CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 17340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato/a REMSCHEID( GERMANIA) il 26/05/1981 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria di replica in data 15 marzo u.s., Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c., in data 3 aprile 2025, dalla parte civile (Z.I.C. LTD), con la quale si conclude per la inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la valutazione della denuncia-querela non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag. 6 a pag. 9 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la correttezza della ricostruzione della fattispecie di reato facendo riferimento ad ogni elemento ritenuto rilevante e provato come si evince dalle pagg. 8-9-10 della sentenza impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 10-11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto altresì che, in ragione del contenuto della memoria contenente le conclusioni, della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nulla è dovuto per le spese processuali in favore della detta parte; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.