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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 17896/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30656/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura a margine del ricorso -ricorrentee controricorrente sul ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4897 /201 8 depositatoil 17/09/2018.

Pagina2di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4897/2018 depositat o il 17/09/2018 , che ne ha accolto solo in partel’opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato dell’allora A.S. di [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, riassunta a seguito dell’annullamento con rinvio,disposto da Cass. 24001/2015, del decreto 12/7/2012 del lo stesso tribunale che , in origine, l’aveva interamente rigettata;

2. il giudice del meri t o ha premesso che : a) con l’insinuazione [OSCURATO:PERSONA] (ex dirigente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) aveva chiesto l’ammissione in prededuzione dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro proseguito con la società dopo la dichiarazione d’insolvenza , nonché dei crediti derivanti dall’ingiustificato suo licenziamento - separatamente impugnato dinanzi al giudicedel lavoro - da parte dei [OSCURATO:PERSONA], ; b) la domanda era statarespinta dal g.d. , e poi dal tribunale col decreto cassato, in accoglimento diun’eccezione di inadempimento asseritamente sollevata dalla procedura in ragione del ritenuto contributo causale d el dipendente alla verif icazione del dissesto;c) secondo l’opponente la cassazione con rinvio del decreto , statuita dalla Corte per insussistente riscontro dell’eccezione di inadempimento contrattuale,imponeva l’ammissione d i tutti i crediti nascenti dal rapporto di lavoro maturati dalla data di dichiarazione di insolvenza al licenziamento, mentre per quelli connessi alla contestazione del licenziamento si sarebbero dovutiacquisire gli esiti della vertenza pendente dinanzi al giudice del lavoro; d) il F allimento , costituit osi in giudizio, aveva eccepito: la tardività della riassunzione,per decorso del trimestre ex art.305 c.p.c. dopo la conversione dell’A.S. e l’interruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo ; l’ inammissibilità dell a domanda di ammissione dei crediti allo stato passivo dell’originariaprocedura di A.S., per dover essere gli stessi, invece, insinuati in via tardiva e esaminati nel conseguente fallimento ; l a limitazione dell’oggetto dell’opposizione alle pretese nascen ti dal rapporto di lavoro Pagina3di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro “ulteriori” rispetto a quelle discendenti da ll’eventuale illegittimità del licenziamento, la cui giusta causa era stata oggetto di un accertamento incidentale nel decreto del 12.7.2012, “ratificato” dal l’ordinanza di annullamento con rinvio ; e) la causa, già assunta in decisione, era stata rimessasul ruolo in conseguenza dell’avvenuto annullamento con rinvio, ad opera della sentenza n. 3468/2017 della Cassazione, della pronuncia della Corte d’appello di Bologna che aveva ritenut o legittimo il licenziamento; f) eranostate quindi acquisite l a sentenza della Corte di Cassazione 12377/017, cheaveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal r icorrente per ottenere l’ammissione dei crediti da lavoro maturati anteriormente all a dichiarazione di insolvenza , e la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 39/18, con la quale la corte d’appello bolognese, in sede di rinvio, aveva accertato l’illegittimità del li cenziamento intimato all’opponente dai [OSCURATO:PERSONA];

3. il tribunale ha quindi ritenuto: a) non tardiva la riassunzione per via dellainterruzione collegata alla conversione dell’A.S. in fallimento, come già rilevatoda Cass. n. 24001/2015 ; b) accoglibile in parte l’opposizione , posto chela procedura, nel giudizio conclusosi con l’ann ullamento con rinvio, nulla avevaeccepito su duplicazione o frazionamento del credito , essendo dunque nuove tal i doglianze nel giudizio di rinvio ; c) fondata la domanda di ammissione in privilegio ex art. 2751 bis co.1 n.1 c.c., dei crediti, per complessivi 121.424,91 euro, non contestati ex adverso , maturati da [OSCURATO:PERSONA] frail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il licenziamento a titolo di retribuzioni, differenze retributive, TFRe f erie non godute , sui quali non potevano però riconoscersi interessi e rivalutazione,non richiesti con il ricorso ; d) infondata la domanda d e i credit i derivantidall’illegittimità del licenziamento, non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] contestato avanti al giudice di legi ttimità le statuizioni de l g.d. o de l tribunale sulla sussistenzadella giusta causa, conseguendone sul punto la maturazione di un giudicato endofallimentare preclusivo , altro essendo l’accertamento del giudicelavoristico; Pagina4di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro

4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto con quattro motiv i di ricorso ; la proceduraha resistito con controricorso , col quale ha pure proposto ricorso incidentale per cinque motivi, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso;entrambe le parti hann o depositato memoria .

