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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44550/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA\dato avviso alle aar- iti. \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 7 aprile 2022), di cui agli artt.2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.895, 23 e 3 legge 18 aprile 1975, n.110, 697, comma 1, cod. pen. e 679, comma 1, cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella sino al 24 febbraio 2022) e di cui all'art.648 cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 24 febbraio 2022), con recidiva infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/90) non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA\dato avviso alle aar- iti. \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 7 aprile 2022), di cui agli artt.2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.895, 23 e 3 legge 18 aprile 1975, n.110, 697, comma 1, cod. pen. e 679, comma 1, cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella sino al 24 febbraio 2022) e di cui all'art.648 cod. pen. (in Sant'Ambrogio di Valpolicella il 24 febbraio 2022), con recidiva infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/90) non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 — 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottob
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