CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 4961/4/15 depositata il 23 settembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il Sostituto procuratore generale ha chiesto la rimessione della causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite, ovvero l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia recuperava a tassazione i redditi della contribuente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. relativamente agli anni d’imposta 2004-2008, sulla scorta della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni 2004, 2006 e 2007; della disponibilità in capo al socio unico di numerosi conti bancari delle cui movimentazioni lo stesso non sapeva fornire giustificazione; Succ a soc estinta in corso di causa infine della disponibilità in capo allo stesso ed alla società di automobili di lusso. A seguito dell’intervenuta cancellazione della società in corso di causa, la CTP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto gli avvisi di accertamento dovrebbero ritenersi privi di effetto. L’Agenzia ricorreva in appello ritenendo che l’estinzione della società determinasse solo il verificarsi del fenomeno successorio in capo al socio unico, come previsto dall’art. 2495 cod. civ., ma la CTR respingeva il gravame ritenendo corretta la prima pronuncia non essendovi ormai nessun soggetto interessato alla prosecuzione del processo, per cui l’Agenzia propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, cui resiste il contribuente a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve rilevarsi che proprio sulla questione inerente alla rilevanza del verificarsi dell’estinzione della società contribuente in corso di giudizio, e della conseguente legittimazione o meno in capo al socio che succede alla società stessa ai sensi dell’art. 2495, cod. civ., pende questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a mezzo dell’ordinanza n. 7425/2023. Per tale ragione la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di siffatta decisione. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativamente all’ordinanza di rimessione n. 7425/2023. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]