il provvedimento commissariale del 9 giugno 2010 ha escluso il diritto al compenso aggiuntivo per l'anno 2009 sul rilievo che l'attività svolta in tale anno rientrava nei compiti propri del personale dirigente, né risulta dedotto il contrario, ponendosi la questione che le prestazioni rese travalicassero i limiti dell'orario di servizio e non trovassero altra remunerazione nelle voci retributive previste per la qualifica dirigenziale: premesse sulla base delle quali è da ritenere che l'assunto del ricorrente abbia formato oggetto di rigetto implicito. 15. La Corte infine ha chiaramente motivato in ordine alla legittimità del provvedimento commissariale (cfr. sentenza, pp. 6-7), disattendendo, pertanto, le ragioni che avevano condotto il giudice di primo grado alla sua disapplicazione. 16. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 18. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) ninenni T I 7/ (ií'/