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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 24214/2023

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el decreto legislativo n. 504 del 1995.

Termine.

Applicabilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. 1/21/06/2023C.C.

PU R.G.30755/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30755/2015proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora denominata HPE – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABRUZZOn. 288, depositata in data 26 marzo 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato il diniego d ell'istanza di rimborso del 28 marzo - 2 aprile 2014, emesso dall’Agenzia delle Dogane in data 9 giugno 2014, avente ad oggetto l'importo di euro 124.363,55, richiesto quale differenza tra il credito derivante dal conguaglio dell'anno 2010 e la compensazione delle rate d'acconto d'accisa relative al periodo marzo 2011 -marzo 2014. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, rilevando che i pagamenti erano dovuti per cui erano soggetti all’ordinario termine decennale e non già al termine biennale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, che riguardava le ipotesi di indebito pagamento delle accise.

3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che, nel caso in esame, non si era in presenza di un indebito, ma solo di una peculiare modalità di versamento di accisa dovuta, incentrata sul pagamento di acconti, calcolati sul consumo del periodo corrispondente, con la conseguenza che non poteva applicarsi l’art. 14 TUA, ma trattandosi di mero versamento rateale di somme dovute e correttamente determinate, doveva essere applicato l’ordinario termine decennale per la presentazione della relativaistanza di rimborso.4.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. La societàAxopower s.p.a. resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata era errata, in quanto l'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1 995 si applica va all'imposta sull'energia elettrica in caso di pagamenti in acconto, di conguagli e di eventuali rimborsi per importi non compensati ed, in particolare, nel caso di imposta sull'energia elettrica, il termine di decadenza decorrevadalla data di presentazione della dichiarazione di consumo.

N el caso di specie, dunque, essendo i crediti riferiti all'anno di imposta 2010, sorti con la dichiarazione di consumo presentata nell'anno 2011 ed essendo stata presentata l'istanza di rimborso dei crediti solo in data 2 aprile 2014, era maturata la decadenza biennale dal diritto alla restituzione del tributo e degli accessori. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 La questione di diritto inerisce l'individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica. 1.3Sul tema, la giurisprudenza prevalente di questa ha affermato che «A norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell'accisa [...] indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; ne' l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il dies a quo del suddetto termine» (Cass., sez. 5, n. 24056 del 2011 e, successivamente, Cass., , n. 3471 del 2014; n. 3470 del 2014; n. 3469 del 2014, nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 2017).

Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza dal pagamento (qualora intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1995) o dall'entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass., 14 maggio 2008, n. 12045).

Tali eventi segnano, infatti, il momento dal quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (Cass., 12 settembre 2008, n. 23515; Cass., 16 novembre 2011, n. 24056; Cass.n. 3363 del 2012; Cass., 31 maggio 2017, n. 13724). 1.4Pronuncia dissonante, che si condivide e alla quale si intende dare seguito, come già fatto da questa Corte con recenti decisioni del 2019 e del 2020, è quella secondo cui «In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati» (così, Cass., 18 giugno 2019, n. 16261; Cass., 26 marzo 2019, n. 12124, in motivazione; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3051, in motivazione; ; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27290; Cass., 6 luglio 2020, n. 13809; Cass., 22 settembre 2020, n. 19770; Cass., 6 ottobre 2020, nn. 21372 e 21373).

Come affermato dalla Corte nella pronuncia n. 16261 del 2019, tale orientamento valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa (relativa al consumo del gas metano ed anche dell'energia elettrica) per cui, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del T.U.A., «l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo».

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativon. 504 del 1995, infatti, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quellocui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate.

L'impostazione di cui innanzi è, peralt ro , rispettosa anche del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, del T.U.A., operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo, secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto».

L'accredito, invero, in quanto detratto ex legedai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come «pagamento indebito», con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del T .

U .

A. Il versamento in più dell'accisa diventa , quindi, indebito nel momento in cui, terminata la somministrazion e, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione.

Solo alla fine del rapporto tributario dunque, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un «pagamento indebito» ed il contribuente, proprio come nel rapporto di conto corrente ordinario ex art. 1823 cod. civ., al momento della chiusura del conto, potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale didecadenza ex art. 14, comma 2, del T.U.A. dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta (Cass., 18 giugno 2019, n. 16261, inmotivazione). 1.5 Argomentando nei termini di cui innanzi la citata Cass. n. 16261 del 2019, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, ha formulato il seguente principio di diritto, sostanzialmente applicato dalla Commissione tributaria regionale:«In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è rec lamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo». 1.6 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha , infatti, correttamente applicato i principi esposti, poiché ha ritenuto che, nel caso in esame, non si era in presenza di un indebito, ma solo di una peculiare modalità di versamento di accisa dovuta incentrata sul pagamento di acconti, calcolati sul consumo del periodo corrispondente e che non trovava, dunque, applicazione il termine biennale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato , con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di quanto innanzi evidenziato circa l'orientamento giurisprudenziale in merito alla questione di diritto. 2.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el decreto legislativo n. 504 del 1995. Termine. Applicabilità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. 1/21/06/2023C.C. PU R.G.30755/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30755/2015proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(ora denominata HPE – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d i ABRUZZOn. 288, depositata in data 26 marzo 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnato il diniego d ell'istanza di rimborso del 28 marzo - 2 aprile 2014, emesso dall’Agenzia delle Dogane in data 9 giugno 2014, avente ad oggetto l'importo di euro 124.363,55, richiesto quale differenza tra il credito derivante dal conguaglio dell'anno 2010 e la compensazione delle rate d'acconto d'accisa relative al periodo marzo 2011 -marzo 2014. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, rilevando che i pagamenti erano dovuti per cui erano soggetti all’ordinario termine decennale e non già al termine biennale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, che riguardava le ipotesi di indebito pagamento delle accise. 3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che, nel caso in esame, non si era in presenza di un indebito, ma solo di una peculiare modalità di versamento di accisa dovuta, incentrata sul pagamento di acconti, calcolati sul consumo del periodo corrispondente, con la conseguenza che non poteva applicarsi l’art. 14 TUA, ma trattandosi di mero versamento rateale di somme dovute e correttamente determinate, doveva essere applicato l’ordinario termine decennale per la presentazione della relativaistanza di rimborso.4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. La societàAxopower s.p.a. resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata, in quanto l'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1 995 si applica va all'imposta sull'energia elettrica in caso di pagamenti in acconto, di conguagli e di eventuali rimborsi per importi non compensati ed, in particolare, nel caso di imposta sull'energia elettrica, il termine di decadenza decorrevadalla data di presentazione della dichiarazione di consumo. N el caso di specie, dunque, essendo i crediti riferiti all'anno di imposta 2010, sorti con la dichiarazione di consumo presentata nell'anno 2011 ed essendo stata presentata l'istanza di rimborso dei crediti solo in data 2 aprile 2014, era maturata la decadenza biennale dal diritto alla restituzione del tributo e degli accessori. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 La questione di diritto inerisce l'individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica. 1.3Sul tema, la giurisprudenza prevalente di questa ha affermato che «A norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell'accisa [...] indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; ne' l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il dies a quo del suddetto termine» (Cass., sez. 5, n. 24056 del 2011 e, successivamente, Cass., , n. 3471 del 2014; n. 3470 del 2014; n. 3469 del 2014, nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 2017). Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza dal pagamento (qualora intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1995) o dall'entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass., 14 maggio 2008, n. 12045). Tali eventi segnano, infatti, il momento dal quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo (Cass., 12 settembre 2008, n. 23515; Cass., 16 novembre 2011, n. 24056; Cass.n. 3363 del 2012; Cass., 31 maggio 2017, n. 13724). 1.4Pronuncia dissonante, che si condivide e alla quale si intende dare seguito, come già fatto da questa Corte con recenti decisioni del 2019 e del 2020, è quella secondo cui «In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati» (così, Cass., 18 giugno 2019, n. 16261; Cass., 26 marzo 2019, n. 12124, in motivazione; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3051, in motivazione; ; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27290; Cass., 6 luglio 2020, n. 13809; Cass., 22 settembre 2020, n. 19770; Cass., 6 ottobre 2020, nn. 21372 e 21373). Come affermato dalla Corte nella pronuncia n. 16261 del 2019, tale orientamento valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa (relativa al consumo del gas metano ed anche dell'energia elettrica) per cui, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del T.U.A., «l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo». Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativon. 504 del 1995, infatti, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quellocui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate. L'impostazione di cui innanzi è, peralt ro , rispettosa anche del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, del T.U.A., operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo, secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto». L'accredito, invero, in quanto detratto ex legedai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come «pagamento indebito», con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del T . U . A. Il versamento in più dell'accisa diventa , quindi, indebito nel momento in cui, terminata la somministrazion e, rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione. Solo alla fine del rapporto tributario dunque, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un «pagamento indebito» ed il contribuente, proprio come nel rapporto di conto corrente ordinario ex art. 1823 cod. civ., al momento della chiusura del conto, potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale didecadenza ex art. 14, comma 2, del T.U.A. dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta (Cass., 18 giugno 2019, n. 16261, inmotivazione). 1.5 Argomentando nei termini di cui innanzi la citata Cass. n. 16261 del 2019, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, ha formulato il seguente principio di diritto, sostanzialmente applicato dalla Commissione tributaria regionale:«In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è rec lamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo». 1.6 [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha , infatti, correttamente applicato i principi esposti, poiché ha ritenuto che, nel caso in esame, non si era in presenza di un indebito, ma solo di una peculiare modalità di versamento di accisa dovuta incentrata sul pagamento di acconti, calcolati sul consumo del periodo corrispondente e che non trovava, dunque, applicazione il termine biennale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato , con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di quanto innanzi evidenziato circa l'orientamento giurisprudenziale in merito alla questione di diritto. 2.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280
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