CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18987-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 7311/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,4 Premesso che 1. in causa su avviso di liquidazione dell'imposta di registro sul provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto a tre soggetti -uno quale debitore principale e gli altri due come fideiussori- di pagare a favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro la somma di €11.275.963,57, oltre interessi dal 2.3.2012, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado con cui, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro che aveva lamentato la duplicazione dell'imposizione sugli interessi moratori, l'avviso era stato annullato in toto, ha affermato che l'avviso era "non totalmente illegittimo ma era tale solo nella parte in cui sottopone[va] all'aliquota dello 0,50% gli interessi relativi alla fideiussione così determinando una ulteriore imposta di €3074,13 cui si perviene appunto assoggettando all'aliquota dello 0,50% l'importo degli interessi di C 614.825,70 relativi alla somma capitale di C 8,937.133,70 oggetto di fideiussione". Ha scritto la CTR che l'ufficio aveva duplicato l'imposta riguardante gli interessi moratori in quanto aveva, da un lato, applicato "l'aliquota del 3% sugli interessi moratori dell'importo ingiunto per C775.724,50, per una imposta di C23.271,74" dall'altro lato, applicato "l'aliquota dell'0,50°/0 sull'importo di C9.551.958,70 derivante dalla somma di €8.937.113, pari all'importo garantito, più gli interessi moratori come sopra calcolati in C775.724,50". La CTR ha poi aggiunto: "di conseguenza l'appello [dell'ufficio] merita parziale accoglimento dovendo essere confermata la legittimità dell'atto impositivo nella parte in cui è stata applicata l'imposta nella sopradetta misura fissa"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi: con il primo lamenta, in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c., violazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs.546/92, per essere la motivazione della sentenza incomprensibile; con il secondo motivo lamenta,in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 22 del d.P.R. 131/1986, 6 e 8 della tariffa, parte prima allegata al medesimo d.P.R. e 15 del d.P.R. 633/72 per avere la CTR ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale in relazione al provvedimento tassato; 3. anche dopo il rinnovo della notifica del ricorso disposto da questa Corte con ordinanza 20 gennaio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro è rimasta intimata; • considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è fondato. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). La sentenza impugnata si articola in affermazioni tra loro in contrasto ed è, nel complesso, incomprensibile: vi si fa infatti riferimento ad una duplicazione dell'imposta sugli interessi moratori derivante dalla applicazione all'ammontare di questi ultimi -ammontare che vi si dice essere pari a C 775.724,50- di un aliquota del 3% e poi di una aliquota dello 0,50%; vi si dice ancora che l'avviso reca una eccedenza di imposta "di €3074,13 cui si perviene assoggettando all'aliquota dello 0,50% l'importo degli interessi di C 61.4.825,70" -importo quindi incomprensibilmente diverso da quello già indicato in €775.724,50-; vi si conclude infine che "di conseguenza" l'avviso è legittimo nella parte "in cui è stata applicata l'imposta nella sopradetta misura fissa", laddove invece dalla lettura della parte che precede l'espressione "di conseguenza" la "sopradetta misura fissa" dell'imposta non è mai indicata; 3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, restando il secondo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, svolta con modalità da remoto. dte