CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nella parte concernente la revoca dell'indulto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, tra l'altro, l'indulto già concesso ad [OSCURATO:PERSONA], nella misura complessiva di due anni e due mesi di reclusione e 660 euro di multa, in relazione alla sentenze, definitive, emesse dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e dal Tribunale di Melfi nelle rispettive data del 18 novembre 2006 e del 26 gennaio 2009. Secondo il giudice dell'esecuzione sarebbe sopraggiunta, a carico del condannato, sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, relativa a delitti non colposi commessi nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241; e sarebbe stata così integrata la causa di revoca del beneficio, contemplata dall'art. 1, comma 3, della medesima legge. 2. Avverso la statuizione di revoca dell'indulto l'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente osserva che la legge n. 241 del 2006 è entrata in vigore il 1° agosto 2011, mentre i delitti sopraggiunti, menzionati in ordinanza a giustificazione della revoca, risultano commessi nel 2016, sicché il provvedimento di rigore risulterebbe all'evidenza illegittimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel motivare la revoca dell'indulto, per sopravvenienza di condanne rilevanti ex art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, il giudice a quo menziona più titoli, nessuno dei quali tuttavia si riferisce a reati commessi nel quinquennio pertinente, che è quello successivo al 10 agosto 2011. L'ordinanza impugnata è affetta, dunque, da palese violazione di legge. 2. Ciò ne giustifica senz'altro l'annullamento, necessariamente con rinvio, in modo che il giudice competente possa opportunamente riconsiderare la posizione giuridica del condannato, procedendo alla revoca del beneficio solo in caso di rilevazione di reati effettivamente commessi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore dell'atto legislativo di clemenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla revoca dell'indulto con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di