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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45307/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] F'ATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.1.2020 per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 da cui era stato assolto ex art. 530, comma 1, per non aver commesso il fatto.

2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ad una inammissibile rilettura del compendio indiziario, consistente in intercettazioni che erano state invece considerate nella sentenza assolutoria del Tribunale del tutto prive di ogni c:onducenza in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità.

La Corte aveva fornito una interpretazione in chiave accusatoria delle intercettazioni che il D'Ascenzo aveva intrattenuto in carcere con lo zio, accusato di essere il promotore del sodalizio, ravvisandone la prova di condotte dolose del D'Ascenzo che avrebbero indotto in errore il GIP.

Inoltre, la motivazione del Tribunale era altresì illogica e contraddittoria perché non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, si è di fronte ad un caso di ingiustizia formale, poiché era stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento che aveva disposto la misura era stato emanato in assenza dei presupposti, e che il Tribunale aveva emesso un giudizio assolutorio sulla base delle stesse risultanze indiziarie che erano state acquisite durante le indagini preliminari e sulle quali, appunto, si era basata l'ordinanza restrittiva della libertà personale.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Si è costituito il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.

2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436).

3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato valorizza la circostanza che il ricorrente, precedentemente arrestato e poi condannato con sentenza del GUP presso il Tribunale di Tivoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il possesso di 1 kg di sostanza .stupefacente di tipo cocaina, era stato intercettato durante la detenzione, e tanto aveva permesso l'acquisizione di plurimi colloqui con lo zio del D'Ascenzo, tale Cascalisci, un pregiudicato cui era stato riconosciuto il ruolo di promotore nel reato associativo accertato.

La Corte territoriale analizza quindi specifici passaggi delle conversazioni intercettate nei colloqui in carcere tra il ricorrente e lo zio, precisando che era stato il medesimo ricorrente ad aver ammesso di aver chiesto aiuto allo zio nella riscossione di crediti che vantava per questioni connesse alla cessione di stupefacenti; che lo zio gli aveva espressamente chiesto se voleva che una persona fosse picchiata; aveva inoltre ammesso che lo zio gli aveva detto che avrebbe fatto sparire il suo cellulare perchè pensava che all'interno vi fossero le prove della attività di. spaccio.

Il provvedimento impugnato sottolinea inoltre l'esistenza di condotte dirette alla sottrazione di prove, poiché il ricorrente era stato osservato mentre ingoiava bigliettini, generando quanto meno l'apparenza di dar luogo a comunicazioni illecite, nonché ulteriori elementi tratti dalle conversazioni captate, quali la vanteria di utilizzare con i suoi complici un linguaggio cifrato comprensibile solo da lui e un ristretto numero di persone .4.

Detti passaggi motivazionali sono pienamente rispettosi dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sopra ricordati e non risultano manifestamente illogici, essendo invece ampiamente esaustivi e coerenti. [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo aveva intrattenuto plurimi rapporti con lo zio, pregiudicato e poi ritenuto promotore del reato associativo ed aveva inoltre tenuto condotte nonché dato luogo a conversazioni di un tenore che ben poteva ingenerare, in capo alla autorità procedente, la apparenza della sua partecipazione al sodalizio criminoso, poi esclusa dalla sentenza assolutoria.

5. Né è configurabile, come adombrato dal ric:orrente, alcuna ipotesi di " ingiustizia formale".

Detta ipotesi, normativamente prevista dall'art. 314 comma 2 cod. proc. pen , ricorre allorquando il provvedimento di coercizione personale è stato emesso in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., accertata con pronuncia irrevocabile.

Sul punto, è stato chiarito che, se di regola la pronuncia irrevocabile rilevante ex art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è quella emessa nell'ambito del procedimento de libertate, non è esclusa la possibilità che anche dalla pronuncia di merito si evinca che il provvedimento di coercizione personale è stato adottato in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno infatti posto in rilievo che l'illegittimità originaria del titolo cautelare può essere accertata, nei casi di ingiustizia formale, sia pure implicitamente, anche con una sentenza di merito, come nel caso in cui l'imputato venga prosciolto perché il reato era estinto per prescrizione già al momento dell'applicazione della custodia cautelare (Sez.

U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195353) ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare per un reato dal quale venga in seguito prosciolto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. (Corte cost., sent. n. 230 del 16/7/2004).

Detta ipotesi, però, ricorre in casi del tutto residuali e non può farsi discendere dalla m era pronuncia di assoluzione con formula piena (che in questo caso', peraltro, non è neppure stata emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, e quindi sulla base di prove ulteriormente acquisite rispetto a disposizione del giudice della cautela).

In ogni caso, deve ribadirsi che è certamente possibile che il titolo coercitivo sia stato adottato nel pieno rispetto degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e che, nondimeno, l'imputato, in esito al giudizio di cognizione, venga assolto, non configurandosi per tale ragione alcuna ingiustizia formale.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il provvedimento cautelare non risulta essere stato annullato né la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito.

5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese a favore del ministero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] F'ATTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.1.2020 per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 da cui era stato assolto ex art. 530, comma 1, per non aver commesso il fatto. 2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave, in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ad una inammissibile rilettura del compendio indiziario, consistente in intercettazioni che erano state invece considerate nella sentenza assolutoria del Tribunale del tutto prive di ogni c:onducenza in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità. La Corte aveva fornito una interpretazione in chiave accusatoria delle intercettazioni che il D'Ascenzo aveva intrattenuto in carcere con lo zio, accusato di essere il promotore del sodalizio, ravvisandone la prova di condotte dolose del D'Ascenzo che avrebbero indotto in errore il GIP. Inoltre, la motivazione del Tribunale era altresì illogica e contraddittoria perché non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, si è di fronte ad un caso di ingiustizia formale, poiché era stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento che aveva disposto la misura era stato emanato in assenza dei presupposti, e che il Tribunale aveva emesso un giudizio assolutorio sulla base delle stesse risultanze indiziarie che erano state acquisite durante le indagini preliminari e sulle quali, appunto, si era basata l'ordinanza restrittiva della libertà personale. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Si è costituito il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato valorizza la circostanza che il ricorrente, precedentemente arrestato e poi condannato con sentenza del GUP presso il Tribunale di Tivoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il possesso di 1 kg di sostanza .stupefacente di tipo cocaina, era stato intercettato durante la detenzione, e tanto aveva permesso l'acquisizione di plurimi colloqui con lo zio del D'Ascenzo, tale Cascalisci, un pregiudicato cui era stato riconosciuto il ruolo di promotore nel reato associativo accertato. La Corte territoriale analizza quindi specifici passaggi delle conversazioni intercettate nei colloqui in carcere tra il ricorrente e lo zio, precisando che era stato il medesimo ricorrente ad aver ammesso di aver chiesto aiuto allo zio nella riscossione di crediti che vantava per questioni connesse alla cessione di stupefacenti; che lo zio gli aveva espressamente chiesto se voleva che una persona fosse picchiata; aveva inoltre ammesso che lo zio gli aveva detto che avrebbe fatto sparire il suo cellulare perchè pensava che all'interno vi fossero le prove della attività di. spaccio. Il provvedimento impugnato sottolinea inoltre l'esistenza di condotte dirette alla sottrazione di prove, poiché il ricorrente era stato osservato mentre ingoiava bigliettini, generando quanto meno l'apparenza di dar luogo a comunicazioni illecite, nonché ulteriori elementi tratti dalle conversazioni captate, quali la vanteria di utilizzare con i suoi complici un linguaggio cifrato comprensibile solo da lui e un ristretto numero di persone .4. Detti passaggi motivazionali sono pienamente rispettosi dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sopra ricordati e non risultano manifestamente illogici, essendo invece ampiamente esaustivi e coerenti. [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo aveva intrattenuto plurimi rapporti con lo zio, pregiudicato e poi ritenuto promotore del reato associativo ed aveva inoltre tenuto condotte nonché dato luogo a conversazioni di un tenore che ben poteva ingenerare, in capo alla autorità procedente, la apparenza della sua partecipazione al sodalizio criminoso, poi esclusa dalla sentenza assolutoria. 5. Né è configurabile, come adombrato dal ric:orrente, alcuna ipotesi di " ingiustizia formale". Detta ipotesi, normativamente prevista dall'art. 314 comma 2 cod. proc. pen , ricorre allorquando il provvedimento di coercizione personale è stato emesso in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., accertata con pronuncia irrevocabile. Sul punto, è stato chiarito che, se di regola la pronuncia irrevocabile rilevante ex art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è quella emessa nell'ambito del procedimento de libertate, non è esclusa la possibilità che anche dalla pronuncia di merito si evinca che il provvedimento di coercizione personale è stato adottato in violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno infatti posto in rilievo che l'illegittimità originaria del titolo cautelare può essere accertata, nei casi di ingiustizia formale, sia pure implicitamente, anche con una sentenza di merito, come nel caso in cui l'imputato venga prosciolto perché il reato era estinto per prescrizione già al momento dell'applicazione della custodia cautelare (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195353) ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare per un reato dal quale venga in seguito prosciolto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. (Corte cost., sent. n. 230 del 16/7/2004). Detta ipotesi, però, ricorre in casi del tutto residuali e non può farsi discendere dalla m era pronuncia di assoluzione con formula piena (che in questo caso', peraltro, non è neppure stata emessa nell'ambito del giudizio abbreviato, e quindi sulla base di prove ulteriormente acquisite rispetto a disposizione del giudice della cautela). In ogni caso, deve ribadirsi che è certamente possibile che il titolo coercitivo sia stato adottato nel pieno rispetto degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e che, nondimeno, l'imputato, in esito al giudizio di cognizione, venga assolto, non configurandosi per tale ragione alcuna ingiustizia formale. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il provvedimento cautelare non risulta essere stato annullato né la sua illegittimità è stata accertata dal giudice di merito. 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese a favore del ministero
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