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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 2023

Cassazione n. 38523/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente decisione del 26 ottobre 2021 con cui il / Tribunale di Termini I e ese .v. va condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di et, tds 'Fui 02,4_1-4R (mesi 21 e giorni 10 di reclusion avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte territoriale nella patte In cui i Giudici del merito avevano ritenuto validamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione lamentando la contraddittorietà e la illogicità del provvedimento impugnato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che, mostrando di fare buon governo del principio statuito da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Cfr.

Corte di cassazione, Sez.

I penale, n. 37676 del 3 maggio 2022), la Corte di appello siciliana ha ritenuto pienamente ammissibili ed utilizzabili le spontanee dichiarazioni confessorie dell'imputato in quanto rese da questi nell'ambito dì un procedimento che si è svolto con rito abbreviato ed in quanto versate in un verbale sottoscritto dal Muriella; che il secondo motivo risulta inammissible in quanto affetto da eccessiva genericità posto che con esso il ricorrente si è limitato a censurare la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine ad essa; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente decisione del 26 ottobre 2021 con cui il / Tribunale di Termini I e ese .v. va condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di et, tds 'Fui 02,4_1-4R (mesi 21 e giorni 10 di reclusion avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte territoriale nella patte In cui i Giudici del merito avevano ritenuto validamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione lamentando la contraddittorietà e la illogicità del provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che, mostrando di fare buon governo del principio statuito da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Cfr. Corte di cassazione, Sez. I penale, n. 37676 del 3 maggio 2022), la Corte di appello siciliana ha ritenuto pienamente ammissibili ed utilizzabili le spontanee dichiarazioni confessorie dell'imputato in quanto rese da questi nell'ambito dì un procedimento che si è svolto con rito abbreviato ed in quanto versate in un verbale sottoscritto dal Muriella; che il secondo motivo risulta inammissible in quanto affetto da eccessiva genericità posto che con esso il ricorrente si è limitato a censurare la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine ad essa; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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