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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06737/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della puntuale motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, fondata sulle circostanze di fatto verificate dagli operanti, idonee ad escludere che il ritardo fosse dovuto a un caso fortuito (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore I Pre idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della puntuale motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la tesi della mancanza di dolo già respinta in sentenza con adeguata motivazione, fondata sulle circostanze di fatto verificate dagli operanti, idonee ad escludere che il ritardo fosse dovuto a un caso fortuito (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore I Pre idente
Sentenza Cassazione n. 06737/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris