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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1975

Cassazione n. 25395/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 04/02/2022 Ict-dtcr. avvtstratte-perji; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 04/02/2022, confermava la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1-bis, e 5, del d.P.R. 309/90, ancorché in motivazione avesse dato atto della parziale fondatezza dell'appello, ritenendo di rideterminare la pena in mesi otto di reclusione e 200 euro di multa. fr

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, ritenendo la sentenza «non soddisfacente», ma di fatto contestando la mancanza di prova di destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso e quindi il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente, senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; ed infatti, la sentenza è stata depositata in cancelleria in data 5 aprile 2022 (termine per il deposito di sessanta giorni a decorrere dal 4/02/2022), ed il ricorso è stato proposto in data 26 maggio 2022.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 04/02/2022 Ict-dtcr. avvtstratte-perji; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 04/02/2022, confermava la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1-bis, e 5, del d.P.R. 309/90, ancorché in motivazione avesse dato atto della parziale fondatezza dell'appello, ritenendo di rideterminare la pena in mesi otto di reclusione e 200 euro di multa. fr 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, ritenendo la sentenza «non soddisfacente», ma di fatto contestando la mancanza di prova di destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso e quindi il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente, senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; ed infatti, la sentenza è stata depositata in cancelleria in data 5 aprile 2022 (termine per il deposito di sessanta giorni a decorrere dal 4/02/2022), ed il ricorso è stato proposto in data 26 maggio 2022. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 25395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris