CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la fattispecie contestata e ritenuta a carico dell'imputato è quella di bancarotta documentale c.d. "generale" per la cui integrazione, per inveterato insegnamento di questa Corte, non è richiesto alcun dolo specifico, essendo invece sufficiente quello generico. Generiche e versate in fatto sono invece le doglianze proposte con il secondo motivo con riguardo alla distrazione dei beni della fallita, la cui prova è stata legittimamente tratta dalle dichiarazioni rese dal curatore sulla base delle risultanze del libro giornale, 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 12/1/2022 re este Il pir