CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 27 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13.6.2019 con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed Euro 80,00 di multa. 2. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha motivato il diniego sulla scorta di ben tredici condanne per furto e due per ricettazione riportate dal prevenuto ed ostando quindi all'applicazione il disposto di cui all'art. 131 bis comma 3, cod.pen. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)( Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241 - 01). Del pari manifestamente infondato é il terzo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la recidiva ex art. 99 c.p. alla luce dei precedenti penali dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 genna