CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina del 23 luglio 2020, ha ridotto ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattrocentocinquanta di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, commi primo e terzo, con riferimento all'art. 625, n. 2, prima ipotesi e n. 5, cod. pen. (ten- tato furto pluriaggravato all'interno di abitazione allo scopo di impossessarsi dei beni ivi custoditi e, in particolare, di medaglie e monete preziose). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per l'ingiustificata esclusione della causa di non punibilità della particolare te- nuità del fatto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62, n. 4, cod. pen., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di parti- colare tenuità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso ricono- scimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che correttamente la Corte territoriale ha escluso che il reato in esame rientrasse nei limiti di pena tali da con- sentire l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. Il reato per il quale il Panfilio è stato condannato è un tentato furto pluriaggravato ex artt. 625, nn. 2 e 5, cod. pen. e 99, comma quarto, cod. pen. (recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). Trattandosi di circostanze ad effetto speciale, che de- terminano una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, è preclusa la possi- bilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.). Al riguardo, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal difen- sore, ai fini del calcolo, la riduzione della pena massima prevista per il reato consu- mato per il reato tentato è di un terzo e non di due terzi. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, la Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta, tenuto conto del danneggiamento della porta di ingresso, forzata mediante una tenaglia, e dell'inserimento in una busta di oggetti di valore, tra i quali tre gioielli in oro, alcuni oggetti di argento e medaglie celebrative coniate dalla zecca. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osservato che il danno patrimo- niale, sebbene non quantificabile, non era di speciale tenuità. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rile- vanza economica minima. 3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). i Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce del precedente specifico e degli ulteriori precedenti penali (tra i quali un tentato omicidio). I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto si limi- tano ad obiettare sull'epoca remota dei fatti, non considerando che nella sentenza impugnata è stata legittimamente svolta una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, valorizzando il dato della pluralità dei precedenti penali e della particolare gravità di una delle preg resse condanne. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]