CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22236-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difend ono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 921/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 912/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] – reclamo tardivo R.G.N.22236/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale, che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, nel giudizio di impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato alla Aiello il 10.2.2017. 2. La Corte territoriale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società reclamata, ha accertato che la sentenza di primo grado del 27.5.2021 era stata comunicata dalla cancelleria ai difensori delle parti, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28.5.2021 e che era tardivo, perché proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 1, comma 58, della legge 92 del 2012, il reclamo della lavoratrice depositato il 24 luglio 2021. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 327 c.p.c., dell’art. 1, comma 58, della legge 92 del 2012 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente applicato il principio di non contestazione, considerando pacifica l’avvenuta comunicazione della sentenza di primo grado, e così realizzando una indebita inversione dell’onere probatorio.6. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che non ha deciso in base al principio di non contestazione ma ha accertato, attraverso l’esame del fascicolo di primo grado acquisito agli atti, l’esistenza della comunicazione di cancelleria destinata al difensore della Aiello,avv. [OSCURATO:PERSONA], dal medesimo ricevuta il 28 maggio 2021 e concernente la notifica telematica della sentenza di primo grado. L’accenno, contenuto nella decisione d’appello, alla mancanza, nelle note scritte del maggio 2022 e del 27 giugno 2022, di qualsiasi deduzione della reclamante in ordine alla notifica del 28 maggio 2021 costituisce un argomento utilizzato ad ulteriore supporto della correttezza di quanto accertato e non involge alcun riferimento alla regola di giudizio di cui all’art. 115 c.p.c. 7. Neppure può dirsi integrata la violazione delle regole di formazione della prova atteso che compete al giudice di rilevare, anche d’ufficio, la tardività dell’impugnazione e quindi il formarsi del giudicato interno e tale tardività può essere eccepita orilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità (v. Cass. n. 26525 del 2018; n. 16863 del 2018; n. 25209 del 2014). 8. Quanto detto conduce al rigetto del ricorso. 9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a