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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34599/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --Ire-ha-co-rrettiscr-ch ùecIerid [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. editejtsdift-nso-rey [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, in data 20 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] '/etere in data 5 dicembre 2020, ha riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 30911990 i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi a lui ascritti ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rideterminando la pena; ed ha confermato le condanne emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (quanto a [OSCURATO:PERSONA], capi 14, 33 e 34; quanto a [OSCURATO:PERSONA], capi 13 e 13-bis), tutti già riqualificati in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, aveva rinunciato ai motivi afferenti la sua responsabilità.

Brevemente sintetizzando l'oggetto del giudizio attraverso la lettura della sentenza d'appello, esso é stato in buona parte ricostruito attraverso le dichiarazioni di molti testimoni di P.G. e riguarda una serie di reati in materia di stupefacenti (addebitati a vari personaggi, fra cui i suindicati imputati) costituiti dalla detenzione e da numerose cessioni di sostanze stupefacenti di vario tipo, oggetto in alcuni casi di monitoraggio diretto da parte degli operanti, con sequestri e arresti, oltreché di deposizioni testimoniali da parte di alcuni acquirenti, e per il resto accertati in larga parte attraverso intercettazioni di conversazioni, caratterizzate da linguaggio criptico e codificato e deponenti per la serialità delle condotte e per la sovrapponibilità del modus operandi.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, per quanto d'interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione ad alcuni elementi riguardanti i due reati ascritti al ricorrente: in primo luogo, é errato il riferimento sul piano probatorio all'arresto del medesimo in data 31 maggio 2016 ad opera del car.

Blanco, indicato come precedente rispetto alle condotte criminose ascritte al Cancelmo, ma in realtà successivo; lo stesso car. [OSCURATO:PERSONA], in ordine al capo 13, riferisce che non é stato possibile accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente effettuato la consegna, poiché, mentre il numero telefonico inizialmente fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente Grippo era effettivamente quello di [OSCURATO:PERSONA], successivamente il [OSCURATO:PERSONA] fornisce all'acquirente quello del fratello [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 13-bis, le conversazioni nn. 496 e 500 RIT tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano [OSCURATO:PERSONA]; ed anche le dichiarazioni testimoniali del Cervella e quelle del car. [OSCURATO:PERSONA] e del Lgt.

Calabrese non fanno riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, diversamente da quanto aveva sostenuto il Tribunale, non era stato riconosciuto in aula dal Cervella, poiché era assente, mentre era presente l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

4.1. Con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.: non é stato considerato lo scarso valore economico dello !:;tupefacente ceduto, né la Corte di merito si é uniformata a quanto affermato dalle Sezioni Unite circa la compatibilità dell'attenuante con l'invocata circostanza, opponendo la non occasionalità degli episodi, riguardo ai quali é stato peraltro riconosciuto il vincolo della continuazione.

4.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, che si posiziona non lontano dal massimo edittale e che la Corte di merito giustifica illogicamente e contraddittoriamente sulla base della professionalità della condotta e dei diversi tipi di droghe commercializzate, pur avendo riconosciuto l'ipotesi di lieve entità.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al significato attribuito, quanto al capo 14, alle conversazioni intercettate, definito oggettivamente ambiguo, e all'assenza di riscontri esterni.

Lamenta inoltre il deducente l'identità testuale tra alcune parti della sentenza impugnata e di quella di primo grado; e richiama poi alcuni arresti giurisprudenziali in tema di valutazione delle prove captative e di necessità di riscontri, qui assenti, non essendovi alcun elemento aggiuntivo a carico del Cancelmo, soggetto incensurato e mai trovato nella disponibilità di stupefacenti o strumenti atti allo spaccio, ed essendo stata negata la presenza di riscontri dallo stesso operante car. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 14 e 14-bis.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, stavolta con riferimento al capo 33: anche in questo caso dalle conversazioni si presume che si parli di "droga", ma senza alcuna specificazione tipologica o quantitativa; anche in questo caso non vi sono riscontri esterni; e anche in questo caso la Corte territoriale si richiama pedissequamente alla sentenza di primo grado, senza autonomamente motivare circa il proprio convincimento.

5.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 34, in ordine al quale la Corte di merito confonde [OSCURATO:PERSONA] con il fratello Costantino, arrestato il 31 maggio 2016 per una fattispecie del tutto diversa da quella contestata.

