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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02423/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore delle parti civili Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 3 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna — inflitta dal Tribunale della stessa città all'esito di rito abbreviato innestatosi su giudizio direttissimo — di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno per avere cagionato lesioni con un'accetta alla cugina [OSCURATO:PERSONA] ed al marito di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il fatto è avvenuto nel cortile dello stabile dove abitano sia l'imputato che le persone offese ed è legato a contrasti sulla disciplina dell'area di parcheggio delle autovetture.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le censure a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. — attiene al vaglio circa la sussistenza degli estremi per riconoscere la scriminante della legittima difesa.

Il ricorrente esordisce ricordando l'esistenza di altri procedimenti penali, sempre legati alla difficile convivenza nello stabile, uno dei quali vedeva imputata anche [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta le argomentazioni della Corte di merito, sviluppate anche a seguito della visione del filmato che ha immortalato la scena in camera di consiglio, e sostiene che la sua presenza nel cortile era legata non già alla volontà di attendere il rientro delle persone offese, ma a quella di aspettare i propri genitori, visto che tutti abitano a quell'indirizzo.

Tale circostanza sarebbe confortata dal fatto che era stato il Palladino ad avvicinarsi all'autovettura dell'imputato e, comunque, sarebbe stato illogico, per il Bonasia, attendere sotto casa per praticare la propria vendetta, quando avrebbe avuto molte altre occasioni per attuare i suoi asseriti intenti eteroaggressivi.

Ancora, le doglianze sono incentrate, contestandola, sulla ricostruzione della Corte distrettuale, laddove ha affermato che era stato Bonasia ad aggredire Palladino, in quanto avrebbe trascurato che quest'ultimo si era avvicinato con fare minaccioso alla vettura dell'imputato.

Dubita altresì il ricorrente delle affermazioni della Corte di appello a proposito del fatto che l'ascia era stata utilizzata a fini offensivi e non meramente dimostrativi.

A sostegno della sua tesi, l'imputato allega al ricorso delle immagini tratte dal filmato di cui si è detto.

Prosegue il ricorso denunziando omessa motivazione sul motivo di appello concernente la non compatibilità tra le lesioni riportate da Palladino e l'ipotesi della loro volontarietà.

Tale non compatibilità sarebbe dimostrata dalle stesse dichiarazioni dell'amico di Palladino, [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato — prosegue il ricorso — si era dovuto difendere quando era subentrata [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva colpito.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il prevenuto sarebbe meritevole perché non si era preventivamente munito dell'ascia che, come risultante dalle dichiarazioni rese dal padre in sede di indagini difensive, questi portava nell'autovettura per lavori di campagna, custodendola sotto il tappetino lato passeggero.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che avversa la ricostruzione del fatto ed il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è inammissibile siccome portatore di una ricostruzione di merito alternativa rispetto a quella della Corte di appello e, soprattutto, sorda all'ampio costrutto dei Giudici di appello.

Questi ultimi, infatti, hanno evinto la ricostruzione fattuale dell'episodio dall'incrocio tra le dichiarazioni delle persone offese, quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] ed i riscontri attuati dalla polizia giudiziaria all'atto del proprio intervento e, soprattutto, dalla visione della formidabile prova costituita dal filmato del sistema di videosorveglianza.

Questultimo aveva consentito di ottenere conferma del narrato delle vittime, lasciando evincere l'atteggiamento immediatamente eteroaggressivo dell'imputato, che aveva fin da subito brandito l'arma verso Palladino.

Ciò ha razionalmente condotto la Corte di merito ad escludere che vi fossero gli estremi per riconoscere l'esimente della legittima difesa, non essendo certo di natura difensiva la condotta del prevenuto ed essendo intervenuta solo successivamente, in costanza dell'aggressione ai danni del marito, la Bruno.

Contestare la portata dimostrativa del filmato che la Corte territoriale ha scritto di avere visionato in camera di consiglio, peraltro allegando singoli fotogrammi a supporto della propria tesi, è un'evidente incursione nel merito che non può trovare alcuno spazio nel giudizio di legittimità.

Peraltro, nello sviluppare la propria tesi, il ricorrente manca di confrontarsi con l'ulteriore argomentazione della Corte distrettuale, che aveva tratto la direzione fortemente aggressiva dell'azione del prevenuto anche dall'atteggiamento tenuto in caserma dopo l'arresto, quando aveva palesato propositi vendicativi nonostante la presenza delle forze dell'ordine.

Di fronte a queste osservazioni, quand'anche la Corte territoriale non avesse risposto al motivo di appello sulla natura delle lesioni, lo sviluppo diacronico degli avvenimenti, così come ricostruito, non può che condurre a ritenere che le lesioni riportate, quand'anche da difesa, siano eziologicannente riferibili all'azione dell'imputato.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, vari principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Non solo.

Come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso, come quello in esame, con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, giacché la Corte di appello — ancorché con riferimento al trattamento sanzionatorio — ha adeguatamente motivato circa il diniego, facendo riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato per incendio e tentata estorsione (reato per cui era stato sottoposto alla custodia in carcere) ed alla smentita che i dati posti a fondamento della richiesta avevano avuto.Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

All'odierna decisione consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il Collegio liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore delle parti civili Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 3 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna — inflitta dal Tribunale della stessa città all'esito di rito abbreviato innestatosi su giudizio direttissimo — di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno per avere cagionato lesioni con un'accetta alla cugina [OSCURATO:PERSONA] ed al marito di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il fatto è avvenuto nel cortile dello stabile dove abitano sia l'imputato che le persone offese ed è legato a contrasti sulla disciplina dell'area di parcheggio delle autovetture. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. — attiene al vaglio circa la sussistenza degli estremi per riconoscere la scriminante della legittima difesa. Il ricorrente esordisce ricordando l'esistenza di altri procedimenti penali, sempre legati alla difficile convivenza nello stabile, uno dei quali vedeva imputata anche [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta le argomentazioni della Corte di merito, sviluppate anche a seguito della visione del filmato che ha immortalato la scena in camera di consiglio, e sostiene che la sua presenza nel cortile era legata non già alla volontà di attendere il rientro delle persone offese, ma a quella di aspettare i propri genitori, visto che tutti abitano a quell'indirizzo. Tale circostanza sarebbe confortata dal fatto che era stato il Palladino ad avvicinarsi all'autovettura dell'imputato e, comunque, sarebbe stato illogico, per il Bonasia, attendere sotto casa per praticare la propria vendetta, quando avrebbe avuto molte altre occasioni per attuare i suoi asseriti intenti eteroaggressivi. Ancora, le doglianze sono incentrate, contestandola, sulla ricostruzione della Corte distrettuale, laddove ha affermato che era stato Bonasia ad aggredire Palladino, in quanto avrebbe trascurato che quest'ultimo si era avvicinato con fare minaccioso alla vettura dell'imputato. Dubita altresì il ricorrente delle affermazioni della Corte di appello a proposito del fatto che l'ascia era stata utilizzata a fini offensivi e non meramente dimostrativi. A sostegno della sua tesi, l'imputato allega al ricorso delle immagini tratte dal filmato di cui si è detto. Prosegue il ricorso denunziando omessa motivazione sul motivo di appello concernente la non compatibilità tra le lesioni riportate da Palladino e l'ipotesi della loro volontarietà. Tale non compatibilità sarebbe dimostrata dalle stesse dichiarazioni dell'amico di Palladino, [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato — prosegue il ricorso — si era dovuto difendere quando era subentrata [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva colpito. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui il prevenuto sarebbe meritevole perché non si era preventivamente munito dell'ascia che, come risultante dalle dichiarazioni rese dal padre in sede di indagini difensive, questi portava nell'autovettura per lavori di campagna, custodendola sotto il tappetino lato passeggero.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che avversa la ricostruzione del fatto ed il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è inammissibile siccome portatore di una ricostruzione di merito alternativa rispetto a quella della Corte di appello e, soprattutto, sorda all'ampio costrutto dei Giudici di appello. Questi ultimi, infatti, hanno evinto la ricostruzione fattuale dell'episodio dall'incrocio tra le dichiarazioni delle persone offese, quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] ed i riscontri attuati dalla polizia giudiziaria all'atto del proprio intervento e, soprattutto, dalla visione della formidabile prova costituita dal filmato del sistema di videosorveglianza. Questultimo aveva consentito di ottenere conferma del narrato delle vittime, lasciando evincere l'atteggiamento immediatamente eteroaggressivo dell'imputato, che aveva fin da subito brandito l'arma verso Palladino. Ciò ha razionalmente condotto la Corte di merito ad escludere che vi fossero gli estremi per riconoscere l'esimente della legittima difesa, non essendo certo di natura difensiva la condotta del prevenuto ed essendo intervenuta solo successivamente, in costanza dell'aggressione ai danni del marito, la Bruno. Contestare la portata dimostrativa del filmato che la Corte territoriale ha scritto di avere visionato in camera di consiglio, peraltro allegando singoli fotogrammi a supporto della propria tesi, è un'evidente incursione nel merito che non può trovare alcuno spazio nel giudizio di legittimità. Peraltro, nello sviluppare la propria tesi, il ricorrente manca di confrontarsi con l'ulteriore argomentazione della Corte distrettuale, che aveva tratto la direzione fortemente aggressiva dell'azione del prevenuto anche dall'atteggiamento tenuto in caserma dopo l'arresto, quando aveva palesato propositi vendicativi nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Di fronte a queste osservazioni, quand'anche la Corte territoriale non avesse risposto al motivo di appello sulla natura delle lesioni, lo sviluppo diacronico degli avvenimenti, così come ricostruito, non può che condurre a ritenere che le lesioni riportate, quand'anche da difesa, siano eziologicannente riferibili all'azione dell'imputato. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, vari principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Non solo. Come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso, come quello in esame, con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, giacché la Corte di appello — ancorché con riferimento al trattamento sanzionatorio — ha adeguatamente motivato circa il diniego, facendo riferimento ai precedenti giudiziari dell'imputato per incendio e tentata estorsione (reato per cui era stato sottoposto alla custodia in carcere) ed alla smentita che i dati posti a fondamento della richiesta avevano avuto.Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'odierna decisione consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il Collegio liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accesso
Sentenza Cassazione n. 02423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris