CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26519/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Como; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Como; [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Como; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 27/09/2023 del tribunale di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori degli imputati che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Como assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01 (capo a) in relazione alla realizzazione di un muro di sostegno ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione alla contestata realizzazione di una strada con riguardo all'art. 110 c.p. e 181 comma 1 del Dgs. n. 42/2004 (capo b), per intervenuto ripristino dei luoghi. 2. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso mediante i rispettivi difensori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo ciascuno un motivo di impugnazione. 3. Tutti i ricorrenti hanno proposto censure pressocchè corrispondenti tra loro, che possono qui essere unitariamente compendiate, deducendo, con riferimento alla intervenuta assoluzione ex art. 131 bis c.p. in ordine al capo a), vizi di motivazione per travisamento di atti e di violazione degli artt. 6 e 31 del DPR 380/01. Si rappresenta, anche attraverso una attenta e doviziosa illustrazione della vicenda anche documentale che ha accompagnato la realizzazione delle opere in questione, nell'ambito nella realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione di un manufatto, la circostanza della avvenuta realizzazione del muro in contestazione in stretta connessione funzionale con una strada di cantiere, di cui quindi il muro avrebbe condiviso il carattere provvisorio, come anche emergente dalla ordinanza con cui, dopo unii primo provvedimento di demolizione ‘61- delle due opere, e a seguito di istanza di riesame in autotutela, il competente comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato la prima ordinanza, riconoscendo le predette caratteristiche funzionali e provvisorie del muro stesso. Così che il giudice avrebbe omesso di considerare tale atto e il suo relativo iter, incorrendo in un vizio di travisamento della prova e di motivazione illogica e contraddittoria, rispetto alla parte di sentenza in cui invece si è riconosciuto il carattere provvisionale della strada, correlata al predetto muro. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. Il giudice, richiamando pagina 5 del verbale stenotipico, ha spiegato di avere considerato il muro come distinto dalla strada quanto al carattere provvisionale della stessa, alla luce della deposizione del teste escusso, appartenente all'ufficio comunale competente, che aveva precisato che l'ordinanza di demolizione primigenia "era stata revocata anche perché era "sfuggita" la documentazione ...che attestava che la strada era stata indicata come "strada di cantiere" e pertanto l'abuso era limitato al "sopralzo del muro". Con sintesi che, per vero, alla luce degli atti allegati ai ricorsi, appare coerente con la più ampia deposizione del teste esaminato, Verga, secondo il quale, pur a fronte della seconda ordinanza che aveva rilevato il carattere della strada come passaggio di cantiere "..l'abuso è sussistito nel sopralzo del muro essendo poi la strada stata dichiarata ad uso cantiere... l'abuso era il muro e successivamente alla proroga concessa quindi è stato demolito..., la revoca è stata fatta relativamente alla strada ed è rimasto invece l'abuso della muratura perché lo strumento urbanistico nostro non ammette un sopralzo di muratura superiore ad una certa quota relativamente a questo paesaggio terrazzato ...con la demolizione del muro si è evitata la sanatoria dell'abuso". Nel prosieguio dell'escussione, il giudice ha anche chiesto al teste se "la realizzazione della strada con il muro determinava una qualificazione della strada" per cui con il muro la strada "non era più la strada di cantiere", ottenendo risposta positiva, ribadendo in tal caso la medesima domanda ( "era il muro che modificava la qualificazione dello stato" "il muro certamente non era sanabile" ) ed ottenendo risposta conforme ( "sì poi dalle immagini lo si può vedere bene" "no e adesso questo è il profilo del muro antico...perchè da qui è stato demolito..."). E' vero che a pagina 8 del medesimo verbale stenotipico la difesa chiedeva se il muro era funzionale "al consolidamento della pista di cantiere", ma è altrettanto vero che non emerge una risposta chiaramente positiva e conforme da parte del medesimo teste : "sì anche se poi con la rimozione comunque la strada ha mantenuto diciamo la sua... Però esatto, forse è stato interpretato che nelle forme definitive con il quale un po' era stato realizzato, si era considerato non di cantiere .... e quindi era stata richiesta la demolizione". Dunque, nessun elemento emerge da questo verbale nel senso della tesi sostenuta dalla difesa, e anzi le affermazioni del teste Verga, circa il pur sempre ritenuto carattere abusivo del muro, mai inteso in stretta correlazione funzionale con la strada, appaiono conformi anche con la seconda ordinanza assunta dal Comune a seguito di istanza di intervento in autotutela, in cui si richiama ancora il termine assegnato ex art. 31 comma 3 del DPR 380/01, pari a 90 giorni dalla notifica della originaria ordinanza di messa in pristino, pur valorizzando l'impegno degli istanti a procedere alla demolizione "entro il termine di 90 giorni", così da ritenere di poter procedere alla revoca dell'ordinanza del 23 novembre 2019 prot. 4486, senza che in alcun passaggio possa emergere in maniera inequivoca e oggettiva la qualificazione del muro come opera provvisionale. Il breve excursus di atti e dichiarazioni sopra riportato, lascia in altri termini comprendere come, da una parte, non sia emerso alcun dato, dichiarativo quanto documentale, attestativo di un carattere provvisionale del muro come realizzato, in funzione del cantiere edilizio, dall'altra, che nessuna contraddizione o illogicità emerge tra la decisone assunta dal giudice e gli elementi disponibili, e dall'altra ancora, e in conclusione, che la valutazione qui contestata appare il frutto del libero convincimento del giudice, privo di vizi rispetto alle doglianze proposte; libero convincimento che peraltro, a rigore, non avrebbe comunque potuto essere condizionato dal contenuto della seconda ordinanza, quand'anche fosse stato oggettivamente elaborato nel senso proposto dalla difesa, posto che la qualificazione dell'opera edilizia, una volta chiaramente accertata nella sua consistenza, non può che affidarsi al giudice anche eventualmente in difformità rispetto a contenuti amministrativi di riferimento. Purchè con adeguata motoivazione. Tanto alla luce del noto principio per cui il giudice penale è chiamato a valutare gli interventi edili realizzati rispetto alla disciplina urbanistica vigente, così che eventuali atti abilitanti non ostano ad eventuali giudizi di illiceità dell'opera, né tali giudizi risultano frutto di disapplicazione dei provvedimenti. In ultima analisi, le censure proposte introducono una diversa valutazione degli elementi disponibili per il giudizio, come tale inammissibile in questa sede, senza che peraltro emergano dati inoppugnabili, oggettivi e insuperabili idonei a definire il muro nei termini giuridici prospettati dalla difesa. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual