Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18155/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

017 ORDINANZA sul ricorso 5523/2017 proposto da: Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso -controricorrenti – contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. - intimate - avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 05/01/2017; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, adita in riassunzione dai litisconsorti Dotti, a seguito della cassazione del suo pregresso pronunciamento, ha nuovamente proceduto a liquidare, previa determinazione affidata al CTU, la misura dell'indennità dovuta ai Dotti dal Comune di Latina che aveva espropriato un'area di loro proprietà intendendola destinare alla realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata.

Dichiarando di condividere le risultanze della CTU, che pur aveva formulato in applicazione del metodo analitico-ricostruttivo due distinte ipotesi di calcolo, rimettendo all'officiante il riflesso tema di interpretativo di taglio prettamente giuridico, la Corte d'Appello ha proceduto alla determinazione in parola ritenendo che «l'unico metodo applicabile al fine di determinare il valore del bene sia quello analitico», fondato sul valore di trasformazione del cespite.

Per la cassazione di detta sentenza il Comune di Latina si vale di due motivi di ricorso ai quali replicano gli intimati con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale l'impugnante si duole dell'omessa ed insufficiente motivazione a mezzo del quale la Corte d'Appello, a fronte della duplice rappresentazione operata dal CTU, abbia optato per la seconda di esse, non essendo ricostruibile l'iter RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 logico attraverso cui il decidente è pervenuto a formulare il predetto convincimento, è fondato e merita accoglimento con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

3. La Corte d'Appello, violando l'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. che fa obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo da soddisfare l'obbligo motivazionale gravante sul decidente a mente dell'art. 111 Cost., investita della specifica questione di sciogliere l'interrogativo interpretativo prospettatogli dal proprio consulente, sottoponendole una duplica opzione ricostruttiva che sarebbe stato suo compito discernere attesa la pregnanza giuridica del tema, ha scelto di aderire alla seconda di dette opzioni – riferendo al riguardo che «l'unico metodo applicabile al fine di determinare il valore del bene sia quello analitico ovvero quello del cd.

Valore di trasformazione» – in modo sostanzialmente immotivato giacché al di là delle parole appena riportate, della scelta in tal modo operata essa non ha inteso fornire alcuna giustificazione fondata su una logica, argomentata ed attendibile articolazione motivazionale di cui sia possibile vagliare qui la coerenza e la persuasività.

4. E' perciò appena il caso di ricordare alla luce del diritto vivente corrente in materia – traendo, di conseguenza, l'assunto, che la sentenza impugnata debba essere cassata con restituzione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio – che «in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione» (Cass., Sez.

III, 15/11/2019, n. 29721; Cass., Sez.

V, 20/01/2015, n. del 920; Cass., Sez.

IV, 19/03/2009, n. 6683).

RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022

5. Il secondo motivo, visto l'accoglimento del primo resta assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 5523/2017 proposto da: Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso -controricorrenti – contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. - intimate - avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 05/01/2017; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, adita in riassunzione dai litisconsorti Dotti, a seguito della cassazione del suo pregresso pronunciamento, ha nuovamente proceduto a liquidare, previa determinazione affidata al CTU, la misura dell'indennità dovuta ai Dotti dal Comune di Latina che aveva espropriato un'area di loro proprietà intendendola destinare alla realizzazione di un intervento di edilizia convenzionata. Dichiarando di condividere le risultanze della CTU, che pur aveva formulato in applicazione del metodo analitico-ricostruttivo due distinte ipotesi di calcolo, rimettendo all'officiante il riflesso tema di interpretativo di taglio prettamente giuridico, la Corte d'Appello ha proceduto alla determinazione in parola ritenendo che «l'unico metodo applicabile al fine di determinare il valore del bene sia quello analitico», fondato sul valore di trasformazione del cespite. Per la cassazione di detta sentenza il Comune di Latina si vale di due motivi di ricorso ai quali replicano gli intimati con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale l'impugnante si duole dell'omessa ed insufficiente motivazione a mezzo del quale la Corte d'Appello, a fronte della duplice rappresentazione operata dal CTU, abbia optato per la seconda di esse, non essendo ricostruibile l'iter RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 logico attraverso cui il decidente è pervenuto a formulare il predetto convincimento, è fondato e merita accoglimento con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3. La Corte d'Appello, violando l'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. che fa obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo da soddisfare l'obbligo motivazionale gravante sul decidente a mente dell'art. 111 Cost., investita della specifica questione di sciogliere l'interrogativo interpretativo prospettatogli dal proprio consulente, sottoponendole una duplica opzione ricostruttiva che sarebbe stato suo compito discernere attesa la pregnanza giuridica del tema, ha scelto di aderire alla seconda di dette opzioni – riferendo al riguardo che «l'unico metodo applicabile al fine di determinare il valore del bene sia quello analitico ovvero quello del cd. Valore di trasformazione» – in modo sostanzialmente immotivato giacché al di là delle parole appena riportate, della scelta in tal modo operata essa non ha inteso fornire alcuna giustificazione fondata su una logica, argomentata ed attendibile articolazione motivazionale di cui sia possibile vagliare qui la coerenza e la persuasività. 4. E' perciò appena il caso di ricordare alla luce del diritto vivente corrente in materia – traendo, di conseguenza, l'assunto, che la sentenza impugnata debba essere cassata con restituzione degli atti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio – che «in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione» (Cass., Sez. III, 15/11/2019, n. 29721; Cass., Sez. V, 20/01/2015, n. del 920; Cass., Sez. IV, 19/03/2009, n. 6683). RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5523/2017 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18155/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 5. Il secondo motivo, visto l'accoglimento del primo resta assorbito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 5523/17 Comune di Latina-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 18155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris