CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26372/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la censura con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è meramente reiterativicl di analogo motivo di gravame già dedotto e disatteso con un ragionamento logico-giuridico immune da censure, dal giudice d'appello / che ha ritenuto i plurimi precedenti del ricorrente ostativi alla valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente