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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30146/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26638/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 7 aprile 2022 n. 2325 ; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data non precisata né nella sentenza impugnata, né nel ricorso, né nel controricorso, gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Milano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazionein anni compresi tra il 1982 ed 1993; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Dichiarata l’incompetenza ratione loci del giudice adìto, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 3398 del 2019 dichiarò prescritto il dirittodegli attori.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 7 aprile 2022 n. 2325 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto da tutti i ricorrenti, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Costanzi che fu dichiarato inammissibile per genericità.

N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalle persone indicate in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicate hanno resistito con controricorsoe chiesto la condannadei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sul primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

Sostiene che la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando fossero divenute “certe” l’esistenza del danno e la sua ascrivibilitàa negligenza del legislatore italiano, certezza che non maturò “prima del 2011”(così il ricorso, p. 14).

L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni dei ricorrenti.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così , ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, r isalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti.

In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se nonfu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddetta violazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01).

Nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto.

Come accennato, gli odierni ricorrenti frequent arono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano.

N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

1.3. Infatti la (in allora) [OSCURATO:PERSONA] nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n.

L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano.

1.4. Né può condividersi la fragilissima tesi, pure sostenuta dai ricorrent i , secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione.

Troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sul giudice muniti di giurisdizione, nonsono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o -nel caso di dubbi sulla giurisdizione - l’istituto della translatio iudicii .

1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazionedi obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quodel decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciternella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d.

“tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259).

1.6. L’istanza di rimessione della questione dell’exordium praescriptionisalla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).

1.7. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91.

Tale norma recita: “1.

È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.

2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

1.8. E’ arduo comprendere – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 -in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione.

In primo luogo essa non è retroattiva.

In secondo luogo non si occupa di prescrizione.

In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”.

In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”.

E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.

Quanto all’ordinanza di questa Corte n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul consolidato orientamento appena richiamato, come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso.

2. Sul secondo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA].

Con esso è dedotta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

L’illustrazione del motivo è così riassumibile: -) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la domanda da questi proposta, in ragione dell’anno di iscrizione alla scuola di specializzazione (1993) e del soggetto giuridico contro cui fu proposta (la competente Università) e doveva ritenersi domanda di adempimento dell’obbligo di pagamento della borsa di studio previsto dal d. lgs. 257/91; poiché la suddetta borsa di studio andava pagata con cadenza trimestrale, il relativo credito era soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, c.c.; per queste ragioni il Tribunale dichiaròprescritto il diritto; N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado sostenendo di avere formulato due domande in via subordinata l’una all’altra: ovvero non solo la condanna dell’Università a titolo contrattuale, ma anche la condanna dello Stato a titolo extracontrattuale; -) il suo appello, pertanto, era ben chiaro, sicché erroneamente la corte d’appello lo dichiarò inammissibile.

2.1. Il motivo è fondato.

La censura formulata in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, per come riprodotta alle pp. 21-22, nota 2, del ricorso per cassazione è ben chiara: ivi si sostiene che l’appellante aveva comunque diritto a ricevere una somma di denaro: vuoi a titolo di remunerazione ( rec ti us , borsa di studio), se a lui si fosse ritenuto applicabile il d. lgs. 257/91; vuoi a titolo di risarcimento, se quel decreto si fosseritenuto a lui inapplicabile.

Lacensura soddisfa i princìpi in base ai quali va giudicata l’ammissibilità d’un gravame (come stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte: Cass. Sez.

U., 16/11/2017, n. 27199), sicché non poteva reputarsi inammissibile.

2.2. La ritenuta fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori attività istruttoria, la causa può essere decisa nel merito rigettando il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Come accennato, [OSCURATO:PERSONA] ha allegato di essersi iscritto alla scuola di specializzazione in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”(p. 2 del ricorso per cassazione).

Anche a voler prescindere dalla circostanza che l’equipollenza tra la specializzazione in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in cinquantuno casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17.6.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30.5.2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Cass. 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217), è decisivo il rilievo che le attività svolte dai medici iscritti a scuole di specializzazione nel 1993 erano già soggette ratione temporis alla disciplina del d. lgs. n. 257 del 1991, istitutivo di un peculiare rapporto contrattuale di formazione-lavoro.

Da ciò la duplice conseguenza che: -) nessuna pretesapuò da essi essere fatta valere nei confronti dello Stato, il quale con riferimento alla loro posizione aveva dato attuazione alla Direttiva 82/76; -) la mancata corresponsione della borsa di studio costituìnon una violazione di obblighi comunitari da parte dello Stato, ma una violazione di obblighi di legge da parte delle Università , contro le quali andava perciò proposta l’azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista (così, ex multis, Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13283).

Correttamente, pertanto, il Tribunale qualificò la domanda.

Quanto poi al termine di prescrizione applicabile, la scelta di applicazionedel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. non è stata oggetto di impugnazione.

3. Sulle spese.

Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Uno degliattori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (RinoFantini): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.

N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori nel giudizio di merito domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria” (cfr. ricorso per cassazione, p. 23, nota 4, terzultimo e penultimo capoverso), e la più risalente delle specializzazioni (quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1987, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 95.437,33 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1987pari a 2,719); b) euro 129.437,23a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro95.437,33 di rivalutazione, più euro 129.437,23di interessi, ovvero euro280.393,66.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.

3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (15 dicembre 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e dunque del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.

Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 47 0 % ) , ovvero euro 23.432,7, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

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3.3. Con riferimento, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, la decisione della causa nel merito impone di provvedere anche sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, avuto riguardo all’esito finale di questo.

Le spese del primo e del secondo grado possono dunque regolarsi nell’identico modo già ritenuto rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d’appello.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno invece compensate, in ragione della parziale fondatezza del ricorso.

4. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.

E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.

Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.

Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Caputi”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombenti in centinaia di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.

Il ricorsofu dunque propost o con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza.

P.q.m. (-) dichiara inammissibileil primo motivo di ricorso per come proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) accoglie il secondo motivo di ricorso per come proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 23.432,7, oltre spese prenotate a debito; (-) conferma la regolazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, così come disposta dal Tribunale e dalla Corte d’appello; (-) compensa integralmente le spese del presente giudiziodi legittimità nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento in favore della Presidenza del N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Consiglio dei ministridella somma di euro 11.716,35 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26638/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 7 aprile 2022 n. 2325 ; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data non precisata né nella sentenza impugnata, né nel ricorso, né nel controricorso, gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Milano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazionein anni compresi tra il 1982 ed 1993; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Dichiarata l’incompetenza ratione loci del giudice adìto, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, il quale con sentenza n. 3398 del 2019 dichiarò prescritto il dirittodegli attori. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 7 aprile 2022 n. 2325 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto da tutti i ricorrenti, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Costanzi che fu dichiarato inammissibile per genericità. N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalle persone indicate in epigrafe, con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] sopra indicate hanno resistito con controricorsoe chiesto la condannadei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sul primo motivo di ricorso. Col primo motivo di ricorso si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. Sostiene che la prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere se non da quando fossero divenute “certe” l’esistenza del danno e la sua ascrivibilitàa negligenza del legislatore italiano, certezza che non maturò “prima del 2011”(così il ricorso, p. 14). L’illustrazione del motivo si conclude con la richiesta di sottoporre la questione in esame alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel caso in cui questa Corte non condividesse le deduzioni dei ricorrenti. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così , ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, r isalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se nonfu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché la suddetta violazione sia certa ed evidente (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). Nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione, alla data in cui gli odierni ricorrenti frequentarono la scuola di specializzazione, non era né dubitabile, né incerto. Come accennato, gli odierni ricorrenti frequent arono il corso di specializzazione post lauream in anni compresi tra il 1982 ed il 1993, ed a quell’epoca le Direttive 75/363 e 75/363 erano in vigore da tempo, così come la Direttiva 82/76, senza il minimo cenno od atto di recepimento da parte dello Stato italiano. N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 1.3. Infatti la (in allora) [OSCURATO:PERSONA] nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 1.4. Né può condividersi la fragilissima tesi, pure sostenuta dai ricorrent i , secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal momento in cui la giurisprudenza stabilì quale tipo di azione andasse proposta, davanti a quale giudice e nei confronti di quale amministrazione. Troppo agevole sarebbe replicare che eventuali contrasti sulla legittimazione processuale attiva e passiva, così come sul giudice muniti di giurisdizione, nonsono un ostacolo all’esercizio del diritto, dal momento che l’attore per cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza ha a disposizione infiniti strumenti: primo fra tutti, il ricorso alla formulazione di domande subordinate o -nel caso di dubbi sulla giurisdizione - l’istituto della translatio iudicii . 1.5. Non sarà superfluo aggiungere che il principio secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76 è soggetta al termine decennale e decorre dal 27.10.1999 fu già essa frutto di una interpretazione che, in ragione della natura dei diritti coinvolti, tenne conto delle difficoltà in cui poterono trovarsi le parti attrici, e fece perciò prevalere il favor creditoris rispetto ad altre possibili opzioni, pur esse affermate in altri casi di violazionedi obblighi comunitari da parte dello Stato italiano, nelle quali il dies a quodel decorso della prescrizione venne ravvisato sic et simpliciternella scadenza del termine di adempimento della Direttiva (ad es., in tema di rimborso della c.d. “tassa sulle società” di cui all'art. 3 del d.l.. 19 dicembre 1984 n. 853: cfr. Cass. Sez. 5, 27/11/2000, n. 15259). 1.6. L’istanza di rimessione della questione dell’exordium praescriptionisalla Corte di Lussemburgo va rigettata in quanto irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) duecentodieci fattispecie identiche, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 , N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 comma primo, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 1.7. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91. Tale norma recita: “1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. 2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 1.8. E’ arduo comprendere – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 22445 del 2025 -in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo essa non è retroattiva. In secondo luogo non si occupa di prescrizione. In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica. Quanto all’ordinanza di questa Corte n. 9101 del 2022 la difesa di parte ricorrente, che l’ha invocata, ben conosce che non ha determinato alcun ripensamento sul consolidato orientamento appena richiamato, come emerge dalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienza sul relativo ricorso. 2. Sul secondo motivo di ricorso. Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]. Con esso è dedotta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.. L’illustrazione del motivo è così riassumibile: -) il Tribunale rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la domanda da questi proposta, in ragione dell’anno di iscrizione alla scuola di specializzazione (1993) e del soggetto giuridico contro cui fu proposta (la competente Università) e doveva ritenersi domanda di adempimento dell’obbligo di pagamento della borsa di studio previsto dal d. lgs. 257/91; poiché la suddetta borsa di studio andava pagata con cadenza trimestrale, il relativo credito era soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, c.c.; per queste ragioni il Tribunale dichiaròprescritto il diritto; N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado sostenendo di avere formulato due domande in via subordinata l’una all’altra: ovvero non solo la condanna dell’Università a titolo contrattuale, ma anche la condanna dello Stato a titolo extracontrattuale; -) il suo appello, pertanto, era ben chiaro, sicché erroneamente la corte d’appello lo dichiarò inammissibile. 2.1. Il motivo è fondato. La censura formulata in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, per come riprodotta alle pp. 21-22, nota 2, del ricorso per cassazione è ben chiara: ivi si sostiene che l’appellante aveva comunque diritto a ricevere una somma di denaro: vuoi a titolo di remunerazione ( rec ti us , borsa di studio), se a lui si fosse ritenuto applicabile il d. lgs. 257/91; vuoi a titolo di risarcimento, se quel decreto si fosseritenuto a lui inapplicabile. Lacensura soddisfa i princìpi in base ai quali va giudicata l’ammissibilità d’un gravame (come stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte: Cass. Sez. U., 16/11/2017, n. 27199), sicché non poteva reputarsi inammissibile. 2.2. La ritenuta fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori attività istruttoria, la causa può essere decisa nel merito rigettando il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Come accennato, [OSCURATO:PERSONA] ha allegato di essersi iscritto alla scuola di specializzazione in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”(p. 2 del ricorso per cassazione). Anche a voler prescindere dalla circostanza che l’equipollenza tra la specializzazione in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in cinquantuno casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17.6.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30.5.2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Cass. 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217), è decisivo il rilievo che le attività svolte dai medici iscritti a scuole di specializzazione nel 1993 erano già soggette ratione temporis alla disciplina del d. lgs. n. 257 del 1991, istitutivo di un peculiare rapporto contrattuale di formazione-lavoro. Da ciò la duplice conseguenza che: -) nessuna pretesapuò da essi essere fatta valere nei confronti dello Stato, il quale con riferimento alla loro posizione aveva dato attuazione alla Direttiva 82/76; -) la mancata corresponsione della borsa di studio costituìnon una violazione di obblighi comunitari da parte dello Stato, ma una violazione di obblighi di legge da parte delle Università , contro le quali andava perciò proposta l’azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista (così, ex multis, Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13283). Correttamente, pertanto, il Tribunale qualificò la domanda. Quanto poi al termine di prescrizione applicabile, la scelta di applicazionedel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. non è stata oggetto di impugnazione. 3. Sulle spese. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Uno degliattori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (RinoFantini): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori nel giudizio di merito domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria” (cfr. ricorso per cassazione, p. 23, nota 4, terzultimo e penultimo capoverso), e la più risalente delle specializzazioni (quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1987, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 95.437,33 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1987pari a 2,719); b) euro 129.437,23a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro95.437,33 di rivalutazione, più euro 129.437,23di interessi, ovvero euro280.393,66. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro. 3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (15 dicembre 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e dunque del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più (4.111 x 47 0 % ) , ovvero euro 23.432,7, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3.3. Con riferimento, infine, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, la decisione della causa nel merito impone di provvedere anche sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, avuto riguardo all’esito finale di questo. Le spese del primo e del secondo grado possono dunque regolarsi nell’identico modo già ritenuto rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte d’appello. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno invece compensate, in ragione della parziale fondatezza del ricorso. 4. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata. E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] MarioCostanzi, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria. Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Caputi”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultato soccombenti in centinaia di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi. Il ricorsofu dunque propost o con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza. P.q.m. (-) dichiara inammissibileil primo motivo di ricorso per come proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) accoglie il secondo motivo di ricorso per come proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 23.432,7, oltre spese prenotate a debito; (-) conferma la regolazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, così come disposta dal Tribunale e dalla Corte d’appello; (-) compensa integralmente le spese del presente giudiziodi legittimità nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento in favore della Presidenza del N.R.G.: 26638/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Consiglio dei ministridella somma di euro 11.716,35 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d
Sentenza Cassazione n. 30146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris