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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 18229/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18942 R.G. anno 2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoStefano Marchesini; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 965/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 24 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024

1. ─ Con sentenza del 21 ottobre 2016 il Tribunale di Verona ha definito il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: giudizio in cui era intervenuto [OSCURATO:PERSONA],fideiussore della società attrice.

Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del recesso operato dalla banca da due aperturedi credito, una de lle quali garantit a da ipoteca, e ha in conseguenza disposto il ripristino immediato dei relativi contratti,oltre che dei conti corrent i su cui erano stat e concesse linee di finanziamentoper gli importi di euro 400.000,00 e di euro 70.000,00; ha inoltre disposto che la banca procedesse alla cancellazione delle segnalazioni operate presso la Centrale rischi della Banca d'Italia eha infine condannato la stessa convenuta al risarcimento del danno, liquidato nella complessiva somma di euro 70.000,00.

2. ─ La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e, nella resistenza della società Pegaso e di Ambrosini, la Corte di appello di Venezia ha reso, in data 24 m arzo 2020, pronuncia con cui, in accoglimento del proposto gravame,ha respinto le domande proposte dei confronti della banca.

3. ― Contro la decisione della Corte lagunare Pegaso e Ambrosini hanno notificatoun ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistitocon controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Anche per rendere più agevole la comprensione dei motivi , conviene dar conto, in via di sintesi, del percorso motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha preso anzitutto in considerazi one le condizioni pattuite per le due aperture di credito.

Ha osservato: che l’art. 3 dei due contratti prevedeva che l'apertura di credito avesse durata di due anni e che, decorso tale termine, il rapporto si intendeva concesso a tempo indeterminato; che non era stata convenuto alcunché Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 con riguardo al recesso dalle aperture di creditoa tempo determinato divenute, alla scadenza del biennio, a tempo indeterminato; che, in particolare, doveva escludersi che dette aperture di credito restassero assoggettate alla disciplina del recesso per giusta causa di cui all’art. 8, lett. e), dei contratti, il quale regolavaipotesi specifiche di giusta causa di recessoconsistenti nell’inadempimento e in altre specifiche situazioni di pregiudizio alla garanzia patrimoniale, ma nulla diceva «circa la possibilità di recesso ad nutum in caso di superamento del termine originario di due anniche [rimaneva] ― pertanto ― non espressamente disciplinato»; che, in conseguenza, al le aperture di credito a tempo determinato che si fossero convertitein aperture di credito a tempo indeterminato era applicabile l’art. 1845 c.c.(dovendosi qui precisare che la Corte di merito ha intesofar riferimento alla disciplina del recesso di cui al comma 3 del detto articolo);che l'applicazione di tale norma codicistica non poteva ritenersi esclusa : sebbene le parti avessero previsto una particolare disciplina del recesso per giusta causa nel periodo anteriore alla scadenza del termine dell'apertura di credito a tempodeterminato, ovvero del termine minimo dell'apertura di credito a tempo indeterminato, nulla autorizzava a ritenere che le stesse avessero inteso limitare a tali ipotesi il recesso per il caso di apertura di credito divenuta a tempo indeterminato per il decorso dei due anni. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi osservato che il termine di preavviso , assegnato dalla banca, e pari a quaranta giorni , risultava essere superiore a quello di quindici giorni contemplato dal cit. art. 1845 , comma 3, c.c. .

Ha spiegato che, una volta ritenuta la possibilità di recesso anche in assenza di giusta causa, l'unica verifica da compiersi in ordine all'eventuale illegittimità del recesso stesso si ricollegava alla violazione delle regole della buona fede, e quindi alla possibilità di individuare, nella fattispecie, gli estremi di un recesso del tutto improvviso ed inopinato, tale da determinare una brutale rottura del rapporto di credito.

La Corte di merito ha poi osservato non essere Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 ravvisabili nella condotta della banca elementi tali da indurla a ritenere come contrario a buona fede l'esercizio del diritto di recesso.

