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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06480/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) e 61, comma 1, n. 5) cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, con condanna alla pena di giustizia.

L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea determinazione della pena e la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Quanto al profilo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) e 61, comma 1, n. 5) cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, con condanna alla pena di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea determinazione della pena e la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al profilo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA]
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