CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21210/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gutterezcontroricorrenteavverso la sentenza n.76/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, depositata il 3.1. 2020Numero registro generale 18610/2020Numero sezionale 4265/2026Numero di raccolta generale 21210/2026Data pubblicazione 22/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 del ConsigliereLivia De Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA], socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registrodelle imprese in data 24.1.2011, proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Caserta avverso la cartella di pagamento n.7120170002193964, derivante dall’avviso di accertamento n.TF7010704457/2015, relativo all’anno di imposta 2006 con il quale l’Agenziadelle Entrate aveva recuperato a tassazione nei confronti del contribuentel’importo di euro 402.339,06 a titolo di reddito da capitale; tale recuperoscaturiva dall’avviso di accertamento n. TF30302022/2015 emesso nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA] fondamento del ricorso, rappresentava che l’avviso di accertamentonon gli era mai stato notificato e che l’accertamento eseguito nei confronti dellasocietà , presupposto di quello emesso nei suoi confronti, era stato annullato consentenza n. 6392/16 dalla CTP di Napoli, confermata dalla CTR Campania consentenza n. 1725/18 sul rilievo che la predetta società, all’ epoca della notificadell’avviso di accertamento, risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal2011 e, pertanto, non poteva essere destinataria degli atti di recupero impugnatiemessi nei suoi confronti.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate deducendo l’inammissibilitàdel ricorso ed affermando che l’avviso di accertamento e la cartella erano statinotificati alla controparte e divenuti definitivi per mancata impugnazione.3. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso rilevando che la notificazionedell’avviso di accertamento riguardante la pretesa impositiva per reddito dacapitale era avvenuta tardivamente, in ragione della inoperatività della disciplinadel raddoppio dei termini previsti per l’accertamento.4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la predetta sentenza edil contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della pronuncia diprimo grado.5. La CTR rigettava l’appello ritenendolo infondato in considerazione delladefinitività dell’annullamento dell’avviso di accertamento concernente la societàNumero registro generale 18610/2020Numero sezionale 4265/2026Numero di raccolta generale 21210/2026Data pubblicazione 22/06/2026a ristretta base partecipativa da cui era scaturito l’avviso di accertamento, ai finiIRPEF, per reddito da capitale nei confronti del socio. Affermava, inoltre, che intema di contenzioso tributario, l’esito favorevole del giudizio avverso l’attoimpositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che siripercuote sulla iscrizione a ruolo, che resta priva di titolo, e sulla cartella dipagamento che viene a mancare dell’obbligazione.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate con due motivi.7. Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato consuccessivo deposito di memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha censurato lasentenza gravata sotto il profilo della violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n.546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.1.1. Secondo la ricorrente, nel corso del giudizio, l’Ufficio avrebbe provatol’intervenuta notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella e, pertantola sentenza avrebbe violato gli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92 che definisconocome autonomamente impugnabili, e ciascuno per i relativi vizi, i due atti con laconseguenza che i giudici dell’appello, preso atto della regolarità della notificaavrebbero dovuto rilevare l’intempestività del ricorso. Afferma, poi, che ilprincipio secondo il quale l’annullamento dell’avviso di accertamento prodromicoalla cartella travolgerebbe anche l’atto della riscossione, senza necessità diulteriori impugnazioni non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto l’avvisodi accertamento non era mai stato impugnato, divenendo definitivo.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per la violazionee falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c. rilevando come la sentenza emessa dalla C.T.R. n. 1725/18, con laquale era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società, nonsi fosse pronunciata nel merito, e dunque sull’accertamento negativo degli utiliextrabilancio, ma nel rito e , pertanto, alcuna efficacia riflessa poteva spiegarenel giudizio promosso dal socio, in quanto tale effetto avrebbe potuto prodursisolo una sentenza espressa nel merito della pretesa.Numero registro generale 18610/2020Numero sezionale 4265/2026Numero di raccolta generale 21210/2026Data pubblicazione 22/06/20263. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.L’argomento in base al quale la C.T.R. ha accolto l’appello si è fondato sulladefinitività dell’annullamento dell’avviso di accertamento concernente la societàa ristretta base partecipativa da cui era scaturito l’avviso con cui era statarecuperata nei confronti del contribuente maggiore materia imponibile perreddito da capitale. Secondo i giudici dell’appello, infatti, l’annullamentodell’avviso societario avrebbe spiegato efficacia riflessa sull’avviso diaccertamento del socio, con la conseguenza che tale argomentazione sarebbeda ritenersi assorbente rispetto alla censura della ricorrente relativa allaregolarità della notifica dell’avviso di accertamento che, non essendo statoimpugnato dal contribuente, era divenuto definitivo.Nulla la C.T.R. ha argomentato sul punto, incorrendo nella violazione dellenorme richiamate e risultando, altresì, l’argomentazione -ritenuta prevalente eposta a sostegno della decisione- non coerente alla consolidata giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l’annullamento dell’avviso societario per ragioni dimero rito non fa stato e non si riverbera sull’avviso di accertamento emesso acarico personale del socio.E’ stato affermato, invero, da questa Corte (Cass. civ. n.10455/21) che, intema di contenzioso tributario, la sentenza, ancorché passata in giudicato, diannullamento dell’atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale,se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando unaccertamento inconfutabile sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati e dellarelativa pretesa fiscale. (Cass. civ. 10455/21; Cass., sez. 5, 7 giugno 2016, n.11680; cfr. anche Cass., n. 1989/2017).Infatti, proprio l’assenza di un accertamento irrefutabile sulla inesistenza nelmerito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati può essere posto a basedella pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio,condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito dapartecipazione a carico del socio.Il principio affermato si attaglia al caso in esame atteso che l’accertamentoeseguito a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il [OSCURATO:PERSONA] erasocio, era stata annullata con sentenza n. 6392/16 in quanto detta società,Numero registro generale 18610/2020Numero sezionale 4265/2026Numero di raccolta generale 21210/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, era risultata cancellata dalregistro delle imprese già dal 24.1.2011 e, pertanto, non poteva esseredestinataria degli atti di recupero impugnati emessi nei suoi confronti.Alla luce dei principi esposti, pertanto, la sentenza di annullamento nonavrebbe potuto riverberare i suoi effetti sull’annullamento dell’accertamentonotificato al socio trattandosi di una sentenza di mero rito e, in quanto tale, nonincidente sulla fondatezza dell’atto impositivo con il quale era stato contestatol’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.4. In definitiva, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, perché provveda anche a liquidare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche con riguardo allespese del presente giudizio.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti