CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2016 del Giudice di pace di Gaeta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza deliberata il 2 maggio 2016 il Giudice di pace di Gaeta, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] -cittadino extracomunitario - alla pena di euro 5000,00 di ammenda, siccome colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d(gs. n. 286/1998 - accertato in Formia il 31 luglio 2012 - ad egli contestato per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del medesimo decreto legislativo citato e dell'art. 1 della L. n. 68/2007, essendo privo di valido titolo di soggiorno. 2. Avverso tale decisione il difensore dell' imputato ha proposto atto d'appello - trasmesso a questa Corte perché qualificato dal giudice a quo come ricorso per cassazione- chiedendone l'annullamento con riferimento all'affermazione di colpevolezza basata sulla asserita compatibilità dell'art. 10 bis con il diritto UE (si fa richiamo alla sentenza della CdG "[OSCURATO:PERSONA]"). Infatti, non è stato concesso all'imputato un termine necessario per ottemperare alla partenza volontaria -come previsto dalla direttiva rimpatri n. 115 del 2018- pur in assenza di condizioni tali da ostare detta partenza. Ne deriva che la presenza del ricorrente nel territorio dello Stato non era in contrasto con alcuna norma di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Circa il denunziato contrasto tra la vigente previsione incriminatrice di cui all'art. 10-bis T.U. imm. e i contenuti della direttiva 2008/115/CE va precisato che questa Corte in più decisioni lo ha ritenuto insussistente (tra le altre, Sez. I n.951 del 22.11.2011, Gueye, Rv 251671) affermando che «la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato». Sul punto si è inoltre registrato l'intervento della Corte di Giustizia UE con la decisione del 6.12.2012 sulla domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte ha escluso - per quanto qui rileva - che le disposizioni della direttiva impediscano di sanzionare il soggiorno irregolare con una pena pecuniaria sostituibile in astratto con la pena dell'espulsione, affermando di contro (aspetto qui non rilevante) che lì dove vi sia una espulsione disposta senza una previa verifica delle condizioni che possono giustificare la deroga alla generale priorità della procedura di allontanamento volontario ( pericolo di fuga, pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sicurezza nazionale, previo rigetto per manifesta infondatezza o fraudolenza di una precedente domanda di soggiorno) il giudice interno ha l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]