CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2018
Cassazione n. 03684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13579/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 25 / B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano edifendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI FERRAJOLI ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1450/2018 d ella CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il22/10/2018 R.G.N. 1808/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza depositata in data 22 ottobre 2018, la Corte di appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il c ontributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico per il periodo compreso tra gennaio 2009 e dicembre 2013 nonché tra gennaio 2014 a dicembre2018, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria; resistecon controricorso Andrea G erla ; CONSIDERATO che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delib. CNPADC 27 giugno 2013; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24 comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., com ma 1, n. 3 - la ricorrente si duole di violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delib. CNPADC 27 giugno 2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 147 del 2013, art. 1 (legge di stabilità 2014), degli artt. 2946 e 2848 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all'art. 2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d'appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia "pagabile" ovvero assistito da "liquidità ed esigibilità"; i primi due motivi del ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; a tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass.nn. 31527 del 2022; 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); in particolare, con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; anche il terzo motivo è infondato; questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. nn. 41320 del 2021; 31527 del 2022) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonchè sez. un. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, n. 2), lett. d); risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero dellesomme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] si sono dichiaratiantistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favoreLuigi Ferrajoli e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamen