CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9348-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]— [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso —ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 7590/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 15/ 9 /2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a otto motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4372/2013 della Commissione tributaria provinciale diCaserta, che aveva accolto il ricorso propostoavverso avvisi di accertamento TARSU/ TOSAP per gli anni dal 2010 al2013, oltre interessi e sanzioni, relativamente alle aree, costituite da strade e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento, detenute dal Consorzio; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primomotivo il Co nsorzio ricorrente deduce , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per avere il Comune omesso di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto di annullare gli avvisi impugnati in quanto«privi di riferimento specifico al regolamento comunale, alle delibere di approvazione delle tariffe applicate agli importi dovuti per addizionali e accessori», aggiungendo inoltre quanto segue:«Negli impugnati avvisi si parla di [OSCURATO:PERSONA] che è prevista dall' articolo 77 comma 1 del d.lgs. 507/1993 che recita:”Icomuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa da applicare in base a tariffa giornaliera ...”. I l consorzio osserva che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ... non ha provveduto ad istituire la TARSUGcon la conseguenza che l'imposizione è illegittima»;1.2. con il secondo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ., nonché 2909 cod. civ. con riguardo a l principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultrapetizione e giudicato interno,per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che il Comune non aveva censurato, nel proposto gravame, il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui si affermava quanto segue: «Negli impugnati avvisi si parla di [OSCURATO:PERSONA] che è prevista dall'articolo 77 comma 1 del d.lgs. 507/ 1993 che recita :”I comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa da applicare in base a tariffa giornaliera...”.Il consorzio osserva che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ... non ha provveduto ad istituire la TARSUGcon la conseguenza che l'imposizione è illegittima»; il ricorrente lamenta, quindi, chela Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente riformato un capo della sentenza impugnata, passato in giudicato; 1.3. con il terzo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per avere il Comune inammissibilmente indicato nel gravame elementi di fatto (calcoli relativi alla tassazione applicata) non riportati negli avvisi impugnati, avendo, quindi, secondo la ricorrente, così inteso «motivare e giustificare una pretesa tributaria a monte completamente scevra dei suoi elementi fondamentali»; 1.4. con il quarto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria «sui motivi di primo grado dichiarati assorbiti e riproposti tempestivamente con atto di controdeduzioni in appello», riportati alle pagg. 14— 1 8 del ricorso ; 1.5. con il quinto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, autonomo, relativo alla dichiarata carenza del presupposto impositivo, avendo pertanto la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi anche su altra parte della stessa, corrispondente a ratio decidendi autonoma ed alternativa, parimenti impugnata; 1.6. con il sesto motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 , comma 162, della legge 24 ottobre 2006 n. 269, dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 77 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi impugnati in quanto contenenti specifica indicazione del tributo richiesto ([OSCURATO:PERSONA]), ritenuta « l'unica compatibile con l'espressa indicazione della tariffa giornaliera considerata per le annualità di che trattasi nella entità 0,0681 al m.q.», aggiungendo che non aveva pregio «la considerazione che la categoria E riguardi, comeda regolamento , studi commerciali e professionali, atteso che , a tenore della stessa fonte , identica è latariffa stabilita per la categoria E/1 riguardante autorimesse pubbliche e private ed aree destinate a parcheggio di autoveicoli»; 1.7. con il settimo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell’art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212 dell’art. 18 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241, e per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che «la contribuente ... non aveva mai presentato la denunzia delle superfici imponibili richiesta dall’art. 70d.lgs. n. 507/1993», tenuto conto infatti che trattavasi di dati documentali già in possesso dell’Ente locale; 1.8. con l’ottavo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione degli artt. 68 e 77 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato, quanto alla lamentata mancata adozione del regolamento di cui all’art. 68 d.lgs. n. 507/1993, che «tale omissione non radica(va)... alcun vizio nell’applicazione della tariffa di categoria assimilabile ... alla stregua dello specifico disposto dell’art. 77 dello stesso d.lgs. nei sensi espressamente dedotti dal Comune appellante già in primo grado, senza che ne seguisse la debita valutazione di legittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impositivi impugnati»; 2.1. va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio , proposta dal difensore del ricorrente con atto depositato in data 9/6/2023, «al fine di verificare se il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] aderisce nei termini stabiliti dall’art. 17 bisDL. 34/2023 all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.2. il Collegio osserva infatti che l’art. 17 bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) della legge 26 maggio 2023 , n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), prevede quanto segue:«1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229 -bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.3.nel dettaglio, pertanto , con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli Enti locali, nei casidi riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,di stabilire , entro il 29 luglio 2023 , l'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022; 2.4.le disposizioni in questione, pertanto, risultano inapplicabili alla fattispecie in esame, cheattiene non ad un debito oggetto di riscossione diretta o di affidamento agli agenti della riscossione, bensì ad attiimpositivi (avvisi di accertamento) relativ i alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di tassa rifiuti; 3.1.a seguire, i primi due motivi di ricorso sono infondati; 3.2. come emerge dalla stessa produzione documentale di parte ricorrente, il Comune appellato ha infatti espressamente impugnato la sentenza di primo gradonella parte in cui era stato rilevato il difetto di motivazione degli attiimpositivi per mancata indicazione del «titolo ...(per cui erano state)... richieste le somme riportate negli avvisi de quibus», evidenziando che nella stessa pronuncia impugnata era stato riportato che il Comune non aveva « provveduto ad istituire la [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che l’imposizione ...(era)... illegittima» e che «il Consorzio ...(aveva)... dato atto nel proprio ricorso della dettagliata descrizione delle somme richieste, facendo espresso riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]»; 3.3. il Comune ha altresì impugnato la sentenza di primo grado ribadendo l’«esistenza del presupposto impositivo» e facendo espresso richiamo «alle delibere puntualmente deliberate ... ed afferenti le annualità de quibus ...»; 3.4. ne consegue l’insussistenza delle censure di parte ricorrente circa la pretesa omessa formulazione di motivi di gravame sulle questioni dianzi illustrate; 4.1. è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso; 4.2. il Consorzio lamenta che l’appellante abbia inammissibilmente formulato un motivo di appello, circa l’indicazione dei calcoli relativi agli importi applicati nelle varie annualità, «teso non ad integrare, bensì a motivare e giustificare una pretesa tributaria a monte ... scevra dei suoi elementi essenziali»; 4.3.la censura è inammissibile per difetto di interesse, posto che la Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado, sulla mancata motivazione degli atti impugnati, limitandosi a rilevare che essi «ben menzion(avano)... la pretesa per [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima era ... l’unica compatibile con l’espressa indicazione della tariffa giornaliera considerata per le annualità di che trattasi...»;4.4. in alcun modo, quindi, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati sulla scorta dei suddetti calcoli indicati nell’atto di appello; 5.1.è fondato il quarto motivo di ricorso; 5.2. dall’esame delle « controdeduzioni » in grado di appello, ritualmente trascritte in ricorso e ad esso allegate, emerge infatti che il Consorzio aveva riproposto tempestivamente le domande, dichiarate assorbite in primo grado, circa l’erroneità dell’importo richiesto in pagamento dal Comune (cfr. pagg. 14— 16 ricorso), l’illegittima applicazione delle sanzioni (cfr. pagg. 16— 17 ricorso), il difetto di titolarità del rapporto, da lato passivo, per l’annualità 2013 a seguito della cessione del ramo d’azienda relativo all’attività tassata, e l’errato calcolo della superficie tassata (cfr. pag. 18 ricorso); 5.3. premesso, dunque, che l'appellante,che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale,come nel caso in esame, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art.346 c.p.c. (cfr. Cass. n. 40833 del 20/12/2021 ; Cass. n. 13768 del 31/05/2018), deve evidenziarsi che la Commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle suddette richiestedi parte appellata, con conseguente nullità della sentenza impugnata sul punto; 6.1. a seguire, dall'esame delle argomentazioni sviluppate dal contribuente nel quinto motivodi ricorso, emerge con chiarezza che con esso il Consorzio ha in effetti inteso lamentare la mancanza di motivazione della Commissione