CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31109/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliati presso lo studio quest’ultimo, in Roma viale dei Parioli, n. 124; –ricorrenti – [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1103/2020 depositata il 26 febbraio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tari [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 183787 e 184263), emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi intimata) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti) per l’importo di € 12.664,11, riguardante la Tari dovuta per gli anni dal 2010 al 2014; - la CTP ha parzialmente accolto il ricorso; - la CTR ha riformato la sentenza di primo grado annullando l’avviso di accertamento n. 184263 a nome di [OSCURATO:PERSONA] e confermando l’avviso n. 183787a nome di [OSCURATO:PERSONA]. - i ricorrent i propon gono ricorso ricorso fondato su tre motivi e depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione; la controricorrenteresta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art.329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Lamentano che la sentenza di primo grado aveva accolto l ’ eccezion e di decadenza proposta per tributo e sanzioni riferiti all'annualità 2010 , rilevando la tardività della pretesa, in quanto effettuata oltre il termine di cui all'art. 71 sopra indicato . C ontestano che la sentenza impugnata ha, invece , confermato l'accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le annualità dal 2010 al 2014 in assenza di alcuna motivazione. 2. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrent i lamenta no , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si dolgono che la sentenza impugnata non ha applicato per il computo delle sanzioni il criterio della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. da ultimo indicato. 3. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si contesta che la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi pronuncia sulla richiesta di applicazione del cosiddetto cumulo giuridico. 4. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al giudizio. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava peraltro di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).