Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37026/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18288_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, da illustrarsi congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., ed il correlato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza della predetta causa di non punibilità (in sintesi, si duole la difesa della ricorrente per essere stata negata l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. a fronte di una condotta del tutto inoffensiva, quale la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, e per non aver affidato i compiti ai lavoratori dipendenti senza tener conto delle condizioni e delle capacità in rapporto alla salute ed alla sicurezza; ritrascritto integralmente il disposto dell'art. 131-bis, cod. pen., la difesa sostiene che il fatto avrebbe consentito l'applicazione di tale causa di non punibilità, avendo anche ottemperato la ricorrente alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza); ritenuto che entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili sia perché riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di questa Corte, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito e, comunque, perché manifestamente infondati, in quanto inerenti ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato dal giudice con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, in cui, dopo aver proceduto alla ricostruzione fattuale, si chiariscono le ragioni della configurabilità dei reati contestati sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, dando atto anche dell'intervenuto adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, non seguite tuttavia dal pagamento dell'oblazione determinata ex lege, con conseguente impossibilità di beneficiare dalla causa estintiva di cui al d.

Igs. n 758 del 1994, comunque valutandosi tale avvenuto adempimento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto, peraltro, che il riconoscimento della causa di non punibilità - oltre a non essere stato oggetto di richiesta difensiva in sede di merito (che aveva concluso unicamente per l'assoluzione con formula dubitativa e, in subordine, per la condanna al minimo della pena con concessione dei benefici di legge), ciò che rende privo di pregio il dedotto vizio di motivazione, non essendo stato investito il giudice di tale richiesta, donde non può configurarsi un'omessa motivazione su un profilo non dedotto, atteso che un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione - si appalesa(va) all'evidenza comunque non concedibile, non potendo certo la condotta essere ritenuta di modesta offensività, trattandosi di inadempimento di obblighi di fondamentale importanza a tutela della salute dei lavoratori, non potendo certamente la mancata nomina del medico competente e l'aver affidato compiti ai dipendenti senza tener conto delle condizioni e capacità degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, ex se, come condotte connotate da particolare tenuità, in assenza di indici fattuali valutabili pro reo che consentissero di sussumere tali condotte nell'alveo dell'art. 131-bis, cod. pen., essendo peraltro il comportamento successivo (avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, non seguito dal pagamento dell'oblazione) già stato valutato ai fini dell'art. 62-bis, cod. pen., non potendo valere tale comportamento susseguente ex art. 131-bis, cod. pen. a qualificare il fatto come di particolare tenuità, essendosi infatti affermato da questa Corte che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18288_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, da illustrarsi congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., ed il correlato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza della predetta causa di non punibilità (in sintesi, si duole la difesa della ricorrente per essere stata negata l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. a fronte di una condotta del tutto inoffensiva, quale la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, e per non aver affidato i compiti ai lavoratori dipendenti senza tener conto delle condizioni e delle capacità in rapporto alla salute ed alla sicurezza; ritrascritto integralmente il disposto dell'art. 131-bis, cod. pen., la difesa sostiene che il fatto avrebbe consentito l'applicazione di tale causa di non punibilità, avendo anche ottemperato la ricorrente alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza); ritenuto che entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili sia perché riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di questa Corte, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito e, comunque, perché manifestamente infondati, in quanto inerenti ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato dal giudice con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, in cui, dopo aver proceduto alla ricostruzione fattuale, si chiariscono le ragioni della configurabilità dei reati contestati sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, dando atto anche dell'intervenuto adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, non seguite tuttavia dal pagamento dell'oblazione determinata ex lege, con conseguente impossibilità di beneficiare dalla causa estintiva di cui al d. Igs. n 758 del 1994, comunque valutandosi tale avvenuto adempimento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto, peraltro, che il riconoscimento della causa di non punibilità - oltre a non essere stato oggetto di richiesta difensiva in sede di merito (che aveva concluso unicamente per l'assoluzione con formula dubitativa e, in subordine, per la condanna al minimo della pena con concessione dei benefici di legge), ciò che rende privo di pregio il dedotto vizio di motivazione, non essendo stato investito il giudice di tale richiesta, donde non può configurarsi un'omessa motivazione su un profilo non dedotto, atteso che un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione - si appalesa(va) all'evidenza comunque non concedibile, non potendo certo la condotta essere ritenuta di modesta offensività, trattandosi di inadempimento di obblighi di fondamentale importanza a tutela della salute dei lavoratori, non potendo certamente la mancata nomina del medico competente e l'aver affidato compiti ai dipendenti senza tener conto delle condizioni e capacità degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, ex se, come condotte connotate da particolare tenuità, in assenza di indici fattuali valutabili pro reo che consentissero di sussumere tali condotte nell'alveo dell'art. 131-bis, cod. pen., essendo peraltro il comportamento successivo (avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, non seguito dal pagamento dell'oblazione) già stato valutato ai fini dell'art. 62-bis, cod. pen., non potendo valere tale comportamento susseguente ex art. 131-bis, cod. pen. a qualificare il fatto come di particolare tenuità, essendosi infatti affermato da questa Corte che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 37026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris