CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del PG e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso chiedendo, in via subordinata, l'annullamento delle statuizioni civili fermi restando gli éffetti penali. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte d'appello di Anconaiin parziale riforma della pronuncia delTribunale della medesima città, impugnata dalla dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Baione in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione perché estinto per prescrizioneiconfermando nel resto, ivi comprese le statuizioni civili. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione degli articoli 192, 194 del codice di rito; l'odierna ricorrente, nell'ambito di un'articolata vicenda penale, veniva mandata assolta dal Tribunale di Ancona rispetto ai delitti contestati, previsti e puniti dagli articoli 612, comma 2, 595 cod. pen. e 641 cod. pen., ai sensi dell'art. 530, commi primo e secondo, cod. proc. pen. perchè il fatto non sussiste; al contrario, la predetta veniva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen. e condannata alla pena di euro 500 di multaioltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il suddetto provvedimento ritenendolo iniquo e non corretto soprattutto alla luce del fatto che la statuizione di condanna si fondava sull'asserita credibilità e non contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, quando, in verità, questa era stata smentita in ordine a entrambe le altre contestazioni dall'intera attività istruttoria dibattimentale, che aveva condotto alla pronuncia assolutoria con la formula più ampia. Ciò posto, non è dato comprendere come il giudice di secondo grado, nonostante l'imputata [OSCURATO:PERSONA]. e-n 42-. sia stata assolta con riferimento alle fattispecie di cui ai suindicati sé -ll'esito della Verifica dell'inaffidabilità della querelante - la quale ha fatto peraltro ricorso a testimoni che sono risultati quantomeno compiacenti - abbia potuto confermare, sia pure ai soli effetti civili, l'affermazione di responsabilità della stessa ritenendo attendibile la persona offesa. 2.2. Col secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen.. In via subordinata, si rappresenta che non sussiste l'elemento oggettivo della minaccia / non avendo l'espressione adoperata dall'imputata l'attitudine ad esercitare un turbamento, un'influenza sulla libertà morale della persona offesa; si contesta, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo. L'agire dell'imputata è stato semplicemente in linea con la sua personalità, ed il suo modo di fare ispirato a ad una naturale consapevolezza. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, si rammenta, innanzitutto, che in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, dep. il 15/05/2019, Rv. 275312 - 01; cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, dep. il 24/04/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01),.4‘l caso di specie, nella sentenza impugnata vi è un'ampia ed articolata valutazione circa l'attendibilità della persona offesa in relazione alla vicenda per cui è processo, che evidenzia come le dichiarazioni della predetta risultino lineari, puntuali e non contraddittorie e ricevano anche una significativa conferma nella testimonianza della titolare dell'agenzia immobiliare (persona che ebbe modo di seguire la vicenda per un discreto arco di tempo e da vicino), oltre che nei documenti prodotti (contratto di comodato stipulato in prima battuta); laddove, peraltro, l'assoluzione in relazione agli ulteriori capi di imputazione si fonda, piuttosto, - è il caso di sottolineare -non tanto sulla inattendibilità della persona offesa, quanto piuttosto sulla ritenuta non esaustività degli elementi emersi in relazione a quelle specifiche fattispecie. 3.2. Quanto alla minaccia, estrinsecatasi attraverso le seguenti parole:" Ho la situazione sotto controllo, ho preso le informazioni su tutti i componenti della sua famiglia, ivi compreso del suo ex marito, deve stare molto attenta", pronunciate dall'imputata avvicinandosi alla persona offesa, è il caso di riportare direttamente qui il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si fornisce congrua motivazione in ordine alla sussistenza del reato. In particolare, si afferma che << la capacità intimidatoria verso la parte offesa discende, credibilmente, dalla risolutezza dei modi e dei comportamenti, dalle parole proferite, dall' inserirsi la vicenda in un contesto di prolungate deviazioni rispetto al normale corso di una trattativa civilistica, come poteva immaginarsi nella fase iniziale che vedeva un'insegnante interessata ad acquisire la disponibilità in locazione di un appartamento nella città sede di destinazione per servizio, a cui nel tempo s'erano sovrapposte iniziative di segno contrario sostenute con determinazione; la registrazione dì un contratto orale di locazione con l'applicazione di un canone basso segnalata dall'appellante come sintomo della mancanza di interesse alla conflittualità con la parte offesa, appare d'altra parte compatibile con la strategia messa in atto dalla imputata per finalità di risparmio alla quale si ascrive anche il ricorso ad episodi di minaccia ». A fronte di tale ricostruzione, che adeguatamente sostiene la sussistenza dell'ipotesi delittuosa della minaccia contestata, il ricorso mira ad una rivalutazione del fatto prospettando, e facendo leva quindi su tale circostanza, che l'imputata è persona colta che rivestiva un incarico di rilievo, d'insegnante, e che sarebbe presto andata a ricoprirne uno ancora più prestigioso, quello di dirigente scolastica; pertanto il suo agire era semplicemente in linea con la propria personalità, il proprio modo di fare ispirato a una naturale consapevolezza; in ogni caso/anche quelle che il giudice di appello qualifica come iniziative di segno concreto contrario, sostenute con determinazione nel tempo (che si sarebbero sovrapposte all'iniziale trattativa civilistica) 2provano proprio il contrario)cioè che la Baione era una persona che faceva ricorso esclusivamente agli strumenti e alle possibilità che la legge le poneva a disposizione per la tutela dei propri interessi, non già a forme di violenza. E' evidente che una siffatta impostazione l che ruota intorno alla personalità dell'imputata nell'ottica di fornire una giustificazione alla condotta della medesima /non porta ad alcun risultato positivo nell'interesse della ricorrente, rimanendo in ogni caso intatta la portata della frase minatoria dalla medesima pronunciata nei termini descritti dalla Corte territoriale; questa, d'altronde, nel delineare i modi e il contesto in cui la frase fu pronunciata ha, coerentemente col consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo, unicamente inteso dar conto della carica intimidatoria della stessa e non già stigmatizzare la personalità dell'imputata destinata a rimanere sullo sfondo della vicenda, in quanto costituente elemento, tutto sommato, spurio rispettò alla valutazione in argomento, ponendosi quale substrato inferenziale che "nulla toglie" alla portata delle parole profferite e che potrebbe, semmai, "aggiungere"/ nella misura in cui la risolutezza della persona possa ritenersi, in qualche modo, in linea con l'esplicarsi della vicenda e col suo epilogo. E' evidente, dunque, come quanto prospetti il ricorso non rilevi ai fini che occupano, costituendo, invero, jus receptum, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484); laddove la personalità dell'autore della minaccia, o le sue qualità o il suo status professionale e culturale, non possono che risolversi in aspetti non idonei, di per sé, a far assumere alla condotta una valenza non offensiva, essendo la capacità intimidatoria della minaccia direttamente ancorata al significato e al contesto delle espressioni profferite; sicchè i connotati della persona che ebbe a pronunciarla possono assumere, sì, rilievo, ma nella misura in cui essi contribuiscano a dar corpo o a sminuire la portata offensiva di essa, ponendosi come attributi specifici caratterizzanti la condotta che anche attraverso di essi si esterna assumendo una determinata valenza (a meno che non siano di un tale spessore da permeare, in un senso o nell'altro, l'essenza stessa della condotta); laddove nel caso di specie lo stesso ricorso non fa emergere in che modo quei caratteri della personalità e lo status professionale dell'imputata abbiano inciso sulla capacità intimidatrice della frase pronunciata sottraendole quell'offensività in essa riconosciuta (non potendosi, in altri termini, ritenere non offensiva, né volutamente non offensiva, una frase per il fatto che provenga da una persona che per la sua personalità sia portata ad assumere atteggiamenti di una certa risolutezza e determinazione o che per il suo status professionale debba ritersi non intenzionata a minacciare). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge Così deciso il 27/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]