CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; olb OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Belluno, resa all'esito di rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche giudicate equivalenti alla recidiva contestata, previa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), ha condannato l'imputato a due anni di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, invocando l'insussistenza dei fatti contestati, risulta formulato in fatto, sottoponendo al sindacato della Corte profili di merito rivalutativi ed inammissibili, inerenti alla ricostruzione della vicenda, a fronte di una compiuta disamina operata dal giudice di appello (sul sindacato della Cassazione, precluso in tale ipotesi, cfr. tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), con la quale il ricorrente non si confronta, sicchè il motivo risulta anche generico. 3. Rilevato, altresì, che del tutto infondato in diritto l'argomento secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento non farebbe stato nel processo penale, alla luce del principio consolidato per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398). Anche le censure relativa alla natura di prova documentale della relazione del curatore fallimentare sono manifestamente infondate, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1