CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; sentiti l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza in data 1 febbraio 2021 confermava la sentenza emessa in data 17/12/2019 dal Giudice all'udienza preliminare del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 d.P.R. 303/90 (capo a); [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ex artt. 81 cpv, 110, 582, 628 commi 1 e 3) n. 1 c.p. (capo c) e 110,629 c.p. (capo e); [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 d.P.R. 303/90 (capo b); [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato ex artt. 110, 628 commi 1 e 3) n. 1,3 ter e 3 quinquies c.p. (capo G). La corte d'Appello, con la medesima pronunzia, riqualificato il fatto di cui al capo I) della rubrica contestato al Caraccio ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio riguardante il predetto imputato. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta, ex art. 606 lett. b), violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. Assume che la condanna era stata basata su elementi vaghi ed incerti difettando, contrariamente a quanto ritenuto dei giudici di merito, indizi gravi, precisi e concordanti a suo carico in quanto il contenuto delle richiamate intercettazioni era equivoco e mancava una effettiva coincidenza e/o coerenza tra il contenuto dei dialoghi intercettati e la prova della contestata avvenuta cessione di sostanze stupefacenti a terzi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento delle prove in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di rapina ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Assume che la corte di appello non aveva considerato che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato era stata ricavata da intercettazioni di conversazioni fra terze persone, soggetti non presenti ai fatti e non, quindi, testimoni diretti dell'occorso, che avevano appreso la notizia di altri soggetti nemmeno identificati sicché il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nei fatti in questione costituiva il frutto di mere supposizioni. Rileva, ancora, che la corte territoriale aveva confermato la condanna dell'imputato in ordine reato all'estorsione sebbene agli atti era emerso che il solo Carrieri era stato l'esecutore materiale della richiesta estorsiva ai danni dello Schirone mentre non risultava in alcun modo il concorso del Motolese quale mandante della richiesta estorsiva e che, in generale, non era dato evincere da quali prove era possibile desumere, con certezza, che l' imputato fosse responsabile dei reati in questione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, altresì, che la tesi della corte di appello secondo cui la rapina e l'estorsione de quibus erano da ricollegare ad un debito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nei confronti del Motolese per una cessione di sostanza stupefacente era del tutto infondata in quanto i giudici di merito non avevano considerato che una tale contestazione non era stata formulata a suo carico e non vi era prova della cessione di stupefacenti. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione alla omessa qualificazione dei fatti contestati ex art. 393 c.p. Assume che posto che il ricorrente e la persona offesa erano legati da un rapporto di amicizia non poteva escludersi che vi era stata una dazione di denaro da parte del Motolese in favore della vittima nell'ambito di tale rapporto amicale. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. Evidenzia che i giudici di merito, nell' escludere detta attenuante, non avevano considerato che nel caso in esame il danno subito dalla persona offesa era irrisorio, in quanto pari ad euro 200,00. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia che in considerazione della giovane età dell'imputato e della condotta tenuta dallo stesso post delictum, le circostanze attenuati ex art. 62 bis c.p. potevano essere concesse al fine di adeguare la pena alla effettiva entità dei fatti. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 129, 125, 546 c.p.p. Osserva che la corte di merito, non valutando adeguatamente le censure formulate con l'atto di appello, non aveva considerato che nella fattispecie in esame sussistevano i presupposti per una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., emergendo ictu ocull dal compendio probatorio l'innocenza dell'imputato. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Assume che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato era stata basata, esclusivamente, su intercettazioni, principalmente su quelle eseguite a carico di [OSCURATO:PERSONA] nemmeno imputato nel procedimento e che nelle numerose intercettazioni richiamate il ricorrente era rimasto sconosciuto all'accusa per tutto il tempo, comparendo soltanto in un'unica e dubbia intercettazione.Evidenzia che da dette intercettazioni non erano emersi elementi di prova idonei a consentire con certezza l'individuazione del prevenuto quale responsabile del fatto contestato e che la corte di appello non aveva adeguatamente valutato quanto dedotto dall' imputato che aveva contestato e posto seriamente in discussione il dato investigativo relativo al riconoscimento della sua voce ad opera delle forze dell'ordine, sollecitando il raffronto con la propria voce. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. ed e) c.p.p., vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità quanto al reato di rapina aggravata contestato. Evidenzia che la corte di appello, senza esaminare le censure formulate quanto all' individuazione del ricorrente quale materiale autore della rapina de qua, aveva valorizzato indizi privi del carattere di gravità, precisione e concordanza. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. b) c.p.p., violazione di legge in relazione alla omessa qualificazione dei fatti contestati ex art. 624 bis c.p. Assume che, a tutto concedere, la condotta in esame andava qualificata quale ipotesi di furto con strappo in quanto la violenza era stata indirizzata direttamente nei confronti della res e solo indirettamente nei confronti della persona offesa, non avendo, peraltro, quest'ultima operato alcuna resistenza. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., in violazione di legge in relazione all' art. 628 comma 3 n.1. c.p. con riferimento all' affermata ricorrenza della circostanza aggravante delle più persone riunite. Rileva che nel caso in esame non era configurabile detta aggravante in quanto difettava la prova che i due concorrenti fossero presenti insieme e contestualmente sul luogo e nel momento in cui l'azione era stata posta in essere. Con il quarto motivo lamenta ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che sul punto la corte di appello aveva dottato una motivazione del tutto carente e, comunque, contraddittoria valorizzando quale unica ragione la mancanza di elementi di segno favorevole per l'imputato. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii art. 192 e 530 comma 2 c.p.p. Assume che gli elementi valorizzati dai giudici di merito erano inidonei a fondare la affermazione della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, difettando, fra l'altro, nel caso in esame la prova della disponibilità da parte dell'imputato di sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione relativamente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.Assume che sul punto la corte di appello aveva dottato una motivazione gravemente carente non considerando che anche il recidivo può ottenere il riconoscimento di tali circostanze se ha avuto, come nel caso in esame, una condotta collaborativa. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) e) c.p.p., violazione di legge vizio di motivazione in relazione all' art. 81 c.p. Deduce che l'aumento di pena per la continuazione era errato in quanto superiore alla pena base ed ai limiti stabiliti ex lege. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di procedere all' esame dei singoli ricorsi appaiono opportune alcune considerazioni di ordine generale circa i limiti del sindacato di legittimità. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Occorre anche ribadire che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Osserva la Corte che i giudici di appello, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in ordine al reato ex artt. 81 cpv c.p. e 73 d.P.R. 303/90 (capo a), richiamando il contenuto delle intercettazioni ed i plurimi e costanti contatti dell' imputato con [OSCURATO:PERSONA] oltre che il tenore di un messaggio SMS inviato da quest'ultimo, pochi minuti dopo avere contattato l' imputato, a [OSCURATO:PERSONA] al fine di consumare una "mega bomba" per l'avvenuto rifornimento di hashish. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la circostanza che le conversazioni si inserivano in un contesto di abitualità ed erano caratterizzate da modalità comunicative dotate di particolare valenza dimostrativa, per i soggetti coinvolti, per la natura degli incontri e per l'omessa indicazione delle ragioni degli appuntamenti. Invero costituisce ius receptum il principio che, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato può essere desunto anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981).Nel caso in esame il contenuto dei dialoghi intercettati è stato, pervero, correttamente interpretato e non appaiono possibili alternative ricostruzioni della vicenda L' imputato in questa sede cerca, in realtà, di rimettere in discussione la valenza e la portata delle intercettazioni - prive a suo dire di chiarezza ed inequivocabilità - non considerando che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne deriva che le censure proposte, riguardanti profili di puro merito, sono da ritenere manifestamente infondate. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto nei limiti appresso specificati. 3.1. Il primo motivo risulta proposto per motivi non consentiti ed è, comunque, da ritenere manifestamente infondato. I giudici di merito, attraverso una conforme lettura dei dati probatori, hanno ricostruito i profili di responsabilità del Motolese in relazione ai reati contestati sulla scorta dell'univoco contenuto dei dialoghi intercettati, idonei di per sè a ricostruire l'accaduto, il cui tenore è risultato riscontrato sulla scorta delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato i fatti pur non volendo indicare gli autori, senza per questo inficiare il quadro probatorio a carico dell'imputato. Occorre richiamare il principio per cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014 Ud. (dep. 12/09/2014) Rv. 260842 - 01. Va, pure, osservato che i giudici di appello, nel disattendere la censura in questa sede reiterata, hanno chiarito, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logico-giuridici, come la omessa contestazione all' imputato del reato di cessione di sostanze stupefacenti (individuato quale fatto a monte che aveva determinato le ritorsioni in danno della vittima sotto forma di rapina ed estorsione) non intaccavano in alcun modo la "ricchezza del quadro probatorio". A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati indiziari emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate con il primo motivo del ricorso ed, in particolare, quelle relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ai fini della dimostrazione di una effettiva e diretta compartecipazione alla condotta estorsiva de qua da parte dell' imputato non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito — i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso di una estraneità dell' imputato) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico ed, in ogni caso, manifestamente infondato. La difesa prospetta l'ipotesi di una diversa qualificazione dei fatti di estorsione contestati quale condotta ex art. 393 c.p. ma lo fa in modo del tutto astratto ed ipotetico senza allegare elementi concreti da cui dedurre una dazione di somme di denaro da parte del Motolese in favore della vittima nell'ambito di un rapporto amicale, somme delle quali l'imputato nell' occorso avrebbe preteso la restituzione. 3.3. Il terzo è manifestamente infondato. I giudici di merito, nel negare l'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. in relazione ai reati di cui ai capi c) ed e) si sono conformati ai principi di diritto affermati costantemente alla Suprema Corte secondo cui in ipotesi di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti in questione che ledono non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 32234 del 16/10/2020 Ud. (dep. 17/11/2020) Rv. 280173). La corte territoriale ha, invero, correttamente valutato l'oggettiva gravità dei fatti ed i danni alla persona "gravemente malmenata" e costretta a recarsi al pronto soccorso. Trattasi di motivazione congrua e corretta in diritto, tale da resistere alle censure di parte ricorrente. 3.4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza, richiamando altresì i numerosi precedenti penali dell' imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.3.5. Osserva, infine, questa Corte pur a fronte della inammissibilità dei motivi di ricorso, trattandosi di profili che attengono ad una pena (accessoria) illegale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (vedi informazione provvisoria S.U. proc. R.G. 34442/2020 ud. 18/01/2022 ric. Miraglia,) deve essere eliminata la pena accessoria dell'interdizione legale mentre la interdizione in perpetuo dai pubblici uffici va sostituita con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, occorre, infatti, far riferimento all'entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l'aumento per la continuazione (fra le tante v. Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551). Nel caso in esame la pena in concreto applicata per il reato più grave di rapina aggravata (capo c) è inferiore ad anni cinque, con conseguente necessità di rimodulare la pena accessoria nei termini sopra cennati. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati, I giudici di merito, con argomentazioni congrue ed adeguate, hanno basato l' affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73 d.P.R. 303/90 (capo b) sulla scorta del tenore di una intercettazione ambientale effettuata mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si stavano recando da un soggetto identificato in [OSCURATO:PERSONA] che era sceso da casa e aveva consegnato agli acquirenti una dose di cocaina, disattendendo poi l'invito ad appartarsi per assumere stupefacenti insieme a loro. In particolare avuto riguardo alla sicura identificazione di [OSCURATO:PERSONA] sono stati valorizzati seguenti dati: la accertata sosta degli acquirenti all'altezza dell'abitazione ove risiede l'imputato; l' uso dell' appellativo "Pe" con cui era stato chiamato il fornitore della droga, cioè "Peppe" (notorio diminutivo del prenome "Giuseppe"); il riconoscimento della voce operato dai verbalizzanti, trattandosi di soggetto a loro già noto e tenuto sotto osservazione. In relazione a tale ultimo elemento va osservato che lo stesso appare di sicuro rilievo sulla scorta del condivisibile orientamento secondo cui ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Ud. (dep. 16/03/2017) Rv. 269900 - 01. Orbene non può trascurarsi che il Bianchini, in relazione a tale elemento, si è limitato del tutto genericamente con il proposto appello a contestare: "Il riconoscimento della voce del Bianchini. Questo elemento appare anch' esso improbabile e poco convincente: la conversazione avviene al di fuori dell'auto; l'interlocutore parla pochissimo e spesso si limita a monosillabi; il Bianchini rendendo interrogatorio ha tenuto a fare sentire la sua voce, che è normale atona, senza elementi caratterizzanti ed individualizzanti che ne possono rendere univocamente riconoscibile tono o timbro". Avendo l'imputato optato per il c.d. abbreviato secco, senza richiedere alcun approfondimento istruttorio (quale ad esempio una perizia fonica ai fini del riconoscimento delle voci dei colloquianti) ed avendo lo stesso formulato in appello una contestazione del tutto generica ed aspecifica circa la valenza dal riconoscimento della voce operato dai verbalizzanti che lo avevano riconosciuto quale soggetto a loro già noto e tenuto sotto osservazione per come sopra ricordato, non può oggi porre in discussione la valenza di tale pregnante elemento istruttorio assumendo genericamente che nel corso del giudizio avrebbe offerto "la propria voce" quale elemento idoneo a porre in discussione il dato identificativo. È evidente, quindi, che le censure proposte con entrambi i motivi mirano a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi in tal modo palesemente al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che la corte di appello, a fini della conferma della colpevolezza del ricorrente, ha richiamato oltre individuazioni fotografiche rese dalla persona offesa e dalla figlia una serie di elementi di riscontro allegati dalla persona rapinata, fra cui: il riferimento che l'aggressore abitava presso le vicine case popolari ed era stato visto più volte transitare sul posto; l'effettiva residenza di [OSCURATO:PERSONA] in uno degli stabili della predetta zona; la presentazione del Convertini qualche giorno prima al cospetto della figlia della persona offesa per lamentarsi del furto di un giubbotto da parte della vittima (in realtà mai avvenuto); i contatti presi appena dopo con il titolare di un esercizio commerciale autorizzato all'acquisto di oggetti in oro; il dialogo con il titolare del "compro-oro" per riferire che l'oggetto da alienare pesava più o meno alcuni grammi. I giudici di merito hanno riscontrato, con motivazione congrua e priva di cesure logiche, la piena credibilità della persona offesa e la sicura attendibilità dell'individuazione fotografica, dando conto del contenuto delle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro che ne corroboravano l'attendibilità, per cui la sentenza impugnata, a fronte delle censure formulate con il primo motivo di impugnazione che appaiono del tutto generiche ed aspecifiche e che non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito, resiste al vaglio di legittimità. 4.2. Il secondo ed il terzo motivo sono da ritenere inammissibili in quanto afferiscono a questioni in fatto che non risultano adeguatamente devolute in sede di appello. 4.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato atteso che la corte di appello, a fronte di un motivo di impugnazione del tutto generico, ha adeguatamente motivato in punto di diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo e tenuto conto dall' assenza di segni di resipiscenza. Va, invero, rilevato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281590 — 01 e che la mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 14/10/1993 Ud. (dep. 09/12/1993) Rv. 195606 — 01. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è totalmente generico ed aspecifico perchè il ricorrente non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata la quale ha richiamato una serie di conversazioni telefoniche, analiticamente ricostruite, attestanti il ruolo dell'imputato quale soggetto che spacciava hashish nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il contenuto delle intercettazioni, peraltro, risulta logicamente interpretato e del resto il Caraccio non ha nemmeno offerto nelle fasi di merito una seria ed attendibile spiegazione dell'accaduto o una alternativa decifrazione dei dialoghi. 5.2. Anche il secondo ed il terzo motivo riguardanti la mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio sono da ritenere del tutto generici ed, in quanto tali inammissibili a fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in punto di dosimetria della pena. 6. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione legale, che elimina, e della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici che sostituisce con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e dichiarata nel resto la inammissibilità del ricorso nel resto. Va dichiarata, infine, l' inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione legale, che elimina, e della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici che sostituisce con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque; dichiara inammis