CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG i, 4 h . F va-u- ce)cQ (LJ'j cl„e_ 1".42, cit- :f., kc.; CC) 110 0e2 k-c/1-f wAL--0 j ,..t, Q,u,k. tu: ,,, ,-6-, _é, coo CAL{/2,-Luttt4-( 9-tQA-LA-t:2-ro-u-A: ' -, o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catania del 3.7.2019, irrevocabile dal 16.12.2019, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 -bis, 629, comma 2, cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania fino al marzo 2013, riuniti sotto il vincolo della continuazione con quelli giudicati con sentenza indicata al successivo n. 3; 2) sentenza della Corte di appello di Catania del 30.5.2011, irrevocabile dal 27.11.2012, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania tra il settembre 2004 e il marzo 2005; 3) sentenza della Corte di appello di Catania del 27.5.2005, irrevocabile dal 22.6.2006, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 -bis 629, comma 2, cod. pen., commessi in Catania fino al giugno 2002: 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione e denunciando violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza impugnata non si attaglierebbe al caso di specie, perché relativa al tema della disciplina della continuazione tra reati associativi riguardanti diversi sodalizi criminosi; le due condanne per il delitto di cui all'art. 416 -bis cod. pen. coprirebbero interamente l'arco temporale fino al marzo 2013 e riguarderebbero la partecipazione del Silverio al medesimo sodalizio finalizzato anche alla commissione di delitti in materia di stupefacenti; del tutto irrilevante sarebbe l'argomentazione relativa alla mancata contestazione, in relazione ai reati giudicati con la sentenza indicata al n. 2), dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991; la circostanza che i concorrenti nei reati giudicati con la sentenza sub n. 2 fossero diversi sarebbe dipesa dalle dinamiche relative all'arresto dei sodali e alla loro inevitabile sostituzione con soggetti liberi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha osservato che non sussistessero i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1 e 3 (già avvinti sotto il vincolo in parola) e quelli oggetto della sentenza sub n. 2 poiché questi ultimi delitti dovevano ritenersi commessi "in modo del tutto autonomo, contingente e occasionale" rispetto agli altri, non potendosi ragionevolmente reputare che essi fossero stati preventivamente programmati dal Silverio al momento della sua adesione al sodalizio criminoso: i reati giudicati con la sentenza sub n. 2) non risultavano aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 ed erano stati commessi con il concorso di persone diverse rispetto ai correi dei delitti giudicati con le altre due sentenze di condanna. 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti (attribuendo rilievo determinate alle c.d. "complicità imprevedibili", indice questo ritenuto, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite Gargiulo, sintomatico dell'assenza di una deliberazione unitaria), resiste alle censure difensive. Il richiamo alla giurisprudenza in materia di continuazione tra reati associativi - per la verità, non del tutto pertinente al caso di specie, essendo stati i delitti associativi di cui alle sentenze di cui al nn. 1 e 3 già riuniti sotto il vincolo della continuazione - è da ritenersi del tutto illustrativo dei principi generali in materia, tra i quali sono stati puntualmente riportati quelli riguardanti il tema dell'applicazione della disciplina della continuazione tra reati associativi e reati fine. Per il resto, le censure difensive non sono consistenti perché meramente confutative delle questioni adeguatamente esaminate dal Giudice dell'esecuzione che ha correttamente applicato la consolidata, giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio" (Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 2 novembre