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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17684/2022

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dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022È stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale diSalerno, che, nel definire il ricorso proposto ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del2011 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine delpagamento del compenso dovuto per un giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, conclusosi con la revoca del decreto ingiuntivo e con la condannadel cliente al pagamento della minore somma di € 439,20, invece di quellarichiesta di € 1.354,20, ha liquidato i compensi, secondo tariffa, sulla base dellasomma liquidata in sede giudiziale, in applicazione del criterio del decisum.Tale ratio decidendi è oggetto della primaria censura proposta con l’unicomotivo di ricorso, con il quale si sostiene che, vertendosi in materia diliquidazione a carico del cliente, bisognava fare riferimento al valore delladomanda, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale.La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte suconforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.“I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” rimaneintimata.La censura è fondata esattamente per la ragione indicata dai ricorrenti.Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto:-In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme orisarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazionedegli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quellocorrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguiresoltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo deldecisum (Cass. n. 28417/2018; n. 25553/2011).-Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettantiall’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del2 di 4Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022Codice di procedura civile, avendo riguardo all’oggettodella domanda considerato nel momento iniziale della lite (Cass. n.9082/2006);-Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazionedegli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domandericonvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di benidiversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento dellalite e, di conseguenza, dell’attività difensiva (Cass. n. 2018/30840).Deve tuttavia precisarsi che i principi di cui sopra non escludono, come sidesume dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014,oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debbaverificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al“valore effettivo della controversia”.

Questa Corte ha chiarito che «nel casodella liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che divolta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attivitàdifensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità delcaso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possacostituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli deltutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia [...]» (cosìtestualmente Cass. n. 19942/2020 in motivazione).gli ulteriori profili di censura, riguardanti la liquidazione del quantum secondola tariffa correttamente applicata.Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.3 di 4Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Salerno indiversa composizione anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.Il Presidente(dott. [OSCURATO:PERSONA])4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022È stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale diSalerno, che, nel definire il ricorso proposto ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del2011 dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine delpagamento del compenso dovuto per un giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, conclusosi con la revoca del decreto ingiuntivo e con la condannadel cliente al pagamento della minore somma di € 439,20, invece di quellarichiesta di € 1.354,20, ha liquidato i compensi, secondo tariffa, sulla base dellasomma liquidata in sede giudiziale, in applicazione del criterio del decisum.Tale ratio decidendi è oggetto della primaria censura proposta con l’unicomotivo di ricorso, con il quale si sostiene che, vertendosi in materia diliquidazione a carico del cliente, bisognava fare riferimento al valore delladomanda, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale.La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte suconforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.“I [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” rimaneintimata.La censura è fondata esattamente per la ragione indicata dai ricorrenti.Vengono in considerazione i seguenti principi di diritto:-In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme orisarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazionedegli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quellocorrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguiresoltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo deldecisum (Cass. n. 28417/2018; n. 25553/2011).-Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettantiall’avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del2 di 4Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022Codice di procedura civile, avendo riguardo all’oggettodella domanda considerato nel momento iniziale della lite (Cass. n.9082/2006);-Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazionedegli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domandericonvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di benidiversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento dellalite e, di conseguenza, dell’attività difensiva (Cass. n. 2018/30840).Deve tuttavia precisarsi che i principi di cui sopra non escludono, come sidesume dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014,oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debbaverificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al“valore effettivo della controversia”. Questa Corte ha chiarito che «nel casodella liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine, che divolta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attivitàdifensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità delcaso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possacostituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli deltutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia [...]» (cosìtestualmente Cass. n. 19942/2020 in motivazione).gli ulteriori profili di censura, riguardanti la liquidazione del quantum secondola tariffa correttamente applicata.Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Salerno in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.3 di 4Numero registro generale 13248/2021Numero sezionale 3759/2022Numero di raccolta generale 17684/2022Data pubblicazione 31/05/2022 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Salerno indiversa composizione anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.Il Presidente(dott. [OSCURATO:PERSONA])4 di 4