Sul punto ha rilevato: che il 6 giugno 2012 la banca aveva preannunciato l’esigenza di una rinegoziazione dei termini contrattuali; che era rimasta sostanzialmente incontroversa in causa la circostanza per cui i bilanci della società Pegaso erano costantemente in perdita; che era restato parimenti incontestato il dato della mancata ricostituzione della provvista dell'apertura di credito ipotecaria: circostanza― questa del mancato ripristino della provvista ― che , seppure non valutabile in termini di inadempimento della società, appariva , quantomeno, «significativa della necessità di verificare la concreta operatività di quell'impresa, certamente non essendo usuale che la somma utilizzata non [fosse] mai stata ricostituita»; che il pregresso comportamento della banca valeva ad escludere che il recesso della stessa potesse considerarsi brusco ed inopinato; che infattila missiva del 6 giugno 2012 aveva fatto seguito al costante trend negativo della società alla quale era stata pure richiesta, anni prima, la predisposizione di un piano di rientro; che l'ampiezza del termine assegnato in occasione del recesso, pari a quaranta giorni , valeva «ad evidenziare un comportamento della banca non diretto a porre in difficoltà finanziarie alla società, ma a concederle un ampio periodo di tempo per rientrare dal debito» e valeva comunque ad escludere «una condotta non di buona fede da parte della banca».

2. ― Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1845 c.c..

Si deduce che il contratto intercorso tra le parti individuavale precise condizioni in presenza delle quali la banca potevarecedere dal rapporto non ammettendo il recesso ad nutum.

È contestata l'affermazionesecondo cui il recesso delle aperture di credito divenute a tempo indeterminato non sarebbe regolata contrattualmente.Si invoca, sul punto, l’art. 8, lett. e), dei contratti di apertura di credito, ove era previsto che in ogni caso la banca si Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 riservava il diritto di recedere dal contratto qualora il beneficiario del finanziamento non avesse ademp iuto puntualmente alle proprie obbligazioni convenute o qualora si fossero verificate ulteriori situazioni specifiche.

Col secondo mezzo i ricorrenti oppongono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1375 c.c..

Deducono gli istanti che non sarebbe presente in atti alc una comunicazione di recesso in relazione all'apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 e che, con riferimento a tale rapporto , la lettera del 6 giugno 2012 non conterrebbe alcuna richiesta di rinegoziazione.

Col motivo di ricorso si sottolinea, inoltre, il rilievo che assume, in materia di recesso dall’apertura di credito, l'osservanza dei principi di correttezza e di buona fede.

Col terzo motivosi lamenta il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c..

Viene rilevato come l'illegittimità del recesso determini l'obbligo di ripristinare i rapportie come tale illegittimità abbiaprecise conseguenze sul piano risarcitorio.

Il quarto motivo pure evoca l’art. 360, n. 3, c.p.c..

Esso è incentrato sugli effetti pregiudizievoli conseguiti alla segnalazione presso la Centrale dei rischi: segnalazione attuatasi per effetto del recesso da reputarsi illegittimo.

3. ― Il ricorso è inammissibile.

3.1. ― Il primo motivo pr eannu ncia, nella rubrica, la violazione o falsa applicazionedell’art. 1845 c.c., ma non è sviluppato in modo coerente con la sua titolazione.

Esso consta, infatti, in una censura in fatto sull’interpretazione che la Corte di appello ha fatto delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della definizione della controversia.

Il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., ha l’onere, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).

La censura che investe l’art. 1845 non è conforme a tale principio.

Non può del resto ritenersi che il motivo, al di là della sua rubricazione, abbia validamente introdotto doglianze, afferenti all’attivitàermeneutica della Corte di appello, rispettose dei limiti del sindacato di legittimità.Infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381).

Il motivo in discorso si limita invece a dedurre che l’interpretazione del contrattova condotta secondo i criteri legali (artt. 1363 ss. c.c.), tra cui include quella di cui all’artt. 1370 c.c., senza nulla ulteriormente argomentare in proposito.

Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 Il primo motivo è dunque inammissibile.

3.2. ― Tale è anche il secondo mezzo.

La deduzione relativa al fatto che in relazione all’apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 non sarebbe stata proposta una nuova negoziazione, né comunicato il recesso veicolaquestionedi fatto, che nulla ha a che vedere con la violazione o falsa applicazione dell’art.1375 c.c.: censura, quest’ultima che ― al pari di quella avente ad oggetto l’art. 1845 c.c.― , non risulta svolta nei termini in cui avrebbe dovuto.