5.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen., riguardo alla quale la Corte di merito ha del tutto ignorato l'ampio motivo d'appello proposto al riguardo.

5.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., pur a fronte del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per motivi nella sostanza affini a quelli proposti sul punto con il primo motivo del ricorso Iasalvatore, cui pertanto si rinvia.

5.6. Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, pur a fronte delle argomentazioni difensive circa l'insussistenza della gravità del fatto e l'assenza di capacità a delinquere dell'imputato, incensurato e di giovane età; in proposito la Corte di merito ha sostanzialmente omesso di fornire risposta alle perorazioni difensive, così incorrendo in un radicale vizio motivazionale, come già la sentenza di primo grado.

5.7. Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, a proposito della quale la Corte di merito motiva in modo apodittico sul presunto cattivo comportamento del Canc:elmo durante la sottoposizione a misura cautelare; anche sotto questo profilo la sentenza impugnata ricalca pedissequamente quella di primo grado e non tiene conto dell'incensuratezza e della giovane età dell'imputato, oltreché della compatibilità della pena con l'invocato beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é parzialmente fondato, con particolare riguardo al reato contestato al capo

13. Innanzitutto occorre chiarire che la (lagnanza de qua, sebbene non menzionata nella parte in fatto della sentenza impugnata, risulta invece proposta in appello, con ciò che ne consegue in ordine all'ammissibilità della stessa in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non si confronta con il tema proposto con l'atto d'appello relativamente alle modalità della cessione al Grippo, "pilotata" dal [OSCURATO:PERSONA]. (la cui posizione é stata stralciata): l'assunto secondo il quale la cessione sarebbe stata materialmente affidata ét [OSCURATO:PERSONA], fatto proprio sia dalla sentenza di primo grado che da quella d'appello, risulta basato esclusivamente sulla iniziale comunicazione del numero di cellulare di quest'ultimo all'acquirente; ma il fondamento di tale assunto viene in realtà messo in discussione sia dalla circostanza che, successivamente, il [OSCURATO:PERSONA] fornì al Grippo un altro numero di telefono (quello ddkCancelmo [OSCURATO:PERSONA]), sia dalle dichiarazioni rese in aula dal teste operante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non era stato possibile accertare chi avesse poi ceduto lo stupefacente (pag. 3 ricorso, nonché allegati 1 e 2 allo stesso).

A fronte di tali elementi, che l'odierno ricorrente aveva effettivamente prospettato con l'atto d'appello, vi é un'evidente assenza di motivazione su punti essenziali della stessa, tale da integrare un'ipotesi di travisamento della prova per omissione, atteso che la Corte di merito non fa altro che ribadire quasi testualmente il percorso argomentativo della sentenza di primo grado in ordine al capo 13, senza rispondere alle censure riguardanti gli elementi di incertezza in ordine alla cessione di cui al capo medesimo.

1.1. Il motivo di ricorso in esame é invece privo di pregio quanto al capo 13- bis: in questo caso, come si ricava dalla stessa contestazione (di reato continuato), l'imputazione concerne una pluralità di acquisti effettuati dal Cervella presso il [OSCURATO:PERSONA] e .RI) [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo stesso Cervella (cfr. le dichiarazioni riportate a pagina 20 della sentenza impugnata); nella conversazione del 24 maggio 2016 fra il [OSCURATO:PERSONA] e jp1S- [OSCURATO:PERSONA], destinatario dello stupefacente - conversazione che fa da riscontro delle modalità operative delle cessioni, sebbene in quell'occasione la cessione non sia avvenuta -, il riferimento a "Costantino" (ossia al ricorrente) fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e seguito da un segno di assenso del Cervella, é del resto testuale e lo stralcio della conversazione ove egli é menzionato é riportato sempre a pagina 20 della sentenza impugnata.

Perciò, in questo caso, le censure del ricorrente, volte a escludere che egli fosse l'intermediario della programmata cessione, risultano - oltreché ultronee in rapporto allo specifico oggetto dell'imputazione - volte a sollecitare, nell'essenziale, una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Il fatto che il riconoscimento dAk‘ [OSCURATO:PERSONA] ad opera del Cervella all'udienza del 15 giugno 2020 non potesse essere avvenuto per assenza dell'odierno ricorrente é preso in considerazione dalla Corte di merito che fornisce una possibile giustificazione della confusione in cui sarebbe caduto il testimone in relazione al tempo decorso, dando anche conto del fatto che, il giorno in cui avvenne la conversazione del 24 maggio 2016 con il [OSCURATO:PERSONA], l'utenza telefonica del chiamante era proprio quella del Cervella; per il resto, rimangono ferme le dichiarazioni, poste a base dello specifico oggetto dell'imputazione, in cui il Cervella conferma di avere acquistato in più occasioni stupefacente dall'odierno ricorrente.

1.2. E' infine affatto generico e manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza.

Quanto alle attenuanti generiche, il riferimento all'assenza di elementi pro reo e all'adeguatezza della pena ai fatti contestati é in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., la «non occasionalità delle condotte e l'esistenza di un giro stabile di acquirenti fidelizzati» risultano essere ragioni valide ed adeguate a sostenere, sul piano motivazionale, il diniego dell'attenuante de qua.

Lo si ricava tra l'altro dal fatto che, nella decisione a Sezioni Unite che ha reputato l'attenuante compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo KalDiru, Rv. 279499), viene fatto ampio riferimento ai criteri valutativi posti a base della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione come noto incontra un ostacolo nelle ipotesi di c:ondotte criminose abituali) e al fatto che, nei delitti dettati da scopo di lucro, la speciale tenuità posta a base dell'attenuante riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, si rinvia alle considerazioni svolte a proposito del secondo motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA], valevoli anche per lo Iasalvatore in relazione alla pluralità di condotte di spaccio a lui ascritte.

2.2. Quanto al secondo motivo, é ben vero che la pena - base, su cui vengono poi calcolati gli aumenti per la continuazione, é superiore alla media edittale; così come é vero che, in tale ipotesi, vi é un obbligo motivazionale più stringente per l'organo giudicante (per tutte vds.

Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); ma occorre osservare che la Corte di merito si é pienamente fatta carico di tale specifico obbligo, giustificando correttamente e in modo pertinente il trattamento sanzionatorio sulla base dell'andamento professionale e stabilizzato dell'attività di spaccio, posta in essere in modo abituale dallo Iasalvatore.

3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i primi tre motivi risultano proposti in termini non consentiti, sia perché volti a sottoporre alla Corte di legittimità una rilettura delle prove raccolte, sia perché in parte protesi a sollecitare una rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, in termini anch'essi non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

3.1. Il quarto motivo é inammissibile perché manifestamente infondato.

Non risponde a verità, in primo luogo, che la Corte di merito si sia sottratta all'obbligo argonnentativo a proposito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., sulla quale ha fornito le proprie motivazioni nel senso del diniego, comuni a tutti gli appellanti, al paragr.

V di pagina 30 della sentenza impugnata.

In concreto, anche avuto riguardo al puntuale e corretto percorso argomentativo ivi enunciato, é sufficiente richiamare il riferimento alla pluralità delle condotte della stessa indole poste in essere dal ricorrente (oggetto dei tre capi di imputazione a lui ascritti) e alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza apicale di legittimità in ordine alla nozione di abitualità del reato come ostativa alla causa di non punibilità in parola (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; e, da ultimo, Sez.

U, Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

3.2. In ordine al quinto motivo, anch'esso inammissibile, si rinvia a quanto enunciato a proposito del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, il sesto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche: non sussiste il denunciato vizio motivazionale in quanto la complessiva valutazione del trattamento sanzionatorio come congruo ha correttamente tenuto conto, ex art. 133 cod. pen., del comportamento del prevenuto durante la misura cautelare cui egli era stato sottoposto, certamente oggetto di valutazione indipendentemente dal fatto che le condotte criminose compiute dal ricorrente durante quel periodo siano o meno divenute oggetto di condanna definitiva.

3.4. Infine é inammissibile il settimo e ultimo motivo, sul diniego della sospensione condizionale della pena: il giudizio negativo sulla personalità del Cancelmo, anche in relazione alla sua condotta in regime di sottoposizione a misura cautelare, appare idoneo ad integrare una prognosi negativa di futura astensione dal commettere reati ed é, comunque, aderente al prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (per tutte yds.

Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206).

4. Per le ragioni anzidette, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo 13, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.

Quanto ai ricorsi proposti per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla declaratoria d'inammissibilità degli stessi consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 13 della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] --Ire-ha-co-rrettiscr-ch ùecIerid [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. editejtsdift-nso-rey [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 20 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] '/etere in data 5 dicembre 2020, ha riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 30911990 i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ai capi a lui ascritti ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rideterminando la pena; ed ha confermato le condanne emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (quanto a [OSCURATO:PERSONA], capi 14, 33 e 34; quanto a [OSCURATO:PERSONA], capi 13 e 13-bis), tutti già riqualificati in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, aveva rinunciato ai motivi afferenti la sua responsabilità. Brevemente sintetizzando l'oggetto del giudizio attraverso la lettura della sentenza d'appello, esso é stato in buona parte ricostruito attraverso le dichiarazioni di molti testimoni di P.G. e riguarda una serie di reati in materia di stupefacenti (addebitati a vari personaggi, fra cui i suindicati imputati) costituiti dalla detenzione e da numerose cessioni di sostanze stupefacenti di vario tipo, oggetto in alcuni casi di monitoraggio diretto da parte degli operanti, con sequestri e arresti, oltreché di deposizioni testimoniali da parte di alcuni acquirenti, e per il resto accertati in larga parte attraverso intercettazioni di conversazioni, caratterizzate da linguaggio criptico e codificato e deponenti per la serialità delle condotte e per la sovrapponibilità del modus operandi. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, per quanto d'interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione ad alcuni elementi riguardanti i due reati ascritti al ricorrente: in primo luogo, é errato il riferimento sul piano probatorio all'arresto del medesimo in data 31 maggio 2016 ad opera del car. Blanco, indicato come precedente rispetto alle condotte criminose ascritte al Cancelmo, ma in realtà successivo; lo stesso car. [OSCURATO:PERSONA], in ordine al capo 13, riferisce che non é stato possibile accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente effettuato la consegna, poiché, mentre il numero telefonico inizialmente fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente Grippo era effettivamente quello di [OSCURATO:PERSONA], successivamente il [OSCURATO:PERSONA] fornisce all'acquirente quello del fratello [OSCURATO:PERSONA]; quanto al capo 13-bis, le conversazioni nn. 496 e 500 RIT tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano [OSCURATO:PERSONA]; ed anche le dichiarazioni testimoniali del Cervella e quelle del car. [OSCURATO:PERSONA] e del Lgt. Calabrese non fanno riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, diversamente da quanto aveva sostenuto il Tribunale, non era stato riconosciuto in aula dal Cervella, poiché era assente, mentre era presente l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 4.1. Con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.: non é stato considerato lo scarso valore economico dello !:;tupefacente ceduto, né la Corte di merito si é uniformata a quanto affermato dalle Sezioni Unite circa la compatibilità dell'attenuante con l'invocata circostanza, opponendo la non occasionalità degli episodi, riguardo ai quali é stato peraltro riconosciuto il vincolo della continuazione. 4.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, che si posiziona non lontano dal massimo edittale e che la Corte di merito giustifica illogicamente e contraddittoriamente sulla base della professionalità della condotta e dei diversi tipi di droghe commercializzate, pur avendo riconosciuto l'ipotesi di lieve entità. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al significato attribuito, quanto al capo 14, alle conversazioni intercettate, definito oggettivamente ambiguo, e all'assenza di riscontri esterni. Lamenta inoltre il deducente l'identità testuale tra alcune parti della sentenza impugnata e di quella di primo grado; e richiama poi alcuni arresti giurisprudenziali in tema di valutazione delle prove captative e di necessità di riscontri, qui assenti, non essendovi alcun elemento aggiuntivo a carico del Cancelmo, soggetto incensurato e mai trovato nella disponibilità di stupefacenti o strumenti atti allo spaccio, ed essendo stata negata la presenza di riscontri dallo stesso operante car. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 14 e 14-bis. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, stavolta con riferimento al capo 33: anche in questo caso dalle conversazioni si presume che si parli di "droga", ma senza alcuna specificazione tipologica o quantitativa; anche in questo caso non vi sono riscontri esterni; e anche in questo caso la Corte territoriale si richiama pedissequamente alla sentenza di primo grado, senza autonomamente motivare circa il proprio convincimento. 5.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 34, in ordine al quale la Corte di merito confonde [OSCURATO:PERSONA] con il fratello Costantino, arrestato il 31 maggio 2016 per una fattispecie del tutto diversa da quella contestata. 5.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen., riguardo alla quale la Corte di merito ha del tutto ignorato l'ampio motivo d'appello proposto al riguardo. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., pur a fronte del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per motivi nella sostanza affini a quelli proposti sul punto con il primo motivo del ricorso Iasalvatore, cui pertanto si rinvia. 5.6. Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, pur a fronte delle argomentazioni difensive circa l'insussistenza della gravità del fatto e l'assenza di capacità a delinquere dell'imputato, incensurato e di giovane età; in proposito la Corte di merito ha sostanzialmente omesso di fornire risposta alle perorazioni difensive, così incorrendo in un radicale vizio motivazionale, come già la sentenza di primo grado. 5.7. Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, a proposito della quale la Corte di merito motiva in modo apodittico sul presunto cattivo comportamento del Canc:elmo durante la sottoposizione a misura cautelare; anche sotto questo profilo la sentenza impugnata ricalca pedissequamente quella di primo grado e non tiene conto dell'incensuratezza e della giovane età dell'imputato, oltreché della compatibilità della pena con l'invocato beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é parzialmente fondato, con particolare riguardo al reato contestato al capo 13. Innanzitutto occorre chiarire che la (lagnanza de qua, sebbene non menzionata nella parte in fatto della sentenza impugnata, risulta invece proposta in appello, con ciò che ne consegue in ordine all'ammissibilità della stessa in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non si confronta con il tema proposto con l'atto d'appello relativamente alle modalità della cessione al Grippo, "pilotata" dal [OSCURATO:PERSONA]. (la cui posizione é stata stralciata): l'assunto secondo il quale la cessione sarebbe stata materialmente affidata ét [OSCURATO:PERSONA], fatto proprio sia dalla sentenza di primo grado che da quella d'appello, risulta basato esclusivamente sulla iniziale comunicazione del numero di cellulare di quest'ultimo all'acquirente; ma il fondamento di tale assunto viene in realtà messo in discussione sia dalla circostanza che, successivamente, il [OSCURATO:PERSONA] fornì al Grippo un altro numero di telefono (quello ddkCancelmo [OSCURATO:PERSONA]), sia dalle dichiarazioni rese in aula dal teste operante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non era stato possibile accertare chi avesse poi ceduto lo stupefacente (pag. 3 ricorso, nonché allegati 1 e 2 allo stesso). A fronte di tali elementi, che l'odierno ricorrente aveva effettivamente prospettato con l'atto d'appello, vi é un'evidente assenza di motivazione su punti essenziali della stessa, tale da integrare un'ipotesi di travisamento della prova per omissione, atteso che la Corte di merito non fa altro che ribadire quasi testualmente il percorso argomentativo della sentenza di primo grado in ordine al capo 13, senza rispondere alle censure riguardanti gli elementi di incertezza in ordine alla cessione di cui al capo medesimo. 1.1. Il motivo di ricorso in esame é invece privo di pregio quanto al capo 13- bis: in questo caso, come si ricava dalla stessa contestazione (di reato continuato), l'imputazione concerne una pluralità di acquisti effettuati dal Cervella presso il [OSCURATO:PERSONA] e .RI) [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo stesso Cervella (cfr. le dichiarazioni riportate a pagina 20 della sentenza impugnata); nella conversazione del 24 maggio 2016 fra il [OSCURATO:PERSONA] e jp1S- [OSCURATO:PERSONA], destinatario dello stupefacente - conversazione che fa da riscontro delle modalità operative delle cessioni, sebbene in quell'occasione la cessione non sia avvenuta -, il riferimento a "Costantino" (ossia al ricorrente) fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e seguito da un segno di assenso del Cervella, é del resto testuale e lo stralcio della conversazione ove egli é menzionato é riportato sempre a pagina 20 della sentenza impugnata. Perciò, in questo caso, le censure del ricorrente, volte a escludere che egli fosse l'intermediario della programmata cessione, risultano - oltreché ultronee in rapporto allo specifico oggetto dell'imputazione - volte a sollecitare, nell'essenziale, una ricostruzione alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il fatto che il riconoscimento dAk‘ [OSCURATO:PERSONA] ad opera del Cervella all'udienza del 15 giugno 2020 non potesse essere avvenuto per assenza dell'odierno ricorrente é preso in considerazione dalla Corte di merito che fornisce una possibile giustificazione della confusione in cui sarebbe caduto il testimone in relazione al tempo decorso, dando anche conto del fatto che, il giorno in cui avvenne la conversazione del 24 maggio 2016 con il [OSCURATO:PERSONA], l'utenza telefonica del chiamante era proprio quella del Cervella; per il resto, rimangono ferme le dichiarazioni, poste a base dello specifico oggetto dell'imputazione, in cui il Cervella conferma di avere acquistato in più occasioni stupefacente dall'odierno ricorrente. 1.2. E' infine affatto generico e manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza. Quanto alle attenuanti generiche, il riferimento all'assenza di elementi pro reo e all'adeguatezza della pena ai fatti contestati é in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., la «non occasionalità delle condotte e l'esistenza di un giro stabile di acquirenti fidelizzati» risultano essere ragioni valide ed adeguate a sostenere, sul piano motivazionale, il diniego dell'attenuante de qua. Lo si ricava tra l'altro dal fatto che, nella decisione a Sezioni Unite che ha reputato l'attenuante compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo KalDiru, Rv. 279499), viene fatto ampio riferimento ai criteri valutativi posti a base della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione come noto incontra un ostacolo nelle ipotesi di c:ondotte criminose abituali) e al fatto che, nei delitti dettati da scopo di lucro, la speciale tenuità posta a base dell'attenuante riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, si rinvia alle considerazioni svolte a proposito del secondo motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA], valevoli anche per lo Iasalvatore in relazione alla pluralità di condotte di spaccio a lui ascritte. 2.2. Quanto al secondo motivo, é ben vero che la pena - base, su cui vengono poi calcolati gli aumenti per la continuazione, é superiore alla media edittale; così come é vero che, in tale ipotesi, vi é un obbligo motivazionale più stringente per l'organo giudicante (per tutte vds. Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932); ma occorre osservare che la Corte di merito si é pienamente fatta carico di tale specifico obbligo, giustificando correttamente e in modo pertinente il trattamento sanzionatorio sulla base dell'andamento professionale e stabilizzato dell'attività di spaccio, posta in essere in modo abituale dallo Iasalvatore. 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i primi tre motivi risultano proposti in termini non consentiti, sia perché volti a sottoporre alla Corte di legittimità una rilettura delle prove raccolte, sia perché in parte protesi a sollecitare una rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, in termini anch'essi non consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 3.1. Il quarto motivo é inammissibile perché manifestamente infondato. Non risponde a verità, in primo luogo, che la Corte di merito si sia sottratta all'obbligo argonnentativo a proposito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., sulla quale ha fornito le proprie motivazioni nel senso del diniego, comuni a tutti gli appellanti, al paragr. V di pagina 30 della sentenza impugnata. In concreto, anche avuto riguardo al puntuale e corretto percorso argomentativo ivi enunciato, é sufficiente richiamare il riferimento alla pluralità delle condotte della stessa indole poste in essere dal ricorrente (oggetto dei tre capi di imputazione a lui ascritti) e alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza apicale di legittimità in ordine alla nozione di abitualità del reato come ostativa alla causa di non punibilità in parola (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; e, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). 3.2. In ordine al quinto motivo, anch'esso inammissibile, si rinvia a quanto enunciato a proposito del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondato, il sesto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche: non sussiste il denunciato vizio motivazionale in quanto la complessiva valutazione del trattamento sanzionatorio come congruo ha correttamente tenuto conto, ex art. 133 cod. pen., del comportamento del prevenuto durante la misura cautelare cui egli era stato sottoposto, certamente oggetto di valutazione indipendentemente dal fatto che le condotte criminose compiute dal ricorrente durante quel periodo siano o meno divenute oggetto di condanna definitiva. 3.4. Infine é inammissibile il settimo e ultimo motivo, sul diniego della sospensione condizionale della pena: il giudizio negativo sulla personalità del Cancelmo, anche in relazione alla sua condotta in regime di sottoposizione a misura cautelare, appare idoneo ad integrare una prognosi negativa di futura astensione dal commettere reati ed é, comunque, aderente al prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (per tutte yds. Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). 4. Per le ragioni anzidette, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo 13, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. Quanto ai ricorsi proposti per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], alla declaratoria d'inammissibilità degli stessi consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 13 della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i
Sentenza Cassazione n. 34599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris