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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14638/2026

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Lambertini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1214/2024 depositato il28/3/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta a Banco BPM) proponeva domanda diinsinuazione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(indicato nel prosieguo, per brevità, “Fallimento” o “[OSCURATO:SOCIETA].”) deiseguenti crediti: a) € 1.333.935, in prededuzione ex art. 161, comma 7, l.Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026fall, per le fideiussioni a garanzia delle obbligazioni contratte dalla fallitagarantita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CCL [OSCURATO:PERSONA], rinnovate edescusse mentre era pendente il termine prorogato di cui all’art. 161,comma 6, l.fall.; b) € 10.351.516,60, per saldo creditorio dei conticorrente nn. 1621 e 23212.1.1 All’ esito dell’udienza di verifica il [OSCURATO:PERSONA], in conformità conle conclusioni del curatore, ammetteva il credito di € 1.333.935, incollocazione chirografaria, ed escludeva il restante credito per saldonegativo relativo ai conti corrente n. 1621 e 23212.2.

Il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione allo stato passivo propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.1 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto: i) secondo lagiurisprudenza della Corte di Cassazione gli atti legalmente compiuti dacui gemmano i crediti prededucibili devono essere coerenti con il tipo diconcordato e funzionali alla conservazione del patrimonio; ii) il decreto delGiudice Delegato del 4/3/2020 di proroga della durata delle garanzie si eralimitato solo a modificare un elemento accidentale del contratto difideiussione, protraendo il termine scadenza, ma non aveva creato “unanuova obbligazione”; iii) il diritto di credito, derivante dall’escussione dellegaranzie fideiussorie, era, quindi, sorto per effetto dell’(originario) atto diconcessione delle garanzie, posto in essere prima della domanda ex art.161 l.fall., incidendo l’escussione delle garanzie in pendenza di proceduraconcorsuale soltanto sull’esigibilità del credito nei confronti del debitoregarantito; iv) i documenti contrattuali prodotti riguardavano solo laregolamentazione del contratto di conto corrente, non anche le aperture dicredito, gli affidamenti e le anticipazioni ed in particolare il contratto indata 1/2/2019 relativo al servizio finanziamenti commerciali estero.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso,illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 161, comma 7, e 111 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: la ricorrente lamenta che il Tribunale di Vercelli abbiaerroneamente escluso la prededuzione del credito ammesso, che traevaorigine dal pagamento effettuato ai creditori, i quali avevano escusso lefideiussioni successivamente alla proroga della loro validità, autorizzata,dopo l’iscrizione al registro delle imprese della domanda di concordatopreventivo con riserva, dal Tribunale previa acquisizione del parerefavorevole dei [OSCURATO:PERSONA].

La prededuzione, ai sensi dell'art.161, comma 7, l. fall., è un effetto automatico per i crediti derivanti da"atti legalmente compiuti" e tra questi rientrano, alternativamente, gli attidi ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinariaamministrazione autorizzati dal Tribunale.1.1 Assume la ricorrente l’irrilevanza della distinzione tra atto di ordinariaamministrazione ed atto di straordinaria amministrazione, posto che ilTribunale aveva espressamente autorizzato la debitrice, ai sensi dell’art.161, comma 7, l. fall., ad estendere il periodo di efficacia delle garanzierilevando l’insussistenza di ragioni di pregiudizio per la massa dei creditorie «che anzi il mancato rinnovo delle garanzie assicurative di cui all’istanzapotrebbe determinare nei contraenti non più garantiti la volontà dirisolvere i contratti, con conseguente perdita dell’incasso del saldo relativoagli ordini delle macchine e svilimento di un attivo, certamenteapprezzabile soprattutto nella prospettiva di un concordato in continuità».1.2 Afferma, infine, che poiché l’escussione si colloca nel periodo diestensione della garanzia stipulata, nell’ambito di un “concordato conriserva”, a fronte di autorizzazione del Tribunale di Vercelli, il credito nonpuò che rivestire il carattere della prededucibilità ex art. 161, comma 7, l.fall, a nulla rilevando che l’originario contratto - che in assenza di prorogaNumero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026autorizzata sarebbe venuto meno - abbia genesi anteriore alla proceduraconcordataria.2.

Il motivo è fondato.2.1 L’art. 161, comma 7, l. fall. prevede: «dopo il deposito del ricorso efino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli attiurgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione deltribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire ilparere del commissario giudiziale, se nominato.

Nello stesso periodo e adecorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti diordinaria amministrazione.

I crediti di terzi eventualmente sorti per effettodegli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensidell'articolo 111».2.2 La giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare questadisposizione, ha affermato che «dopo la presentazione di una domanda diconcordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.,l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione deltribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazionedell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterioprevisto dall'art. 167 l. fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o distraordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità apregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità disoddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamentedell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendoquindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinariaamministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano,invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una proceduraconcorsuale.

Per valutare la natura di ordinaria o straordinariaamministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo lapresentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, aisensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., è necessario che siano state forniteNumero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitoreintende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveliidoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essereconsiderato come di straordinaria amministrazione» (cfr. Cass.14713/2019 e anche Cass., Sez.

U., n. 42093/2021).2.3 L’impugnato decreto non si è confrontato con i suesposti principi (purrichiamati nella motivazione del provvedimento), in quanto ha escluso chele proroghe dell’efficacia delle fideiussioni scadute a garanziadell’esecuzione delle obbligazioni contratte dalla società con terzi (sitrattava di acconti versati dai clienti in esecuzione dei contratti difornitura), pacificamente concesse dopo la proposizione della domanda diconcordato preventivo con l’autorizzazione del Tribunale, costituisseronuove ed autonome obbligazioni, in quanto si saldavano con lepreesistenti fideiussioni, rilasciate ante concordato, venendosi a modificaresolo un elemento accidentale del contratto.2.5 Ed in ciò si annida l’errore compiuto dal Tribunale; quando il terminefissato per la vigenza della garanzia fideiussoria viene a scadere, la suaproroga, se non preventivamente regolamentata con meccanismiautomatici ma frutto di specifica volontà delle parti, non può che dar luogoa un nuovo contratto.2.6 Se il rinnovo, come nel caso di specie, avviene in pendenza deltermine per il deposito della proposta concordataria ex art. 161, comma 6,l. fall. con l’autorizzazione del Tribunale (che nel caso di specie haqualificato espressamente l’atto come di straordinaria amministrazione), icrediti di regresso, generatisi per effetto delle escussioni della garanzia(pacificamente avvenute in costanza della procedura concordataria conriserva), sono prededucibili, concorrendo tutte le condizioni specificate daiprincipi giurisprudenziali sopra passati in rassegna.3.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., costituito, con riferimento al conto corrente n. 1621, dall’Accordodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si accollava il debito di € 1.521.718inizialmente in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e,relativamente al conto corrente n. 23212, oltre che dalle operazioni dianticipazione erogate nel corso del 2019 (su cui si è pronunciato ilTribunale accertando la mancata prova del rapporto fondativo del credito)anche nell’escussione da parte dei beneficiari di tre garanzie rilasciate daBBPM nell’interesse di Cerutti (diverse da quelle rinnovate nel corso dellaprocedura concordataria oggetto della diversa pretesa creditoriaprededucibile).3.1 Afferma il Tribunale: «La ricorrente chiede d’essere ammessa allostato passivo per € 10.351.516,60 in via chirografaria per saldi creditoridei conti correnti nn. 1621 e 23212, quest’ultimo al netto dell’addebitodella garanzia escussa CCL Label LDT.

Ritiene di aver fornito ladocumentazione sufficiente a dimostrare il credito, ossia: estratti contocompleti con riassunti scalari, lettere contratto, richieste di anticipo eaddebiti alla scadenza sul c/c, oltre agli e/c con certificazione ex art. 50TUB in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

Come ha rilevatoil Fallimento – e il fatto è rimasto incontestato nella memoria di replicadella ricorrente (in particolare prime due righe del par. 2.9) – i documenticontrattuali prodotti riguardano solo la regolamentazione del contratto diconto corrente, non anche le aperture di credito, affidamenti eanticipazioni».3.2 Il decreto si è uniformato all’orientamento di questa Corte secondo ilquale gli estratti integrali del conto, attenendo all’evoluzione della suadurata e dunque alla corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisceil saldo a debito del correntista, concernono un tema successivo,affrontabile solo ove sia dimostrata o non contestata la fonte contrattualeoriginaria del rapporto (cfr. Cass. n. 1702/2025, 28975/2024 e33724/2022).Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/20263.3.

Dunque, anche gli asseriti crediti che la ricorrente sostiene esserestati trascurati in realtà sono stati esaminati, laddove il Tribunale haevidenziato la mancata produzione dei titoli fondativi degli stessi.4.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo l’impugnato decretodeve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli indiversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principigiurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e anche per la liquidazionedelle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo,cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causaal Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cui demanda anche laliquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lambertini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1214/2024 depositato il28/3/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta a Banco BPM) proponeva domanda diinsinuazione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(indicato nel prosieguo, per brevità, “Fallimento” o “[OSCURATO:SOCIETA].”) deiseguenti crediti: a) € 1.333.935, in prededuzione ex art. 161, comma 7, l.Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026fall, per le fideiussioni a garanzia delle obbligazioni contratte dalla fallitagarantita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CCL [OSCURATO:PERSONA], rinnovate edescusse mentre era pendente il termine prorogato di cui all’art. 161,comma 6, l.fall.; b) € 10.351.516,60, per saldo creditorio dei conticorrente nn. 1621 e 23212.1.1 All’ esito dell’udienza di verifica il [OSCURATO:PERSONA], in conformità conle conclusioni del curatore, ammetteva il credito di € 1.333.935, incollocazione chirografaria, ed escludeva il restante credito per saldonegativo relativo ai conti corrente n. 1621 e 23212.2. Il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione allo stato passivo propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.1 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto: i) secondo lagiurisprudenza della Corte di Cassazione gli atti legalmente compiuti dacui gemmano i crediti prededucibili devono essere coerenti con il tipo diconcordato e funzionali alla conservazione del patrimonio; ii) il decreto delGiudice Delegato del 4/3/2020 di proroga della durata delle garanzie si eralimitato solo a modificare un elemento accidentale del contratto difideiussione, protraendo il termine scadenza, ma non aveva creato “unanuova obbligazione”; iii) il diritto di credito, derivante dall’escussione dellegaranzie fideiussorie, era, quindi, sorto per effetto dell’(originario) atto diconcessione delle garanzie, posto in essere prima della domanda ex art.161 l.fall., incidendo l’escussione delle garanzie in pendenza di proceduraconcorsuale soltanto sull’esigibilità del credito nei confronti del debitoregarantito; iv) i documenti contrattuali prodotti riguardavano solo laregolamentazione del contratto di conto corrente, non anche le aperture dicredito, gli affidamenti e le anticipazioni ed in particolare il contratto indata 1/2/2019 relativo al servizio finanziamenti commerciali estero.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di due motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso,illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 161, comma 7, e 111 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: la ricorrente lamenta che il Tribunale di Vercelli abbiaerroneamente escluso la prededuzione del credito ammesso, che traevaorigine dal pagamento effettuato ai creditori, i quali avevano escusso lefideiussioni successivamente alla proroga della loro validità, autorizzata,dopo l’iscrizione al registro delle imprese della domanda di concordatopreventivo con riserva, dal Tribunale previa acquisizione del parerefavorevole dei [OSCURATO:PERSONA]. La prededuzione, ai sensi dell'art.161, comma 7, l. fall., è un effetto automatico per i crediti derivanti da"atti legalmente compiuti" e tra questi rientrano, alternativamente, gli attidi ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinariaamministrazione autorizzati dal Tribunale.1.1 Assume la ricorrente l’irrilevanza della distinzione tra atto di ordinariaamministrazione ed atto di straordinaria amministrazione, posto che ilTribunale aveva espressamente autorizzato la debitrice, ai sensi dell’art.161, comma 7, l. fall., ad estendere il periodo di efficacia delle garanzierilevando l’insussistenza di ragioni di pregiudizio per la massa dei creditorie «che anzi il mancato rinnovo delle garanzie assicurative di cui all’istanzapotrebbe determinare nei contraenti non più garantiti la volontà dirisolvere i contratti, con conseguente perdita dell’incasso del saldo relativoagli ordini delle macchine e svilimento di un attivo, certamenteapprezzabile soprattutto nella prospettiva di un concordato in continuità».1.2 Afferma, infine, che poiché l’escussione si colloca nel periodo diestensione della garanzia stipulata, nell’ambito di un “concordato conriserva”, a fronte di autorizzazione del Tribunale di Vercelli, il credito nonpuò che rivestire il carattere della prededucibilità ex art. 161, comma 7, l.fall, a nulla rilevando che l’originario contratto - che in assenza di prorogaNumero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026autorizzata sarebbe venuto meno - abbia genesi anteriore alla proceduraconcordataria.2. Il motivo è fondato.2.1 L’art. 161, comma 7, l. fall. prevede: «dopo il deposito del ricorso efino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli attiurgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione deltribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire ilparere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e adecorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti diordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effettodegli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensidell'articolo 111».2.2 La giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare questadisposizione, ha affermato che «dopo la presentazione di una domanda diconcordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.,l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione deltribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazionedell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterioprevisto dall'art. 167 l. fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o distraordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità apregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità disoddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamentedell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendoquindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinariaamministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano,invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una proceduraconcorsuale. Per valutare la natura di ordinaria o straordinariaamministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo lapresentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, aisensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., è necessario che siano state forniteNumero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitoreintende presentare, sicché in difetto di tali elementi, l'atto che si riveliidoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essereconsiderato come di straordinaria amministrazione» (cfr. Cass.14713/2019 e anche Cass., Sez. U., n. 42093/2021).2.3 L’impugnato decreto non si è confrontato con i suesposti principi (purrichiamati nella motivazione del provvedimento), in quanto ha escluso chele proroghe dell’efficacia delle fideiussioni scadute a garanziadell’esecuzione delle obbligazioni contratte dalla società con terzi (sitrattava di acconti versati dai clienti in esecuzione dei contratti difornitura), pacificamente concesse dopo la proposizione della domanda diconcordato preventivo con l’autorizzazione del Tribunale, costituisseronuove ed autonome obbligazioni, in quanto si saldavano con lepreesistenti fideiussioni, rilasciate ante concordato, venendosi a modificaresolo un elemento accidentale del contratto.2.5 Ed in ciò si annida l’errore compiuto dal Tribunale; quando il terminefissato per la vigenza della garanzia fideiussoria viene a scadere, la suaproroga, se non preventivamente regolamentata con meccanismiautomatici ma frutto di specifica volontà delle parti, non può che dar luogoa un nuovo contratto.2.6 Se il rinnovo, come nel caso di specie, avviene in pendenza deltermine per il deposito della proposta concordataria ex art. 161, comma 6,l. fall. con l’autorizzazione del Tribunale (che nel caso di specie haqualificato espressamente l’atto come di straordinaria amministrazione), icrediti di regresso, generatisi per effetto delle escussioni della garanzia(pacificamente avvenute in costanza della procedura concordataria conriserva), sono prededucibili, concorrendo tutte le condizioni specificate daiprincipi giurisprudenziali sopra passati in rassegna.3. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., costituito, con riferimento al conto corrente n. 1621, dall’Accordodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si accollava il debito di € 1.521.718inizialmente in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e,relativamente al conto corrente n. 23212, oltre che dalle operazioni dianticipazione erogate nel corso del 2019 (su cui si è pronunciato ilTribunale accertando la mancata prova del rapporto fondativo del credito)anche nell’escussione da parte dei beneficiari di tre garanzie rilasciate daBBPM nell’interesse di Cerutti (diverse da quelle rinnovate nel corso dellaprocedura concordataria oggetto della diversa pretesa creditoriaprededucibile).3.1 Afferma il Tribunale: «La ricorrente chiede d’essere ammessa allostato passivo per € 10.351.516,60 in via chirografaria per saldi creditoridei conti correnti nn. 1621 e 23212, quest’ultimo al netto dell’addebitodella garanzia escussa CCL Label LDT. Ritiene di aver fornito ladocumentazione sufficiente a dimostrare il credito, ossia: estratti contocompleti con riassunti scalari, lettere contratto, richieste di anticipo eaddebiti alla scadenza sul c/c, oltre agli e/c con certificazione ex art. 50TUB in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. Come ha rilevatoil Fallimento – e il fatto è rimasto incontestato nella memoria di replicadella ricorrente (in particolare prime due righe del par. 2.9) – i documenticontrattuali prodotti riguardano solo la regolamentazione del contratto diconto corrente, non anche le aperture di credito, affidamenti eanticipazioni».3.2 Il decreto si è uniformato all’orientamento di questa Corte secondo ilquale gli estratti integrali del conto, attenendo all’evoluzione della suadurata e dunque alla corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisceil saldo a debito del correntista, concernono un tema successivo,affrontabile solo ove sia dimostrata o non contestata la fonte contrattualeoriginaria del rapporto (cfr. Cass. n. 1702/2025, 28975/2024 e33724/2022).Numero registro generale 10277/2024Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 14638/2026Data pubblicazione 18/05/20263.3. Dunque, anche gli asseriti crediti che la ricorrente sostiene esserestati trascurati in realtà sono stati esaminati, laddove il Tribunale haevidenziato la mancata produzione dei titoli fondativi degli stessi.4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo l’impugnato decretodeve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli indiversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principigiurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e anche per la liquidazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo,cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causaal Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cui demanda anche laliquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il Presidente