CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/1/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito su un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione, ai fini del diniego di applicazion delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il