Consideratoche: 1.1con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione de gli artt.329 co.2 c.p.c., 2909 c.c. , 2697 c.c. e 5 l. n. 604 del 1966, 2119 c.c., avendoil tribunale erroneamente ritenuto che si fosse formato un giudicato endofallimentare sulla giusta causa di licenziamento, giudicato che sarebbe confliggentecon quello del la sentenza (nelle more divenuta definitiva ) del la Corte d’Appello di Bologna n. 39/18 che ha accertato l’illegittimità del licenziamento medesimo e che, peraltro, sarebbe stato reso in violazione dell’oneredi provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore ricadente sul datoredi lavoro ;

1.2. co l secondo motivo s i lamenta l’omesso esame del fatto deci sivo costituitodalla mancata acquiescenza di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente la giustacausa di licenziamento , il travisamento del l a sentenza di App.

Bologna n.39/18 cit, e il contrasto irriducibile delle affermazioni con le quali il tribunale ha,da un lato, riconosciuto che il decreto impugnato in cassazione era stato censurato anche per violazione , ai sensi dell’art. 2697 c.c., del riparto dell’oneredella prova in tema di inadempimento delle obbligazioni nascenti dalrapporto di l avoro, e, dall’altro, escluso che il ricorrente avesse contestato l’accertamentocompiuto in via incidentale dal tribunale; 1.3.con i l terzo motivo si invoca la violazione dell’art.429 co.3 c.p.c. ove ildecreto non ha riconosciuto rivalutazione monetar i a e interessi sui crediti lavoristici,rilevandone la mancata esplicita richiesta nell’atto di riassunzione, anzichédarvi corso d’ufficio; 1.4con il quarto motivo è richiesta la rivisitazione dell a statuizion e sulle spese; 1.5con il pr i mo motivo del r icorso incidentale si lamenta, ai sensi dei nn.4 e 5 del co.1 art.360 c.p.c., che il tribunale abbia ritenuto ammissibile , escludendone anche l’ultratardività , la domanda proposta col giudizio Pagina5di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro riassunto,posto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riproporla mediante insinua zione allostato passivo del F allimento, come espressamente impostogli dal decreto delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di conversione dell’A.S. in fallimento, anziché coltivarel’opposizione allo stato passivo dell’A.S . ; 1.6col secondo motivo si denuncia, per gli stessi motivi, la violazione degli artt.93 co. 1 l.f., 31 co.2 d.lgs. n. 270 del 1999 e 101 l.f. ; 1.7.con il terzo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato daltribunale, i crediti ammessi er ano sempre stati contestat i dalla procedura nell’ane nel quantum ; 1.8con il quarto motivo si deduce la violazione de gli ar t t.115 e 116 c.p.c. peraver il tribunale erroneamente applicato il principio di non contestazione eomesso di tener conto dell’efficacia espansiva del giudicato di rigetto della domandatempestiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione dei crediti retributiviasseritamente maturat i sino al 16.3.2010; 1.9.con il quinto motivo si contesta la compensazi o ne parziale delle spese;

2. il primo e il secondo motivo del ricorso principale , di opportuna trattazionecongiunta perché connessi, sono fondati; 2.1.dal tenore delle difese assunte dal ricorrente nel corso del giudizio di merito, riproposte avanti a questa Corte in relazione al primo ricorso per cassazione(culminato nell’annulla mento con rinvio dell’ordinanz a 2400/2015) eribadite nel conseguente giudizio di rinvio , em erge che la contestazione della giustacausa del licenziamento ovvero della non giustificatezza del medesimo nonsia mai stata abbandonata o no n sostenuta dal ricor rente come posizione processuale di difesa ; la continua menzione del parallelo contenzioso lavoristico (alfine definito in senso demolitorio dell’atto da App.

Bologna n.39/2018) e la stessa affermazione di Cass. 24001/2015 , concessiva , ma invia di mera ipotesi, di un esame delibativo incidentale che avrebbe dovuto però essere espresso e, ovviamente, non poteva non dialogare con le affermazioni processuali via via formatesi nel giudizio avanti al giudice del lavoro,confliggono con le a ffermazioni – del tutto prive di riscontro puntual e agliatti e prossime al difetto assoluto di motivazione – contenut e nel decreto ove(pag. 5) si fa menzione di una mancata contestazione delle statuizioni dei Pagina6di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro giudici di merito (g.d. e tribunale) sulla s ussistenza della giusta causa del licenziamento;

2.3. va in contrario rilevato che proprio dall’ordinanza di annullamento con rinvio emerge c he un accertamento in ordine alla legittimità del licenziamentonon era mai stato compiuto , né incidentalmente, n é tantomeno, ex professo dal primo giudice dell’opposizione, il quale si era limitato a respingere le domande di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di un’eccezione di inadempimentoex art. 1460 c.c. mai sollevata dagli organi della procedura; 2.4ne consegue che la enunciata preclusione , propria di un consolidato sullaquestione ... giudicato endofallimentare , non ha alcuna base preci sa ed inequivocanegli atti del processo di merito, né si confronta con le reali difese perseguiteper tutto il suo corso da [OSCURATO:PERSONA]; 2.5 n ella circostanza, appare rispettato il precetto di Cass.

S.U. 20181/2019per cui è richiesto , in tema di error in procedendo , che l a parte ricorrentenon solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzionerispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativadel ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(conf.

Cass. 2771/2017); né, peraltro, le precedenti statuizioni di meritodel tribunale in ordine all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai suoi doveri di prestazione contrattuale, avrebbero potuto integrare un accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti del corretto licenziamento , tanto più che il ricorrente ave va impugnato il primo decreto del collegio emiliano contestandola corretta allocazione dell’onere della prova e la confusione tra responsabilità risarcitoria e contrattuale, conseguendo l’accoglimento del ricorsoper cassazione ; 2.6.va infine, ancora su l punto, posta in evidenza la violazione delle regole del giudicato ove il decreto, senza peraltro darne conto in modo specifico, muove da un’affermazione d e lla sentenza del giudice del lavoro d’appello secondo cui in tanto esso avrebbe potuto pronunciare sul licenziamento in modoautonomo, in quanto le stesse circostanze erano divenute oggetto , nel Pagina7di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro frattempo, nella sede concorsuale, di definitività nei soli termini dell’accertamentoincidentale: l’affermazione, oltre che priva di riscontri più puntuali,esprime una sicura contraddizione con l’accertamento di fatto cui il tribunale, in sede di rinvio, era tenuto a seguito della citata cassazione , la qualedava i n fatti esplicito conto della pendenza del giudizio di lavoro sulla questione e ne sott olineava la natura parzialmente pregiudiziale rispetto all’opposizione (semmai giustificante l’ammissione con riserva dei crediti insinuati da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell’illegittimità del licenziamento), osservandoinfine che persino nel caso, non verific atosi, che il tribunale avesse ritenuto di poter procedere in via autonoma a valutare la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, non avrebbe comunque potuto escludere i crediti dell’opponente anteriormente sorti in dipendenza del rapporto di lavoro; del resto l a stessa nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimentol'art. 329, comma secondo, c .p.c. , dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,per cu i l’impugnazione , anche se motivat a con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato,apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconside rarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dalmotivo di gravame ( Cass. 16583/2012, 2217/2016, 12649/2020); 3.è fondato a nche il terzo motivo del ricorso principale: l a rivalutazione deicrediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di talicrediti, come tale riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il creditoè fatto valere, deve infatti essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 18105/2009 per il fallimento) , senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, sempreché sulla questione non sia già intervenutauna pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente,atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno Pagina8di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro pereffetto dell'acquiescenza e dalla formazione del giudicato sulla questione (Cass.7395/2010, 17353/2010 e prima Cass. 39/1984 ); 4.il primo e second o motivo del ricorso incidentale sono inammissibili per la semplice ragione che l’ordinanza n. 24001/015 è stata pronunciata nei confronti del Fallimento, cui il ricorso era stato notificato quale successore dell’A.S.nella titolarità passiva del rapport o controverso e che non ha ritenuto dicostituirsi nel giudizio di cassazione, così decadendo dalla facoltà di proporre nelgiudizio di rinvio nuove eccezioni di rito o di merito;

5. parimenti inammissibili sono il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, illustrati in via generica, ovvero in difetto della specifica allegazionedei fatti sulla base dei quali i crediti ammessi erano stati contestati nell’an e nel quantum ; del resto il tribunale, nel dar conto del difetto di contestazione,non ha mancato di osservare che le difese del fallimento non vertevano sulla debenza delle retribuzioni rivendicate (pag. 5), dunque sul loro collegamento al rapporto di lavoro, bensì su una diversa causa di non spettanza che, se dimostrat a, s arebbe stata in grado di elidere quelle pretese; la causa così invocata veniva infatti dedotta, come eccezione di inadempimento che tuttavia Cass. 24001/2015 ha ritenuto mal o confusamenteformulata, rispecchiandosi invece nella mera difesa per dedotta nonillegittimità del licenziamento; 5.1 né soccorre, come elemento di contra rietà , l’effetto espansivo del giudicatoconseguente a Cass. 12377 del 2017, per il richiamo riflesso che dalle statuizioni ivi affermate sul credito tempestivo si sarebbe determinato anchesul credito retributivo oggetto di causa : in primo luogo, il motivo pecca di a specificità, omettendo del tutto di offrire in comparazione gli elementi storiciminimi e però indispensabili per comprendere se vi sia stato, nella citata pronuncia,un accertamento del rapporto di lavoro per u n periodo anche solo inparte sovrapposto; inoltre, il ricorrente incidentale omette di censurare la ratio decidendi del decreto che, proprio sul punto (pag.4) , dà conto che i periodidi lavoro considerati sono diversi ; Pagina9di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro 6.all’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di ReggioEmilia in diversa composizione; 7.restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale, dovendo il giudice del rinvio provvedere a una nuova pronuncia sulle spese e liquidare anche quelle del presente giudizio di legittimità,secondo l’esito dell’odierna soccombenza del controricorrente , nei cui confronti va pure riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppiodel contributo unificato (Cass.

S.U. 4315/2020).

P.Q.M. laCorte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto; dichiara inammissibil i i primi quattro motivi del ricorso incidentale, assorbitoil quinto ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30656/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura a margine del ricorso -ricorrentee controricorrente sul ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in calce al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4897 /201 8 depositatoil 17/09/2018. Pagina2di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4897/2018 depositat o il 17/09/2018 , che ne ha accolto solo in partel’opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato dell’allora A.S. di [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, riassunta a seguito dell’annullamento con rinvio,disposto da Cass. 24001/2015, del decreto 12/7/2012 del lo stesso tribunale che , in origine, l’aveva interamente rigettata; 2. il giudice del meri t o ha premesso che : a) con l’insinuazione [OSCURATO:PERSONA] (ex dirigente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) aveva chiesto l’ammissione in prededuzione dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro proseguito con la società dopo la dichiarazione d’insolvenza , nonché dei crediti derivanti dall’ingiustificato suo licenziamento - separatamente impugnato dinanzi al giudicedel lavoro - da parte dei [OSCURATO:PERSONA], ; b) la domanda era statarespinta dal g.d. , e poi dal tribunale col decreto cassato, in accoglimento diun’eccezione di inadempimento asseritamente sollevata dalla procedura in ragione del ritenuto contributo causale d el dipendente alla verif icazione del dissesto;c) secondo l’opponente la cassazione con rinvio del decreto , statuita dalla Corte per insussistente riscontro dell’eccezione di inadempimento contrattuale,imponeva l’ammissione d i tutti i crediti nascenti dal rapporto di lavoro maturati dalla data di dichiarazione di insolvenza al licenziamento, mentre per quelli connessi alla contestazione del licenziamento si sarebbero dovutiacquisire gli esiti della vertenza pendente dinanzi al giudice del lavoro; d) il F allimento , costituit osi in giudizio, aveva eccepito: la tardività della riassunzione,per decorso del trimestre ex art.305 c.p.c. dopo la conversione dell’A.S. e l’interruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo ; l’ inammissibilità dell a domanda di ammissione dei crediti allo stato passivo dell’originariaprocedura di A.S., per dover essere gli stessi, invece, insinuati in via tardiva e esaminati nel conseguente fallimento ; l a limitazione dell’oggetto dell’opposizione alle pretese nascen ti dal rapporto di lavoro Pagina3di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro “ulteriori” rispetto a quelle discendenti da ll’eventuale illegittimità del licenziamento, la cui giusta causa era stata oggetto di un accertamento incidentale nel decreto del 12.7.2012, “ratificato” dal l’ordinanza di annullamento con rinvio ; e) la causa, già assunta in decisione, era stata rimessasul ruolo in conseguenza dell’avvenuto annullamento con rinvio, ad opera della sentenza n. 3468/2017 della Cassazione, della pronuncia della Corte d’appello di Bologna che aveva ritenut o legittimo il licenziamento; f) eranostate quindi acquisite l a sentenza della Corte di Cassazione 12377/017, cheaveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal r icorrente per ottenere l’ammissione dei crediti da lavoro maturati anteriormente all a dichiarazione di insolvenza , e la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 39/18, con la quale la corte d’appello bolognese, in sede di rinvio, aveva accertato l’illegittimità del li cenziamento intimato all’opponente dai [OSCURATO:PERSONA]; 3. il tribunale ha quindi ritenuto: a) non tardiva la riassunzione per via dellainterruzione collegata alla conversione dell’A.S. in fallimento, come già rilevatoda Cass. n. 24001/2015 ; b) accoglibile in parte l’opposizione , posto chela procedura, nel giudizio conclusosi con l’ann ullamento con rinvio, nulla avevaeccepito su duplicazione o frazionamento del credito , essendo dunque nuove tal i doglianze nel giudizio di rinvio ; c) fondata la domanda di ammissione in privilegio ex art. 2751 bis co.1 n.1 c.c., dei crediti, per complessivi 121.424,91 euro, non contestati ex adverso , maturati da [OSCURATO:PERSONA] frail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il licenziamento a titolo di retribuzioni, differenze retributive, TFRe f erie non godute , sui quali non potevano però riconoscersi interessi e rivalutazione,non richiesti con il ricorso ; d) infondata la domanda d e i credit i derivantidall’illegittimità del licenziamento, non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] contestato avanti al giudice di legi ttimità le statuizioni de l g.d. o de l tribunale sulla sussistenzadella giusta causa, conseguendone sul punto la maturazione di un giudicato endofallimentare preclusivo , altro essendo l’accertamento del giudicelavoristico; Pagina4di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto con quattro motiv i di ricorso ; la proceduraha resistito con controricorso , col quale ha pure proposto ricorso incidentale per cinque motivi, cui il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso;entrambe le parti hann o depositato memoria . Consideratoche: 1.1con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione de gli artt.329 co.2 c.p.c., 2909 c.c. , 2697 c.c. e 5 l. n. 604 del 1966, 2119 c.c., avendoil tribunale erroneamente ritenuto che si fosse formato un giudicato endofallimentare sulla giusta causa di licenziamento, giudicato che sarebbe confliggentecon quello del la sentenza (nelle more divenuta definitiva ) del la Corte d’Appello di