CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’imputatoGucciardo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/04/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza delTribunale di Sciacca del 04/07/2024, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degliartt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., rideterminava la pena nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa,confermando nel resto la sentenza appellata e condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone distinti ricorsi il difensore difiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo sideducono i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, lamenta il ricorrente, facendo ampio richiamo alla giurisprudenzaformatasi in punto di applicazione della recidiva, come la Corte di appello non abbiaesaminato la questione dedotta e non si sia confrontata con le allegazioni difensive,rendendo sul punto una motivazione apparente.2.2. Con secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di cui all’art. 606, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando ilmancato esame, da parte della Corte di appello, dei motivi aggiunti con cui ci si doleva, inmodo specifico, della sproporzione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.Il ricorrente deduce, inoltre, non esservi prova della condotta contestata, avendo laCorte territoriale fondato il ragionamento sulla esistenza di precedenti penali, nonconsiderando che il danno e il profitto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenzaimpugnata, risultavano di modesto valore.La motivazione viene quindi censurata siccome generica e stereotipata, e dunqueapparente, oltre che illogica e contraddittoria.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello confermato acriticamente la decisione delprimo giudice con affermazioni prive di supporto probatorio e fondate su ‘presunzionicongetturali’, non valutando e non considerando la contraddittorietà delle dichiarazioni resedalla coimputata.La Corte territoriale avrebbe operato, a parere del ricorrente, una valutazione selettivae strumentale di tali dichiarazioni, per cui la motivazione conseguente risulterebbemanifestamente illogica.Lamenta vieppiù la mancata valutazione delle prove favorevoli all’imputato, essendostato il loro apprezzamento operato con motivazione stereotipata ed apodittica, senzaconfrontarsi con le specifiche doglianze articolate in appello e nei motivi aggiunti.3. Con ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con primo motivo sideducono i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, lamenta il ricorrente, facendo ampio richiamo alla giurisprudenzaformatasi in punto di applicazione della recidiva, come la Corte di appello non abbiaesaminato la questione dedotta e non si sia confrontata con le allegazioni difensive,rendendo sul punto una motivazione meramente apparente.3.1. Con secondo motivo il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., lamentando lamancata valutazione delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato, che hanno anche inconcreto facilitato l’accertamento dei reati contestati.La motivazione viene quindi censurata siccome mancante anche in relazione aldiscostamento della pena dal minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché sostenuti da motivi aspecifici e in partenon consentiti, in quanto non previamente devoluti alla cognizione del giudice di appello.2. Con riguardo al ricorso proposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsianzitutto come risultino motivi non consentiti, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen., in quanto non dedotti coi motivi di appello, quelli che ineriscono al diniego delleInvero, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] solo nei motivi aggiunti all’appello ha chiesto ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva, mentrein appello i motivi dedotti riguardavano esclusivamente i punti relativi alla affermazione dipenale responsabilità (motivo n. 1) ed al trattamento sanzionatorio (motivo n. 2). Né ilperimetro della cognizione devoluta al giudice di appello può ritenersi ampliato dallapresentazione, in quella sede, di motivi aggiunti.Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia diimpugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppoo migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sonoammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridicodiverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predettopetitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini perl'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01; Sez. 6,n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2,n. 53630 del 17/11/201, Braidic, Rv.268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 - 01).Di talché il motivo inerente alla configurabilità della recidiva e quello con cui si censurala mancata concessione di attenuanti generiche costituiscono punti autonomi della decisionee, pertanto, se l'appello originario ha avuto riguardo, come nella specie, ad altri aspetti deltrattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficientemotivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva o di attenuanti generiche(Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 – 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286729 - 01).2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] ed alresiduo profilo, unico scrutinabile per quanto sopra esposto, relativo al trattamentosanzionatorio, lo stesso risulta aspecifico e meramente reiterativo.La motivazione, contrariamente a quanto assunto in ricorso, risulta non meramenteapparente, bensì puntuale, compiuta e logica (vds. pag. 4 della sentenza impugnata), edancorata, per giustificare il discostamento dal minimo edittale, alla esistenza di plurimiprecedenti penali anche specifici ed alla gravità del danno e del profitto.2.2. Anche il terzo motivo risulta aspecifico, non confrontandosi con la motivazioneaddotta e con la conforme ricostruzione del fatto operata nel doppio grado di giudizio, in cuila attribuzione della condotta contestata all’[OSCURATO:PERSONA] fonda su elementi probatori diversidalle dichiarazioni della coimputata (pag. 12 sentenza di primo grado; pagg. 3 e 4 dellasentenza impugnata).3. Quanto al ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risultagenerico e meramente reiterativo della doglianza avanzata in appello. Peraltro, lo stessomotivo di appello risultava sul punto formulato in modo aspecifico, limitandosi a dedurre chela recidiva andava esclusa in ragione della facoltatività della stessa, con genericaallegazione del riferimento alla gravità del fatto ed al comportamento processuale tenuto(pagg. 9 e 10 dell’atto di appello), a fronte di una specifica e puntuale motivazione nellasentenza di primo grado (pag. 13 sentenza).3.1. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla omessavalutazione delle dichiarazioni spontanee, risulta aspecifico e meramente reiterativo: alriguardo, invero, la Corte di appello ha esposto, con motivazione esaustiva e logica, leragioni del diniego, dando rilievo assorbente agli elementi negativi ostativi (pag. 3 dellasentenza impugnata).Secondo orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede dilegittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniegodel giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 -01).4. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo allanatura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11140/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Sent. n. sez. 141/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SIMONETTA COLELLA R.G.N. 38456/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’imputatoGucciardo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/04/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza delTribunale di Sciacca del 04/07/2024, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degliartt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., rideterminava la pena nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa,confermando nel resto la sentenza appellata e condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone distinti ricorsi il difensore difiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo sideducono i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, lamenta il ricorrente, facendo ampio richiamo alla giurisprudenzaformatasi in punto di applicazione della recidiva, come la Corte di appello non abbiaesaminato la questione dedotta e non si sia confrontata con le allegazioni difensive,rendendo sul punto una motivazione apparente.2.2. Con secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di cui all’art. 606, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando ilmancato esame, da parte della Corte di appello, dei motivi aggiunti con cui ci si doleva, inmodo specifico, della sproporzione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.Il ricorrente deduce, inoltre, non esservi prova della condotta contestata, avendo laCorte territoriale fondato il ragionamento sulla esistenza di precedenti penali, nonconsiderando che il danno e il profitto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenzaimpugnata, risultavano di modesto valore.La motivazione viene quindi censurata siccome generica e stereotipata, e dunqueapparente, oltre che illogica e contraddittoria.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello confermato acriticamente la decisione delprimo giudice con affermazioni prive di supporto probatorio e fondate su ‘presunzionicongetturali’, non valutando e non considerando la contraddittorietà delle dichiarazioni resedalla coimputata.La Corte territoriale avrebbe operato, a parere del ricorrente, una valutazione selettivae strumentale di tali dichiarazioni, per cui la motivazione conseguente risulterebbemanifestamente illogica.Lamenta vieppiù la mancata valutazione delle prove favorevoli all’imputato, essendostato il loro apprezzamento operato con motivazione stereotipata ed apodittica, senzaconfrontarsi con le specifiche doglianze articolate in appello e nei motivi aggiunti.3. Con ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con primo motivo sideducono i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 99, comma quarto, cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, lamenta il ricorrente, facendo ampio richiamo alla giurisprudenzaformatasi in punto di applicazione della recidiva, come la Corte di appello non abbiaesaminato la questione dedotta e non si sia confrontata con le allegazioni difensive,rendendo sul punto una motivazione meramente apparente.3.1. Con secondo motivo il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., lamentando lamancata valutazione delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato, che hanno anche inconcreto facilitato l’accertamento dei reati contestati.La motivazione viene quindi censurata siccome mancante anche in relazione aldiscostamento della pena dal minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché sostenuti da motivi aspecifici e in partenon consentiti, in quanto non previamente devoluti alla cognizione del giudice di appello.2. Con riguardo al ricorso proposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsianzitutto come risultino motivi non consentiti, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen., in quanto non dedotti coi motivi di appello, quelli che ineriscono al diniego delleInvero, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] solo nei motivi aggiunti all’appello ha chiesto ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la esclusione della recidiva, mentrein appello i motivi dedotti riguardavano esclusivamente i punti relativi alla affermazione dipenale responsabilità (motivo n. 1) ed al trattamento sanzionatorio (motivo n. 2). Né ilperimetro della cognizione devoluta al giudice di appello può ritenersi ampliato dallapresentazione, in quella sede, di motivi aggiunti.Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia diimpugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite delnecessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppoo migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sonoammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridicodiverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predettopetitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini perl'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01; Sez. 6,n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2,n. 53630 del 17/11/201, Braidic, Rv.268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 - 01).Di talché il motivo inerente alla configurabilità della recidiva e quello con cui si censurala mancata concessione di attenuanti generiche costituiscono punti autonomi della decisionee, pertanto, se l'appello originario ha avuto riguardo, come nella specie, ad altri aspetti deltrattamento sanzionatorio, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficientemotivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva o di attenuanti generiche(Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 – 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286729 - 01).2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] ed alresiduo profilo, unico scrutinabile per quanto sopra esposto, relativo al trattamentosanzionatorio, lo stesso risulta aspecifico e meramente reiterativo.La motivazione, contrariamente a quanto assunto in ricorso, risulta non meramenteapparente, bensì puntuale, compiuta e logica (vds. pag. 4 della sentenza impugnata), edancorata, per giustificare il discostamento dal minimo edittale, alla esistenza di plurimiprecedenti penali anche specifici ed alla gravità del danno e del profitto.2.2. Anche il terzo motivo risulta aspecifico, non confrontandosi con la motivazioneaddotta e con la conforme ricostruzione del fatto operata nel doppio grado di giudizio, in cuila attribuzione della condotta contestata all’[OSCURATO:PERSONA] fonda su elementi probatori diversidalle dichiarazioni della coimputata (pag. 12 sentenza di primo grado; pagg. 3 e 4 dellasentenza impugnata).3. Quanto al ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo risultagenerico e meramente reiterativo della doglianza avanzata in appello. Peraltro, lo stessomotivo di appello risultava sul punto formulato in modo aspecifico, limitandosi a dedurre chela recidiva andava esclusa in ragione della facoltatività della stessa, con genericaallegazione del riferimento alla gravità del fatto ed al comportamento processuale tenuto(pagg. 9 e 10 dell’atto di appello), a fronte di una specifica e puntuale motivazione nellasentenza di primo grado (pag. 13 sentenza).3.1. Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla omessavalutazione delle dichiarazioni spontanee, risulta aspecifico e meramente reiterativo: alriguardo, invero, la Corte di appello ha esposto, con motivazione esaustiva e logica, leragioni del diniego, dando rilievo assorbente agli elementi negativi ostativi (pag. 3 dellasentenza impugnata).Secondo orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente damanifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede dilegittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniegodel giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 -01).4. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo allanatura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente