CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 44520/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di MESSINA-0.912_4.um_aire_pan udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente presentato in data 22 marzo 2022, posto che la sentenza impugnata, pronunciata all'udienza del 21 dicembre 2021, indicava per il deposito il termine di 45 giorni ed è stata tempestivamente depositata, sicché il primo giorno utile per l'impugnazione cadeva il 5 febbraio 2022 (giorno feriale) - vale a dire, secondo il consolidato orientamento interpretativo, il giorno successivo a quello finale previsto per il deposito della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283273; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721) - ed il termine di legge di quarantacinque giorni è pertanto scaduto il successivo 21 marzo (giorno parimenti feriale); Rilevato che può dunque procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 202