tributaria regionale circa l’accoglimento integrale dell’appello anche relativamente alla parte della pronuncia di primogrado in cui era stata esclusa la sussistenza di una concessione di suolo pubblico da parte del Comune in favore del Consorzio, trattandosi piuttosto di affidamento e concessione del solo appalto della fornitura, installazione e gestione di parcometri per aree di sosta a pagamento su porzioni delimitate del suolo pubblicoe a ciò destinate dal Comune, e non risultando quindi, il Consorzio, soggetto passivo del tributo; 6.2.sussiste, quindi, nel caso in esame, il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione (cfr. Cass. n. 19956 del 10/08/2017; Cass. n. 16581del 16/07/2009 ) , in quanto priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisionedi accoglimento dell’appello anche nella parte relativa alla dedotta censura del Comune rispetto alla pronuncia di primo grado; 6.3. tutte le altre censure contenute nel settimo ed ottavo motivo, evidentemente, sono assorbite dalla constatazione del suddetto vizio della sentenza impugnata, in quanto attinenti ad affermazioni che presuppongono il previo accertamento della sussistenza dei presupposti per l’imposizione del tributo in esame al Consorzio in quanto concessionario di suolo pubblico; 7.1.va disatteso il sesto motivo; 7.2. occorre preliminarmente rilevare che gli avvisi di accertamento, allegati al ricorso, indicano i beni, la loro ubicazione, la categoria, le superfici accertate, le tariffe e le norme di riferimento, nonché la causale ([OSCURATO:PERSONA] «accertamenti per tardivi o omessi versamenti diretti») ed il periodo di riferimento; 7.3. come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale, sebbene negli avvisi di accertamento fosse riportata anche l’indicazione della TOSAP non possono sorgere equivoci circa la tassa applicata al contribuente([OSCURATO:PERSONA]), atteso che quest’ultima, in relazione alla tariffa giornaliera applicata («€ 0,681 al mq») era attinente unicamente a tale ultima imposta, e che negli avvisi di accertamento, allegati al ricorso, si fa espressamente menzione deld.lgs. n. 507/1993 (istitutivo della TARSU); 7.4. a differenza di quanto lamentato dal Consorzio, peraltro, nelle delibere comunali, allegate al ricorso, trova conferma quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale riguardo la tariffa giornaliera [OSCURATO:PERSONA] applicata nel caso in esame alla categoria E/1 («Autorimesse pubbliche e private, aree destinate a parcheggio veicoli»), prevista in misura pari a tale importo nelle delibere in questione («... le tariffe per la tassagiornaliera di raccolta rifiuti solidi urbani ... risultano come segue ... CAT. E 0,0681»); 7.5. occorre dunque evidenziare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizionedi esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti ( cfr. Cass.nn. 16836/2014, 22003/2014) , ed i n particolare in tema di TARSU questa Corte ha affermato che è sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), -che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass.26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019)- sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (cfr. Cass. n.20620/2019 in motiv. ) ; 7.6.va pertanto escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l'omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l'area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell'eventuale successiva fase contenziosa, in cui l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla basedel medesimo criterio o di altri parametri; 7.7. la Commissione tributaria regionale ha fatto , dunque, corretta applicazione di tali principi accertando che la motivazione dell'atto impugnato, seppure sintetica, ha posto la contribuente in condizione di comprendere le ragioni dell'accertamento e di difendersi adeguatamente; 7.8. è inoltre inammissibile la doglianza relativa alla pretesa errata applicazione del tributo «calcolato (matematicamente) su gg. 365» in luogo di gg. 183, come previsto dall’art. 77 d.lgs. n. 507/1993 in quanto trattasi di questione nuova , non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, e la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d ’ ufficio ( cfr. Cass. nn. 17041/2013;19164/2007; 7981 / 20 07 ), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012); 7.9.è d’uopo invero evidenziare che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificitàdel ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente (proprio in ragione del resto della novità della questione) neppure indicato dove e quando essa sia stataprospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. SS.UU. nn. 2399/14; Cass. nn. 6230/2014,5679/2014); 8. sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va accolto limitatamente al quarto e quinto motivo , assorbiti il settimo ed ottavo motivo e respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio, esplicitandoneadeguatamente le motivazioni , e cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti il settimo ed ottavo motivo erespinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado