CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente rispetto alle doglianze difensive, in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato tramite il compendio o il richiamo parcellizzato di elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo - che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche e al bilanciamento tra le circostanze - nonché il terzo e il quarto motivo - che lamentano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena irrogata, rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e privi della necessaria specificità, poiché la Corte distrettuale, oltre a rimarcare come la pena base sia stata contenuta nel minimo edittale e gli sia contenuti gli aumenti per la continuazione fallimentare, ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto non solo delle specifiche modalità dell'agire di ciascuno degli imputati e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], dei suoi precedenti; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede indicando elementi passibili di favorevole valutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C