Bologna n. 39/18 che ha accertato l’illegittimità del licenziamento medesimo e che, peraltro, sarebbe stato reso in violazione dell’oneredi provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore ricadente sul datoredi lavoro ; 1.2. co l secondo motivo s i lamenta l’omesso esame del fatto deci sivo costituitodalla mancata acquiescenza di [OSCURATO:PERSONA] alla statuizione concernente la giustacausa di licenziamento , il travisamento del l a sentenza di App. Bologna n.39/18 cit, e il contrasto irriducibile delle affermazioni con le quali il tribunale ha,da un lato, riconosciuto che il decreto impugnato in cassazione era stato censurato anche per violazione , ai sensi dell’art. 2697 c.c., del riparto dell’oneredella prova in tema di inadempimento delle obbligazioni nascenti dalrapporto di l avoro, e, dall’altro, escluso che il ricorrente avesse contestato l’accertamentocompiuto in via incidentale dal tribunale; 1.3.con i l terzo motivo si invoca la violazione dell’art.429 co.3 c.p.c. ove ildecreto non ha riconosciuto rivalutazione monetar i a e interessi sui crediti lavoristici,rilevandone la mancata esplicita richiesta nell’atto di riassunzione, anzichédarvi corso d’ufficio; 1.4con il quarto motivo è richiesta la rivisitazione dell a statuizion e sulle spese; 1.5con il pr i mo motivo del r icorso incidentale si lamenta, ai sensi dei nn.4 e 5 del co.1 art.360 c.p.c., che il tribunale abbia ritenuto ammissibile , escludendone anche l’ultratardività , la domanda proposta col giudizio Pagina5di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro riassunto,posto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riproporla mediante insinua zione allostato passivo del F allimento, come espressamente impostogli dal decreto delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di conversione dell’A.S. in fallimento, anziché coltivarel’opposizione allo stato passivo dell’A.S . ; 1.6col secondo motivo si denuncia, per gli stessi motivi, la violazione degli artt.93 co. 1 l.f., 31 co.2 d.lgs. n. 270 del 1999 e 101 l.f. ; 1.7.con il terzo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato daltribunale, i crediti ammessi er ano sempre stati contestat i dalla procedura nell’ane nel quantum ; 1.8con il quarto motivo si deduce la violazione de gli ar t t.115 e 116 c.p.c. peraver il tribunale erroneamente applicato il principio di non contestazione eomesso di tener conto dell’efficacia espansiva del giudicato di rigetto della domandatempestiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione dei crediti retributiviasseritamente maturat i sino al 16.3.2010; 1.9.con il quinto motivo si contesta la compensazi o ne parziale delle spese; 2. il primo e il secondo motivo del ricorso principale , di opportuna trattazionecongiunta perché connessi, sono fondati; 2.1.dal tenore delle difese assunte dal ricorrente nel corso del giudizio di merito, riproposte avanti a questa Corte in relazione al primo ricorso per cassazione(culminato nell’annulla mento con rinvio dell’ordinanz a 2400/2015) eribadite nel conseguente giudizio di rinvio , em erge che la contestazione della giustacausa del licenziamento ovvero della non giustificatezza del medesimo nonsia mai stata abbandonata o no n sostenuta dal ricor rente come posizione processuale di difesa ; la continua menzione del parallelo contenzioso lavoristico (alfine definito in senso demolitorio dell’atto da App. Bologna n.39/2018) e la stessa affermazione di Cass. 24001/2015 , concessiva , ma invia di mera ipotesi, di un esame delibativo incidentale che avrebbe dovuto però essere espresso e, ovviamente, non poteva non dialogare con le affermazioni processuali via via formatesi nel giudizio avanti al giudice del lavoro,confliggono con le a ffermazioni – del tutto prive di riscontro puntual e agliatti e prossime al difetto assoluto di motivazione – contenut e nel decreto ove(pag. 5) si fa menzione di una mancata contestazione delle statuizioni dei Pagina6di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro giudici di merito (g.d. e tribunale) sulla s ussistenza della giusta causa del licenziamento; 2.3. va in contrario rilevato che proprio dall’ordinanza di annullamento con rinvio emerge c he un accertamento in ordine alla legittimità del licenziamentonon era mai stato compiuto , né incidentalmente, n é tantomeno, ex professo dal primo giudice dell’opposizione, il quale si era limitato a respingere le domande di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento di un’eccezione di inadempimentoex art. 1460 c.c. mai sollevata dagli organi della procedura; 2.4ne consegue che la enunciata preclusione , propria di un consolidato sullaquestione ... giudicato endofallimentare , non ha alcuna base preci sa ed inequivocanegli atti del processo di merito, né si confronta con le reali difese perseguiteper tutto il suo corso da [OSCURATO:PERSONA]; 2.5 n ella circostanza, appare rispettato il precetto di Cass. S.U. 20181/2019per cui è richiesto , in tema di error in procedendo , che l a parte ricorrentenon solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzionerispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativadel ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(conf. Cass. 2771/2017); né, peraltro, le precedenti statuizioni di meritodel tribunale in ordine all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai suoi doveri di prestazione contrattuale, avrebbero potuto integrare un accertamento in ordine alla ricorrenza dei presupposti del corretto licenziamento , tanto più che il ricorrente ave va impugnato il primo decreto del collegio emiliano contestandola corretta allocazione dell’onere della prova e la confusione tra responsabilità risarcitoria e contrattuale, conseguendo l’accoglimento del ricorsoper cassazione ; 2.6.va infine, ancora su l punto, posta in evidenza la violazione delle regole del giudicato ove il decreto, senza peraltro darne conto in modo specifico, muove da un’affermazione d e lla sentenza del giudice del lavoro d’appello secondo cui in tanto esso avrebbe potuto pronunciare sul licenziamento in modoautonomo, in quanto le stesse circostanze erano divenute oggetto , nel Pagina7di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro frattempo, nella sede concorsuale, di definitività nei soli termini dell’accertamentoincidentale: l’affermazione, oltre che priva di riscontri più puntuali,esprime una sicura contraddizione con l’accertamento di fatto cui il tribunale, in sede di rinvio, era tenuto a seguito della citata cassazione , la qualedava i n fatti esplicito conto della pendenza del giudizio di lavoro sulla questione e ne sott olineava la natura parzialmente pregiudiziale rispetto all’opposizione (semmai giustificante l’ammissione con riserva dei crediti insinuati da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell’illegittimità del licenziamento), osservandoinfine che persino nel caso, non verific atosi, che il tribunale avesse ritenuto di poter procedere in via autonoma a valutare la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, non avrebbe comunque potuto escludere i crediti dell’opponente anteriormente sorti in dipendenza del rapporto di lavoro; del resto l a stessa nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimentol'art. 329, comma secondo, c .p.c. , dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto,suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia,per cu i l’impugnazione , anche se motivat a con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato,apre il riesame sull'intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconside rarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata,non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dalmotivo di gravame ( Cass. 16583/2012, 2217/2016, 12649/2020); 3.è fondato a nche il terzo motivo del ricorso principale: l a rivalutazione deicrediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di talicrediti, come tale riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il creditoè fatto valere, deve infatti essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 18105/2009 per il fallimento) , senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, sempreché sulla questione non sia già intervenutauna pronuncia, ancorché solo implicita, non contestata dalla parte soccombente,atteso che in tale caso il potere officioso del giudice viene meno Pagina8di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro pereffetto dell'acquiescenza e dalla formazione del giudicato sulla questione (Cass.7395/2010, 17353/2010 e prima Cass. 39/1984 ); 4.il primo e second o motivo del ricorso incidentale sono inammissibili per la semplice ragione che l’ordinanza n. 24001/015 è stata pronunciata nei confronti del Fallimento, cui il ricorso era stato notificato quale successore dell’A.S.nella titolarità passiva del rapport o controverso e che non ha ritenuto dicostituirsi nel giudizio di cassazione, così decadendo dalla facoltà di proporre nelgiudizio di rinvio nuove eccezioni di rito o di merito; 5. parimenti inammissibili sono il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, illustrati in via generica, ovvero in difetto della specifica allegazionedei fatti sulla base dei quali i crediti ammessi erano stati contestati nell’an e nel quantum ; del resto il tribunale, nel dar conto del difetto di contestazione,non ha mancato di osservare che le difese del fallimento non vertevano sulla debenza delle retribuzioni rivendicate (pag. 5), dunque sul loro collegamento al rapporto di lavoro, bensì su una diversa causa di non spettanza che, se dimostrat a, s arebbe stata in grado di elidere quelle pretese; la causa così invocata veniva infatti dedotta, come eccezione di inadempimento che tuttavia Cass. 24001/2015 ha ritenuto mal o confusamenteformulata, rispecchiandosi invece nella mera difesa per dedotta nonillegittimità del licenziamento; 5.1 né soccorre, come elemento di contra rietà , l’effetto espansivo del giudicatoconseguente a Cass. 12377 del 2017, per il richiamo riflesso che dalle statuizioni ivi affermate sul credito tempestivo si sarebbe determinato anchesul credito retributivo oggetto di causa : in primo luogo, il motivo pecca di a specificità, omettendo del tutto di offrire in comparazione gli elementi storiciminimi e però indispensabili per comprendere se vi sia stato, nella citata pronuncia,un accertamento del rapporto di lavoro per u n periodo anche solo inparte sovrapposto; inoltre, il ricorrente incidentale omette di censurare la ratio decidendi del decreto che, proprio sul punto (pag.4) , dà conto che i periodidi lavoro considerati sono diversi ; Pagina9di 9 - RGN 30656 /20 1 8 estensore cons. m.ferro 6.all’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di ReggioEmilia in diversa composizione; 7.restano assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale, dovendo il giudice del rinvio provvedere a una nuova pronuncia sulle spese e liquidare anche quelle del presente giudizio di legittimità,secondo l’esito dell’odierna soccombenza del controricorrente , nei cui confronti va pure riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppiodel contributo unificato (Cass. S.U. 4315/2020). P.Q.M. laCorte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto; dichiara inammissibil i i primi quattro motivi del ricorso incidentale, assorbitoil quinto ; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizio
Decreto Cassazione n. 17896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris