CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32641/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo - con denuncia il vizio di motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. per errata applicazione del principio dell'accertamento della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena (anche in relazione all'aumento per la recidiva) - è privo della necessaria specificità poiché, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, si affida ad enunciati assertivi inidonei a muovere una compiuta critica al provvedimento impugnato (che ha confermato la prima decisione quoad poenam e in relazione alla recidiva, richiamando i precedenti dell'imputato ed evidenziando come il fatto di ponesse nel medesimo alveo del precedente agire illecito, alla luce delle modalità di esso, così indicando gli elementi che in concreto ha ritenuto dimostrativi della accresciuta pericolosità del ricorrente); rilevato che non possono condurre a una diversa statuizione i motivi nuovi presentati nell'interesse del ricorrente in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), il che esime da ulteriori considerazioni; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si stima equo liquidare in euro 1800,00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1800,00, oltre accessori di legge