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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 35166/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2790/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica in Roma, alla Via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - intimata - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 426/D; - intimata - avverso la sentenza n. 1710/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 887/2018, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1710/2020, depositata il 30/07/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa — come la notifica, eseguita dall'agente della riscossione in proprio, a mezzo posta elettronica della cartella di pagamento impugnata — la cui validità non richiede la sottoscrizione del funzionario competente - dovesse considerarsi valida; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; sono rimaste intimate l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; Ric. 2021 n. 2790 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 26, comma 2, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 3 e 23-bis, comma 3" (cfr. ricorso, p. 6), per non avere la C.T.R. considerato il disconoscimento, operato nelle "memorie illustrative" depositate in primo grado e ribadito in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, della "conformità all'originale cartaceo in possesso del concessionario della riscossione, della copia informatica della cartella di pagamento (formato pdf) ricevuta ed allegata al messaggio pec"(cfr. ricorso, p. 6, ult. cpv.); che con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 e dell'art. 346 cod. proc. civ., per rimando del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2", per "omesso esame da parte del Giudice di Appello delle questioni ed eccezioni riproposte nel giudizio di secondo grado non esaminate in quanto assorbite a seguito della decisione emessa dal Giudice di primo grado" (cfr. ricorso, p. 8, penultimo cpv.), avendo la C.T.R.

"erroneamente ritenuto rinunciate le questioni e le eccezioni correttamente e regolarmente riproposte nel proprio atto di costituzione in giudizio da parte appellata" (cfr. ricorso, p. 9); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 21-22.9.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; Ric. 2021 n. 2790 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2790/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica in Roma, alla Via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - intimata - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 426/D; - intimata - avverso la sentenza n. 1710/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 887/2018, accolse il ricorso; che VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1710/2020, depositata il 30/07/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa — come la notifica, eseguita dall'agente della riscossione in proprio, a mezzo posta elettronica della cartella di pagamento impugnata — la cui validità non richiede la sottoscrizione del funzionario competente - dovesse considerarsi valida; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; sono rimaste intimate l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; Ric. 2021 n. 2790 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 26, comma 2, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 3 e 23-bis, comma 3" (cfr. ricorso, p. 6), per non avere la C.T.R. considerato il disconoscimento, operato nelle "memorie illustrative" depositate in primo grado e ribadito in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, della "conformità all'originale cartaceo in possesso del concessionario della riscossione, della copia informatica della cartella di pagamento (formato pdf) ricevuta ed allegata al messaggio pec"(cfr. ricorso, p. 6, ult. cpv.); che con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 e dell'art. 346 cod. proc. civ., per rimando del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2", per "omesso esame da parte del Giudice di Appello delle questioni ed eccezioni riproposte nel giudizio di secondo grado non esaminate in quanto assorbite a seguito della decisione emessa dal Giudice di primo grado" (cfr. ricorso, p. 8, penultimo cpv.), avendo la C.T.R. "erroneamente ritenuto rinunciate le questioni e le eccezioni correttamente e regolarmente riproposte nel proprio atto di costituzione in giudizio da parte appellata" (cfr. ricorso, p. 9); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 21-22.9.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; Ric. 2021 n. 2790 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di c
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