La doglianza mostra, peraltro, di non con frontarsi con la sentenza impugnata dalla quale si ricava, in sintesi, c he , esclusa l’illegittimità del recesso dall’apertura di credito ipotecaria, doveva ritenersi giustificato anche il recesso dall’apertura di credito in conto corrente n. 274/80(il rapporto su cui era incentrato il secondo motivo di appello: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Per il resto, la Corte di merito non ha per c erto sconfessato i l principio, da ribadirsi nella presente sede,secondo cui il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate(Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; cfr. pure Cass. 21 maggio 1997, n. 4538): la detta Corte ha anzi espressamente riconosciuto che la legittimità del recesso della banca andasse «vagliata alla stregua del parametro della buona fede contrattuale che la legge(art. 1375 c.c.) pone a carico del creditore».

Ora, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche (come Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 appunto quella relativa alla buona fede) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass. Sez.

U. 22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione).

Sennonché, alle plurime considerazioni attraverso cui la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conformità dell’attività della banca al canone di buona fede, i ricorrenti contrappongono rilievi del tutto generic i, basati sul la «copiosa documentazione» prodottain causa e sugli arresti della giurisprudenza di legittimitàcirca la rilevanza di quel principio in materia di recesso dall’apertura di credito.

E’ da aggiungere che parte ricorrente, nel ricorso e nella memoria, sembra far menzione della legittimità del recesso dal rapporto di conto corrente n. 274/80, non del recesso dall’apertura di credito accesa su tale conto: in realtà, si legge nella sentenza impugnata(pag. 3) che il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del recesso dal contratto di apertura di creditoe il secondo motivo di gravame, come si è visto, investiva questo solo rapporto: la questione ― di fatto ― relativa al recesso dal conto corrente è dunque estranea al thema decidendum devolutoai Giudici di merito ed è conseguentemente nuova in questa sede di legittimità ; come tale essa deve considerarsi inammissibile.

3.3. ― Sono inamm i ssibili, da ultimo, il terzo e il quarto motivo .

Sez.

I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 La Corte di merito ha ritenuto assorbiti i motivi di gravame in cui erano state sollevate questioni circa il ripristino dei rapporti, il risarcimento del danno e la segnalazione alla Centrale dei rischi .

Ebbene, il ricorso per cassazione non può investire profili assorbiti dalla statuizione resa (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Cass. 1 marzo 2007, n. 4804).

4. ― La sorte delle spese del giudizio di legittimità è regolata dal principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18942 R.G. anno 2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoStefano Marchesini; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 965/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 24 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 1. ─ Con sentenza del 21 ottobre 2016 il Tribunale di Verona ha definito il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: giudizio in cui era intervenuto [OSCURATO:PERSONA],fideiussore della società attrice. Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del recesso operato dalla banca da due aperturedi credito, una de lle quali garantit a da ipoteca, e ha in conseguenza disposto il ripristino immediato dei relativi contratti,oltre che dei conti corrent i su cui erano stat e concesse linee di finanziamentoper gli importi di euro 400.000,00 e di euro 70.000,00; ha inoltre disposto che la banca procedesse alla cancellazione delle segnalazioni operate presso la Centrale rischi della Banca d'Italia eha infine condannato la stessa convenuta al risarcimento del danno, liquidato nella complessiva somma di euro 70.000,00. 2. ─ La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e, nella resistenza della società Pegaso e di Ambrosini, la Corte di appello di Venezia ha reso, in data 24 m arzo 2020, pronuncia con cui, in accoglimento del proposto gravame,ha respinto le domande proposte dei confronti della banca. 3. ― Contro la decisione della Corte lagunare Pegaso e Ambrosini hanno notificatoun ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistitocon controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Anche per rendere più agevole la comprensione dei motivi , conviene dar conto, in via di sintesi, del percorso motivazionale della sentenza impugnata. La Corte di appello ha preso anzitutto in considerazi one le condizioni pattuite per le due aperture di credito. Ha osservato: che l’art. 3 dei due contratti prevedeva che l'apertura di credito avesse durata di due anni e che, decorso tale termine, il rapporto si intendeva concesso a tempo indeterminato; che non era stata convenuto alcunché Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 con riguardo al recesso dalle aperture di creditoa tempo determinato divenute, alla scadenza del biennio, a tempo indeterminato; che, in particolare, doveva escludersi che dette aperture di credito restassero assoggettate alla disciplina del recesso per giusta causa di cui all’art. 8, lett. e), dei contratti, il quale regolavaipotesi specifiche di giusta causa di recessoconsistenti nell’inadempimento e in altre specifiche situazioni di pregiudizio alla garanzia patrimoniale, ma nulla diceva «circa la possibilità di recesso ad nutum in caso di superamento del termine originario di due anniche [rimaneva] ― pertanto ― non espressamente disciplinato»; che, in conseguenza, al le aperture di credito a tempo determinato che si fossero convertitein aperture di credito a tempo indeterminato era applicabile l’art. 1845 c.c.(dovendosi qui precisare che la Corte di merito ha intesofar riferimento alla disciplina del recesso di cui al comma 3 del detto articolo);che l'applicazione di tale norma codicistica non poteva ritenersi esclusa : sebbene le parti avessero previsto una particolare disciplina del recesso per giusta causa nel periodo anteriore alla scadenza del termine dell'apertura di credito a tempodeterminato, ovvero del termine minimo dell'apertura di credito a tempo indeterminato, nulla autorizzava a ritenere che le stesse avessero inteso limitare a tali ipotesi il recesso per il caso di apertura di credito divenuta a tempo indeterminato per il decorso dei due anni. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi osservato che il termine di preavviso , assegnato dalla banca, e pari a quaranta giorni , risultava essere superiore a quello di quindici giorni contemplato dal cit. art. 1845 , comma 3, c.c. . Ha spiegato che, una volta ritenuta la possibilità di recesso anche in assenza di giusta causa, l'unica verifica da compiersi in ordine all'eventuale illegittimità del recesso stesso si ricollegava alla violazione delle regole della buona fede, e quindi alla possibilità di individuare, nella fattispecie, gli estremi di un recesso del tutto improvviso ed inopinato, tale da determinare una brutale rottura del rapporto di credito. La Corte di merito ha poi osservato non essere Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 ravvisabili nella condotta della banca elementi tali da indurla a ritenere come contrario a buona fede l'esercizio del diritto di recesso. Sul punto ha rilevato: che il 6 giugno 2012 la banca aveva preannunciato l’esigenza di una rinegoziazione dei termini contrattuali; che era rimasta sostanzialmente incontroversa in causa la circostanza per cui i bilanci della società Pegaso erano costantemente in perdita; che era restato parimenti incontestato il dato della mancata ricostituzione della provvista dell'apertura di credito ipotecaria: circostanza― questa del mancato ripristino della provvista ― che , seppure non valutabile in termini di inadempimento della società, appariva , quantomeno, «significativa della necessità di verificare la concreta operatività di quell'impresa, certamente non essendo usuale che la somma utilizzata non [fosse] mai stata ricostituita»; che il pregresso comportamento della banca valeva ad escludere che il recesso della stessa potesse considerarsi brusco ed inopinato; che infattila missiva del 6 giugno 2012 aveva fatto seguito al costante trend negativo della società alla quale era stata pure richiesta, anni prima, la predisposizione di un piano di rientro; che l'ampiezza del termine assegnato in occasione del recesso, pari a quaranta giorni , valeva «ad evidenziare un comportamento della banca non diretto a porre in difficoltà finanziarie alla società, ma a concederle un ampio periodo di tempo per rientrare dal debito» e valeva comunque ad escludere «una condotta non di buona fede da parte della banca». 2. ― Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1845 c.c.. Si deduce che il contratto intercorso tra le parti individuavale precise condizioni in presenza delle quali la banca potevarecedere dal rapporto non ammettendo il recesso ad nutum. È contestata l'affermazionesecondo cui il recesso delle aperture di credito divenute a tempo indeterminato non sarebbe regolata contrattualmente.Si invoca, sul punto, l’art. 8, lett. e), dei contratti di apertura di credito, ove era previsto che in ogni caso la banca si Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 riservava il diritto di recedere dal contratto qualora il beneficiario del finanziamento non avesse ademp iuto puntualmente alle proprie obbligazioni convenute o qualora si fossero verificate ulteriori situazioni specifiche. Col secondo mezzo i ricorrenti oppongono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.. Deducono gli istanti che non sarebbe presente in atti alc una comunicazione di recesso in relazione all'apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 e che, con riferimento a tale rapporto , la lettera del 6 giugno 2012 non conterrebbe alcuna richiesta di rinegoziazione. Col motivo di ricorso si sottolinea, inoltre, il rilievo che assume, in materia di recesso dall’apertura di credito, l'osservanza dei principi di correttezza e di buona fede. Col terzo motivosi lamenta il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Viene rilevato come l'illegittimità del recesso determini l'obbligo di ripristinare i rapportie come tale illegittimità abbiaprecise conseguenze sul piano risarcitorio. Il quarto motivo pure evoca l’art. 360, n. 3, c.p.c.. Esso è incentrato sugli effetti pregiudizievoli conseguiti alla segnalazione presso la Centrale dei rischi: segnalazione attuatasi per effetto del recesso da reputarsi illegittimo. 3. ― Il ricorso è inammissibile. 3.1. ― Il primo motivo pr eannu ncia, nella rubrica, la violazione o falsa applicazionedell’art. 1845 c.c., ma non è sviluppato in modo coerente con la sua titolazione. Esso consta, infatti, in una censura in fatto sull’interpretazione che la Corte di appello ha fatto delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della definizione della controversia. Il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., ha l’onere, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). La censura che investe l’art. 1845 non è conforme a tale principio. Non può del resto ritenersi che il motivo, al di là della sua rubricazione, abbia validamente introdotto doglianze, afferenti all’attivitàermeneutica della Corte di appello, rispettose dei limiti del sindacato di legittimità.Infatti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). Il motivo in discorso si limita invece a dedurre che l’interpretazione del contrattova condotta secondo i criteri legali (artt. 1363 ss. c.c.), tra cui include quella di cui all’artt. 1370 c.c., senza nulla ulteriormente argomentare in proposito. Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 Il primo motivo è dunque inammissibile. 3.2. ― Tale è anche il secondo mezzo. La deduzione relativa al fatto che in relazione all’apertura di credito sul conto corrente n. 274/80 non sarebbe stata proposta una nuova negoziazione, né comunicato il recesso veicolaquestionedi fatto, che nulla ha a che vedere con la violazione o falsa applicazione dell’art.1375 c.c.: censura, quest’ultima che ― al pari di quella avente ad oggetto l’art. 1845 c.c.― , non risulta svolta nei termini in cui avrebbe dovuto. La doglianza mostra, peraltro, di non con frontarsi con la sentenza impugnata dalla quale si ricava, in sintesi, c he , esclusa l’illegittimità del recesso dall’apertura di credito ipotecaria, doveva ritenersi giustificato anche il recesso dall’apertura di credito in conto corrente n. 274/80(il rapporto su cui era incentrato il secondo motivo di appello: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Per il resto, la Corte di merito non ha per c erto sconfessato i l principio, da ribadirsi nella presente sede,secondo cui il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate(Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; cfr. pure Cass. 21 maggio 1997, n. 4538): la detta Corte ha anzi espressamente riconosciuto che la legittimità del recesso della banca andasse «vagliata alla stregua del parametro della buona fede contrattuale che la legge(art. 1375 c.c.) pone a carico del creditore». Ora, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche (come Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 appunto quella relativa alla buona fede) è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (Cass. Sez. U. 22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione). Sennonché, alle plurime considerazioni attraverso cui la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conformità dell’attività della banca al canone di buona fede, i ricorrenti contrappongono rilievi del tutto generic i, basati sul la «copiosa documentazione» prodottain causa e sugli arresti della giurisprudenza di legittimitàcirca la rilevanza di quel principio in materia di recesso dall’apertura di credito. E’ da aggiungere che parte ricorrente, nel ricorso e nella memoria, sembra far menzione della legittimità del recesso dal rapporto di conto corrente n. 274/80, non del recesso dall’apertura di credito accesa su tale conto: in realtà, si legge nella sentenza impugnata(pag. 3) che il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del recesso dal contratto di apertura di creditoe il secondo motivo di gravame, come si è visto, investiva questo solo rapporto: la questione ― di fatto ― relativa al recesso dal conto corrente è dunque estranea al thema decidendum devolutoai Giudici di merito ed è conseguentemente nuova in questa sede di legittimità ; come tale essa deve considerarsi inammissibile. 3.3. ― Sono inamm i ssibili, da ultimo, il terzo e il quarto motivo . Sez. I–RG 18942/2020 camera di consiglio22.5.2024 La Corte di merito ha ritenuto assorbiti i motivi di gravame in cui erano state sollevate questioni circa il ripristino dei rapporti, il risarcimento del danno e la segnalazione alla Centrale dei rischi . Ebbene, il ricorso per cassazione non può investire profili assorbiti dalla statuizione resa (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. Cass. 1 marzo 2007, n. 4804). 4. ― La sorte delle spese del giudizio di legittimità è regolata dal principio di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen
Sentenza Cassazione n. 18229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris