CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24049/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale apposta in calceal ricorso; -ricorrenti - contro -) Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ’ Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché -) AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale apposta in calceal ricorso; -controricorrente - nonché Oggetto: fondi assegnati dagli enti di bonifica nella regione Basilicata -vincolo di impigno- rabilità - persistenza - esclu - sione -condizioni.-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diPotenza 28 marzo 2022 n. 216; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è proprietario di un terreno sitoa Policoro . MaurizioMario Galante e [OSCURATO:PERSONA] sono comproprietari di altro terreno sito a Tursi. Nel 1982 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. iniziarono l’esecuzione forzata per espropriazioneimmobiliare sui suddetti beni. Ulteriori esecuzioni furono avviate nel medesimo anno da pate di altri creditori della coppia, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Ventinove anni dopo l’inizio dell’esecuzione i debitori proposero opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Matera. A fondamento dell’opposizione dedussero l’impignorabilità dei fondi sopra indicati. Secondo gli opponenti i fondi erano impignorabili in quanto oggetto, cinquanta anni prima, di assegnazione in applicazione delle leggi di riforma agraria (leggi nn. 230/50 e 379/67). 3. Con sentenza 19.4.2016 n. 621 il Tribunale di Matera accolse l’opposizione. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]..4. La Corte d’appello di Potenza con sentenza 28.3.2022 n. 216 accolse il gravamee rigetto l’opposizione. Ritenne la Corte d’appello che: -) i terreni oggetto del pignoramento, già assegnati ai danti causa dei debitori esecutati a titolo di vendita con patto di riservato dominio nell’ambitodella riforma agraria del 1950, erano stati riscattati dai due debitori, rispettivamente, nel 1976 e nel 1979; -) con l’acquisto della proprietà a seguito del riscatto, era cessata l’impignorabilità dei fondi. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata con ricorso unitario da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], fondato su un solo motivo. Hanno resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate e la AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nuova ragione sociale della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 18, comma terzo, della l. 230/50 e successive modificazioni. Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi giuridica così riassumibile: -) i beni pignorati erano in origine di proprietà dell’Ente per lo Sviluppo della Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in Puglia e Lucania, e furonoassegnati ai danti causa dei debitori esecutati; -) l’art. 1 della l. 379/67 prevede l’impignorabilità dei suddetti beni per i trent’anni successivi all’assegnazione, e “tale vincolo permane anche nell’ipotesi in cui detti appezzamenti siano divenuti di proprietà dell’assegnatario”;-) non pertinente a tal riguardo era il richiamo compiuto dalla Corte d’appello alla decisione di questa C orte pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021; nel caso deciso da tale ultima ordinanza, infatti, il pignoramento era avvenuto dopo l ’ abrogazione della norma che lo impediva (e cioè l’art. 18 della l. 230/50). Nel presente caso, invece, il pignoramento era avvenuto nel 1982, e dunque ben primadella suddetta abrogazione. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. 1.2. In primo luogo,il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d’appello infatti ha accolto il gravame sia sul presupposto dell’inesistenza d ’ una causa di impignorabilità; sia sul diverso presupposto che l ’ impignorabilità di cui all ’ art. 18 l. 230/50 riguarda non il diritto dominicale, ma il diritto di godimento degli assegnatari (p. 7 della sentenza impugnata). Questa ratio decidendi, autonoma e di per sé idonea a sorreggere la decisione d’appello, non è stata impugnata. 1.3. In secondo luogo,il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che: -) i due fondi pignorati nel 1961 furono assegnati dall’allora Ente per lo Sviluppo della Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in Puglia e Lucania-Sezione Speciale per la [OSCURATO:PERSONA]; -) essi furono ambedue riscattati (e d u nque acquistati) rispettivamente il 18.6.1976 ed il 16.6.1979, vale a dire dunque dopo oltre 15 anni dall’assegnazione; -) l’art. 4, comma primo, della l. reg. Basilicata 25.7.1977 n. 26 stabilì che “il riservato dominio in favore dell’Ente di Sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell’articolo 17 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 230, viene a cessare con il pagamento della 15a annualità del prezzo di assegnazione e l’assegnatario diventerà pieno proprietario del fondo”; -) nel giudizio di merito mai è emerso che, nonostante i quindici anni intercorsi tra l’assegnazione del fondo e il suo riscatto, le singole annualità di prezzo non siano state pagate. La Corte d’appello,in definitiva, ha ritenuto accertato in punto di fatto che al momento del pignoramento i due fondi erano oramai di pienaed esclusiva proprietà dei debitori esecutati. 1.4. Da questo accertamento in fatto –non sindacabile in questa sede –discendono due conseguenze in diritto . 1.4.1. La prima conseguenza è che è fuori luogo, in un caso come quello di specie, il richiamo all’impignorabilità prevista dall’art. 18, comma terzo, l. 230/50. La suddetta norma, infatti, prevede l’impignorabilità dei “diritti degli assegnatari” (come che si dovesse intendere tale definizione) “fino al pagamento integrale del prezzo”. Pagamento che, per quanto ritenuto dalla Corte d’appello, nel caso di specie doveva presumersi già avvenutoper effetto del “riscatto” da parte degli originari assegnatari. 1.4.2. La seconda conseguenza è chela vigenza dell’art. 18, comma 3, l. 230/50 al momento dell’esecuzione del pignoramento è irrilevante nel presente giudizio. L’impignorabilità dei “diritti degli assegnatari” sui fondi loro concessi, previa espropriazione, dagli Enti di riforma agraria fu introdotta per garantire l’effettività della legge. L’impignorabilità di quei diritti fino all’integrale pagamento del prezzoera un corollario dell’inalienabilità e del divieto di riscatto anticipato, ed insiemea queste due misure aveva lo scopo di garantire l’effettività della coltivazione e la conservazione della destinazione agricola. Venutimeno – dapprima con la l. 3 79/67 e poi con la l. reg. Basilicata 26/77 il divieto di riscatto anticipato e, con esso, l ’ inalienabilità, la norma sull’impignorabilità divenne priva di scopo. Non avrebbe infatti più alcun senso vietare il pignoramento di fondi ormai entrati nel circuito del libero commercio, affrancati dall’obbligo del primo assegnatario di coltivarli, e che mai avrebbero potuto fare ritorno nella sfera dell’Ente di bonifica o di riforma agraria. Qualsiasi norma sulla impignorabilità, infatti, come già affermato da questa Corte, va intesa in senso relativo, e non assoluto : rileva, cioè, in funzione dello scopo del bene di cui si sancisce l’impignorabilità. Pertanto, quando lo scopo sia stato comunque raggiuntoo sia divenuto irrealizzabile, la ragione della limitazione viene a cessare e riprende vigore la regola della pignorabilità, in virtù del millenario principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex(Sez. 1, Sentenza n. 906 del 06/04/1966, in motivazione). In definitiva, l’impignorabilità ha, anche testualmente, ad oggetto i diritti degli assegnatari fino a che questi restano tali e non si estende certo a quelli, diversi, di cui costoro, con il definitivo trasferimento della proprietà, divengano titolari suimedesimi beni. Nulla rileva, pertanto, che nel caso di specie il pignoramento sia avvenuto prima dell’abrogazione (formale) dell’art. 18 l. 230/50. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,