CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 09607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche (primo motivo) e alla commisurazione della pena base (secondo motivo), è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - per un verso, ha ribadito l'impossibilità di un più favorevole giudizio ex art. 69 cod. pen. in relazione sia ai precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato, sia alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto, e, per altro verso, in accoglimento del motivo di appello, ha sensibilmente ridotto la pena base a un anno e tre mesi di reclusione e 2.100 euro di multa, pena ritenuta equa e congrua all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato come emerge dagli indicati precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.