Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05649/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, n.q. di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiarararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- menico. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazione per la detenzione ingiustamente patita nella misura di due anni, due mesi e quindici g i orn i di reclusione, in executívis.

Egli, condannato a quattro anni di reclusione con sentenza del 2009, aveva espiato inte- ramente la pena.

Successivamente, nel 2015, era stato condannato per altro reato, unificato in continuazione con il reato giudicato nel 2009, e il giudice penale aveva ritenuto più grave il reato giudicato nel 2015, determinando in anni quattro la pena per il secondo reato, più grave, aumentata di mesi otto per il reato giudicato nel 2009.

Poiché, tuttavia, il reato giudicato nel 2015 era stato commesso dopo la de- tenzione patita dall'istante in espiazione della pena inflittagli con la sentenza del 2009, la Procura Generale ed il Giudice dell'Esecuzione rigettavano l'istanza di attri- buzione in fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. della detenzione patita per la con- danna del 2009 alla pena inflitta con la condanna del 2015. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, aveva scontato interamente anche la pena relativa alla condanna ad anni quattro e mesi otto inflittagli nel 2015 e, cioè, complessivamente, la pena di anni otto e mesi otto, a fronte di due reati che, unificati in continuazione, recavano nei suoi confronti la condanna alla pena complessiva unificata di anni quattro e mesi otto, con una differenza a suo sfavore di anni quattro, ridotti poi ad anni due, mesi due e giorni quindici per effetto di attribuzione in fungibilità ad altro titolo del residuo periodo.

Chiedeva, pertanto, che tale differenza di pena effettivamente espiata, non potendo essere attribuita in fungibilità, ma riferendosi ai due reati unificati in continuazione, dovesse intendersi come pena espiata in eccesso e, dunque, come detenzione ingiu- stamente patita, secondo l'insegnamento di cui alla sentenza della Corte Costituzio- nale n. 219 del 2008. 1.2 La Corte di appello ha respinto l'istanza.

Si è premesso che il ricorrente invocava l'applicazione del generale principio af- fermato in materia nella sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, secondo la quale la riparazione può trovare applicazione anche alla detenzione sofferta in exe- cutivis e nei casi di riparazione costituzionalmente imposta.

Effettivamente, la pena definita dalla sentenza irrevocabile è diversa dalla pena definitiva a seguito dei provvedimenti di esecuzione, e, pertanto, è consentita anche la riparazione della detenzione ingiustamente patita in executivis; in tal caso, tutta- via, l'ingiustizia deve derivare da un errore dell'autorità procedente, che non può mai essere rinvenuto nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va ricercato nelle eventuali violazioni di legge.

Nella fattispecie de qua, la Corte distret- tuale non ha rilevato errori del giudice o del P.M. o violazioni di legge.

Infatti, in sede esecutiva non ha attribuito all'espiazione della pena inflitta nel 2015, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la pena già espiata per la condanna del 2009, dal momento che il secondo reato pur avvinto in continuazione con il primo, è stato commesso dopo l'espiazione della pena sofferta in relazione al primo.

La Procura generale, il giudice dell'esecuzione e la Corte di Cassazione avevano respinto le istanze, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 657 cit., nel caso in cui il secondo reato, pur commesso dopo la detenzione patita per il primo, sia unificato con quest'ultimo dal vincolo della continuazione.

Pertanto, non è possibile riconoscere alcun diritto alla riparazione nella deten- zione patita dal ricorrente.

Né sul punto può essere sollevata questione di legittimità A costituzionale, perché la Corte Costituzionale si è già espressa gg~ e perché il principio posto dall'art. 314 cod. proc. pen. è costruito sul parametro costituzionale della riparazione degli errori giudiziari, sicché in assenza di errore dell'autorità giudi- ziaria non è dovuta alcuna riparazione, il che riconduce le doglianze dell'istante nel diverso ambito, estraneo a questa sede giurisdizionale, de iure condendo.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. peri, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della "ripara- zione per l'ingiusta detenzione" e, in via subordinata, accoglimento della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione; violazione delle norma di cui agli artt. 5, par. 5 e art. 6 CEDU nonché art. 9 par. 5 e art. 14 PIDCP nella parte in cui preve- dono il right to compensation.

Si deduce che le suindicate norme pattizie non consentono restrizioni della libertà personale in mancanza della cd.

"doppia riserva, di legge e di giurisdizione" ex art. 13, comma secondo, Cost..

Nella fattispecie in esame è rinvenibile la previsione di legge (art. 657, comma 4, cod. proc. pen.) ma non la statuizione giurisdizionale (essendo stata nei fatti obli- terata da quella norma del codice di rito la - più favorevole - determinazione della pena quale "cumulo giuridico" in conseguenza della riconosciuta continuazione tra reati). [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una detenzione senza titolo pari ad anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione, sebbene non avesse compiuto azioni, che potessero avervi dato causa.

Tale circostanza era stata determinata in ragione del riconosci- mento in due distinti processi dell'istituto della continuazione ex art. 81 cod. proc. pen., il quale è stato di fatto obliterato in sede esecutiva in applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], dunque, sta espiando in carcere il cumulo materiale delle pene, sebbene i giudici abbiamo ritenuto sussistenti i presupposti del cumulo giuridico.

Gli effetti della detenzione senza titolo, così venutasi a generare, erano ricaduti a carico del condannato, che sta espiando una pena maggiore di quella imposta dai giudici.

Ciò è dovuto alla ritenuta compatibilità tra la continuazione ex art. 81 cod. pen. e il divieto di computo della pena espiata, di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen..

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, l'interpre- tazione costituzionalmente orientata impone il riconoscimento del ristoro per ingiusta detenzione.

La legge delega enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza porre limitazioni circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (sentenze n. 231 e n. 413 del 2004).

Tramite l'art. 314 cod. proc. pen. il legislatore ha voluto attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una «oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post» (sentenze della Corte Costituzionale n. 413, n. 231, n. 230 del 2004 e n. 446 del 1997).

Nel contempo, è stato configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta (sentenza n. 219 cit.).

In tale ultima pro- nuncia è affermato che la [OSCURATO:PERSONA] impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione del nucleo irriducibile dei diritti inviolabili (sentenze n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ampliato le maglie dell'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. anche a casi non tipizzati, tra cui rientra quello di cui al presente ricorso.

Qualora non si ritenesse possibile giungere a tali conclusioni sulla scorta della sola attività interpretativa, dovrebbe essere prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.

«nella parte in cui .non prevede il diritto all'equa ripara- zione anche per la carcerazione ingiustamente patita quale "detenzione senza titolo", non più recuperabile a titolo di presofferto».

2.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della ripara- zione per l'ingiusta detenzione e per la violazione delle norma di cui agli artt. 5, par. 5 e 6 CEDU, 9 par. 5 e 14 PIDCP nella parte in cui prevedono il right to compensation.

Si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell'ordine di esecuzione adiva il giudice dell'esecuzione, chiedendo il riconoscimento della detenzione senza titolo quale pre- sofferto, sostenendo la tesi dell'ontologica incompatibilità tra art. 81 cod. pen. e art. 657, comma 4, cod. proc. pen..

Tuttavia, il ricorso avverso quell'ordinanza era riget- tato e stessa sorte ha poi sortito il ricorso per Cassazione.

Orbene, tale detenzione senza titolo, se non utilizzabile quale presofferto, si pone quale presupposto legitti- mante la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.

Se ciò non fosse, si verrebbe a paragonare la detenzione senza titolo ad un "fatto", in quale tale privo di rilievo giuridico, posto a carico di chi lo abbia sofferto.

Vi ostano, tuttavia, i principi di cui agli artt. 13, commi primo e secondo, Cost., in quanto, nonostante la rinvenibilità nell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. della "fonte legale" di privazione della libertà personale (in funzione derogatoria del cumulo giu- ridico imposto a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cod. pen.), non è però individuabile il "provvedimento giudiziario", in quanto con la sentenza definitiva il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ad una pena notevolmente infe- riore a quella da lui materialmente scontata.

La soluzione, dunque, è costituzional- mente imposta, non potendo restare senza rimedio.

Peraltro, se l'applicazione della continuazione prevede che il soggetto si sia de- terminato a commettere più delitti ancor prima della commissione del primo reato, non si può poi sostenere la tesi del divieto di utilizzo della precedente carcerazione (ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen.) siccome tale detenzione rappresenta un "credito detentivo", che lo ha spinto a delinquere commettendo il secondo fatto-reato.

O si afferma che il progetto pluri-delittuoso è antecedente alla commissione del primo fatto (elemento strutturale del reato continuato), per cui non sussiste un'altra ed ulteriore spinta a delinquere dopo di esso; o si afferma che dopo la pena irrogata per il primo reato si è concepito un altro proposito criminoso, sostenuto dall'eventuale credito di pena di cui alla prima carcerazione, così negando la sussistenza dei pre- supposti del reato continuato.

L'art. 81 cod. pen. presuppone la necessaria previa pianificazione di più delitti, mentre l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., presuppone una successiva e differente spinta delinquenziale, che lo avrebbe mosso a commettere il secondo delitto, dopo la prima carcerazione.

Pertanto, sussiste un'incompatibilità strutturale tra tali disposi- zioni, in quanto, se riconosciuta la continuazione tra più fatti-reato (che presuppone una già maturata spinta delinquenziale per più reati), non può sostenersi che succes- sivamente alla commissione di taluno di essi si sia maturata una nuova spinta crimi- nosa proprio per i reati inizialmente concepiti, che sola giustifica la applicazione della norma del codice di rito (essendo la sua ratio evitare le spinte delinquenziakt dettate da un credito di pena).

3. Con memoria del 7 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione.Egli aveva posto in essere/ per macroscopica imprudenza e superficialità una situa- zione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La questione prospettata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] coi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto evidentemente tra loro connessi, verte sulla pos- sibilità di inquadrare tra le ipotesi di ingiusta detenzione derivante da vicende suc- cessive alla condanna, quella di detenzione risultata maggiore per effetto del ricono- scimento della continuazione ex art. 671 cod. pen. tra reati di cui a distinte sentenze di condanna, qualora la pena per il primo reato sia stata interamente scontata e, successivamente, sensibilmente ridotta in executivis, per essere lo stesso stato rite- nuto reato satellite, e il reato successivo commesso dopo la detenzione patita per il primo.

Il consolidato criterio interpretativo applicato da questa Corte impone di ricono- scere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen, anche ove l'ingiu- sta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecu- zione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata, ri- guardante fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione; Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non massimata; Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non massimata; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, deo. 2022, Sica, Rv. 282857, che ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'i- stanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione re- troattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione, introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b,

I. n. 3 del 2019; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, Tea annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gra- UI vemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'abolitio criminis e l'interve- nuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime eve- nienze da parte dell'Autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Brio, Rv. 281735, che ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in rela- zione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irre- vocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospen- sione condizionale della pena; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che ha richiamato anche Corte E.D.U., 24 marzo 2015, ric. n. 39824/07, in causa Messina c.

Italia).

La Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti all'esecuzione.

La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 2017 cit. ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegit- timo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggior- nato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617); e) esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); f) applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258); g) sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818).Tali pronunzie sono tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.

Il criterio inter- pretativo attualmente prevalente impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 171.18 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151; Sez. 4 n. 57203 del 2017 cit.), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autontà procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere di- screzionale (Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735).

Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabi- lità della condanna quello della definitività della pena.

Nel vigente sistema proces- suale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i conc:etti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4, n. 57203 del 2017 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata).

2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto elaborati anche dalla giurisprudenza di legittimità, che presiedono alla riparazione della detenzione ingiusta patita in conseguenza di vicende successive alla condanna.

La Corte distrettuale, infatti, ha rilevato che la diversa entità della pena da ese- guire non era conseguente ad un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì all'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce.

La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta, non può essere ritenuta "ingiusta", bensì solo "fisiologica" conseguenza della rideternninazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice dell'esecu- zione (Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, Iamonte, non massimat:a).

L'istituto della continuazione, infatti, dispiega i propri effetti quoad poenam, la- sciando inalterati nella loro struttura i singoli reati (ciò che appare di tutta evidenza soprattutto nell'ipotesi di continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione, la cui cognizione riguarda esclusivamente l'identità del disegno criminoso); contrariamente alla pena definitiva comminata in concreto, che ecceda per difetto la durata della misura cautelare, «non vi è in questa ipotesi una cognizione successiva che "cor- regge" il quantum di pena subita per effetto di una cautela ingiustificata o spropor- zionata», atteso che requisito indefettibile per l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione è proprio l'assenza di una pronuncia sul punto da parte del giudice di merito.

Non si è, pertanto, di fronte ad una nuova valutazione né, tanto meno, ad un precedente errore, trattandosi di pene (per i singoli reati posti in esecuzione) perfettamente legali, come si desume altresì dalla circostanza che né il pubblico mi- nistero, al momento dell'emissione del cumulo, né il giudice di merito, che ha emesso l'ultima condanna, potrebbero applicare d'ufficio la continuazione, la quale è rimessa alla iniziativa del condannato che si trova, all'evidenza, in una situazione del tutto differente rispetto a quella del soggetto costretto a sopportare passivamente le fisio- logiche diverse valutazioni che possono intercorrere tra il giudizio cautelare e quello di merito (Sez. 4, n. 39178 del 04/05/2023, Baratta, non massirnata).

Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale adombrata in ordine alla tenuta costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., difettando del tutto i presupposti rispetto ai quali la predetta questione è stata prospettata.

L'assimilazione della presente ipotesi a quelle già considerate è stata espressamente esclusa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008: i casi di indenniz- zabilità relativi alla fase esecutiva non possono che riguardare, in ossequio al prece- dente intervento della Consulta (sentenza n. 310 del 1996). le ipotesi di illegittimità, anche sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione della pena, e giammai i casi in cui la pena viene rideterminata per effetto di valutazioni discrezionali proprie della giurisdi- zione.

In proposito, ammettendo l'indennizzabilità nel caso di specie, verrebbe tradita la ratio dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - sottesa al divieto di fungibilità della pena nella ipotesi di pene espiate anteriormente alla commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire - la quale ic..Rt mira ad evitare una incentivazione a delinquere sulla base del presupposto della evitabilità di una ulteriore pena da scontare.

Tanto basta ad escludere radicalmente, sotto il profilo della ragio- nevolezza in ordine alla supposta disparità di trattamento, l'adombrata incostituzio- nalità dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine alla inapplicabilità alle ipotesi quali quella in esame (Sez. 4, n. 24208 del 10/05/2023, Iamonte, non massimata).

Poichè nel reato continuato le condotte criminose sono ipotizzate ab origine, l'au- tore sarebbe comunque incentivato a realizzare il programma delittuoso, se fosse consapevole di potersi giovare in futuro della riduzione determinata dall'applicazione del cumulo giuridico e, a maggior ragione, se il primo reato commesso è quello di minore gravità.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viceversa, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depo- sitata memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, si ritiene che non debba conseguire anche la condanna del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, n.q. di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiarararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- menico. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la riparazione per la detenzione ingiustamente patita nella misura di due anni, due mesi e quindici g i orn i di reclusione, in executívis. Egli, condannato a quattro anni di reclusione con sentenza del 2009, aveva espiato inte- ramente la pena. Successivamente, nel 2015, era stato condannato per altro reato, unificato in continuazione con il reato giudicato nel 2009, e il giudice penale aveva ritenuto più grave il reato giudicato nel 2015, determinando in anni quattro la pena per il secondo reato, più grave, aumentata di mesi otto per il reato giudicato nel 2009. Poiché, tuttavia, il reato giudicato nel 2015 era stato commesso dopo la de- tenzione patita dall'istante in espiazione della pena inflittagli con la sentenza del 2009, la Procura Generale ed il Giudice dell'Esecuzione rigettavano l'istanza di attri- buzione in fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. della detenzione patita per la con- danna del 2009 alla pena inflitta con la condanna del 2015. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, aveva scontato interamente anche la pena relativa alla condanna ad anni quattro e mesi otto inflittagli nel 2015 e, cioè, complessivamente, la pena di anni otto e mesi otto, a fronte di due reati che, unificati in continuazione, recavano nei suoi confronti la condanna alla pena complessiva unificata di anni quattro e mesi otto, con una differenza a suo sfavore di anni quattro, ridotti poi ad anni due, mesi due e giorni quindici per effetto di attribuzione in fungibilità ad altro titolo del residuo periodo. Chiedeva, pertanto, che tale differenza di pena effettivamente espiata, non potendo essere attribuita in fungibilità, ma riferendosi ai due reati unificati in continuazione, dovesse intendersi come pena espiata in eccesso e, dunque, come detenzione ingiu- stamente patita, secondo l'insegnamento di cui alla sentenza della Corte Costituzio- nale n. 219 del 2008. 1.2 La Corte di appello ha respinto l'istanza. Si è premesso che il ricorrente invocava l'applicazione del generale principio af- fermato in materia nella sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, secondo la quale la riparazione può trovare applicazione anche alla detenzione sofferta in exe- cutivis e nei casi di riparazione costituzionalmente imposta. Effettivamente, la pena definita dalla sentenza irrevocabile è diversa dalla pena definitiva a seguito dei provvedimenti di esecuzione, e, pertanto, è consentita anche la riparazione della detenzione ingiustamente patita in executivis; in tal caso, tutta- via, l'ingiustizia deve derivare da un errore dell'autorità procedente, che non può mai essere rinvenuto nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Nella fattispecie de qua, la Corte distret- tuale non ha rilevato errori del giudice o del P.M. o violazioni di legge. Infatti, in sede esecutiva non ha attribuito all'espiazione della pena inflitta nel 2015, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la pena già espiata per la condanna del 2009, dal momento che il secondo reato pur avvinto in continuazione con il primo, è stato commesso dopo l'espiazione della pena sofferta in relazione al primo. La Procura generale, il giudice dell'esecuzione e la Corte di Cassazione avevano respinto le istanze, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 657 cit., nel caso in cui il secondo reato, pur commesso dopo la detenzione patita per il primo, sia unificato con quest'ultimo dal vincolo della continuazione. Pertanto, non è possibile riconoscere alcun diritto alla riparazione nella deten- zione patita dal ricorrente. Né sul punto può essere sollevata questione di legittimità A costituzionale, perché la Corte Costituzionale si è già espressa gg~ e perché il principio posto dall'art. 314 cod. proc. pen. è costruito sul parametro costituzionale della riparazione degli errori giudiziari, sicché in assenza di errore dell'autorità giudi- ziaria non è dovuta alcuna riparazione, il che riconduce le doglianze dell'istante nel diverso ambito, estraneo a questa sede giurisdizionale, de iure condendo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. peri, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della "ripara- zione per l'ingiusta detenzione" e, in via subordinata, accoglimento della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione; violazione delle norma di cui agli artt. 5, par. 5 e art. 6 CEDU nonché art. 9 par. 5 e art. 14 PIDCP nella parte in cui preve- dono il right to compensation. Si deduce che le suindicate norme pattizie non consentono restrizioni della libertà personale in mancanza della cd. "doppia riserva, di legge e di giurisdizione" ex art. 13, comma secondo, Cost.. Nella fattispecie in esame è rinvenibile la previsione di legge (art. 657, comma 4, cod. proc. pen.) ma non la statuizione giurisdizionale (essendo stata nei fatti obli- terata da quella norma del codice di rito la - più favorevole - determinazione della pena quale "cumulo giuridico" in conseguenza della riconosciuta continuazione tra reati). [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una detenzione senza titolo pari ad anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione, sebbene non avesse compiuto azioni, che potessero avervi dato causa. Tale circostanza era stata determinata in ragione del riconosci- mento in due distinti processi dell'istituto della continuazione ex art. 81 cod. proc. pen., il quale è stato di fatto obliterato in sede esecutiva in applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], dunque, sta espiando in carcere il cumulo materiale delle pene, sebbene i giudici abbiamo ritenuto sussistenti i presupposti del cumulo giuridico. Gli effetti della detenzione senza titolo, così venutasi a generare, erano ricaduti a carico del condannato, che sta espiando una pena maggiore di quella imposta dai giudici. Ciò è dovuto alla ritenuta compatibilità tra la continuazione ex art. 81 cod. pen. e il divieto di computo della pena espiata, di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo, l'interpre- tazione costituzionalmente orientata impone il riconoscimento del ristoro per ingiusta detenzione. La legge delega enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione, senza porre limitazioni circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (sentenze n. 231 e n. 413 del 2004). Tramite l'art. 314 cod. proc. pen. il legislatore ha voluto attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una «oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post» (sentenze della Corte Costituzionale n. 413, n. 231, n. 230 del 2004 e n. 446 del 1997). Nel contempo, è stato configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta (sentenza n. 219 cit.). In tale ultima pro- nuncia è affermato che la [OSCURATO:PERSONA] impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l'attuazione del nucleo irriducibile dei diritti inviolabili (sentenze n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ampliato le maglie dell'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. anche a casi non tipizzati, tra cui rientra quello di cui al presente ricorso. Qualora non si ritenesse possibile giungere a tali conclusioni sulla scorta della sola attività interpretativa, dovrebbe essere prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui .non prevede il diritto all'equa ripara- zione anche per la carcerazione ingiustamente patita quale "detenzione senza titolo", non più recuperabile a titolo di presofferto». 2.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della ripara- zione per l'ingiusta detenzione e per la violazione delle norma di cui agli artt. 5, par. 5 e 6 CEDU, 9 par. 5 e 14 PIDCP nella parte in cui prevedono il right to compensation. Si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] dopo la notifica dell'ordine di esecuzione adiva il giudice dell'esecuzione, chiedendo il riconoscimento della detenzione senza titolo quale pre- sofferto, sostenendo la tesi dell'ontologica incompatibilità tra art. 81 cod. pen. e art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. Tuttavia, il ricorso avverso quell'ordinanza era riget- tato e stessa sorte ha poi sortito il ricorso per Cassazione. Orbene, tale detenzione senza titolo, se non utilizzabile quale presofferto, si pone quale presupposto legitti- mante la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione. Se ciò non fosse, si verrebbe a paragonare la detenzione senza titolo ad un "fatto", in quale tale privo di rilievo giuridico, posto a carico di chi lo abbia sofferto. Vi ostano, tuttavia, i principi di cui agli artt. 13, commi primo e secondo, Cost., in quanto, nonostante la rinvenibilità nell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. della "fonte legale" di privazione della libertà personale (in funzione derogatoria del cumulo giu- ridico imposto a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cod. pen.), non è però individuabile il "provvedimento giudiziario", in quanto con la sentenza definitiva il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ad una pena notevolmente infe- riore a quella da lui materialmente scontata. La soluzione, dunque, è costituzional- mente imposta, non potendo restare senza rimedio. Peraltro, se l'applicazione della continuazione prevede che il soggetto si sia de- terminato a commettere più delitti ancor prima della commissione del primo reato, non si può poi sostenere la tesi del divieto di utilizzo della precedente carcerazione (ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen.) siccome tale detenzione rappresenta un "credito detentivo", che lo ha spinto a delinquere commettendo il secondo fatto-reato. O si afferma che il progetto pluri-delittuoso è antecedente alla commissione del primo fatto (elemento strutturale del reato continuato), per cui non sussiste un'altra ed ulteriore spinta a delinquere dopo di esso; o si afferma che dopo la pena irrogata per il primo reato si è concepito un altro proposito criminoso, sostenuto dall'eventuale credito di pena di cui alla prima carcerazione, così negando la sussistenza dei pre- supposti del reato continuato. L'art. 81 cod. pen. presuppone la necessaria previa pianificazione di più delitti, mentre l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., presuppone una successiva e differente spinta delinquenziale, che lo avrebbe mosso a commettere il secondo delitto, dopo la prima carcerazione. Pertanto, sussiste un'incompatibilità strutturale tra tali disposi- zioni, in quanto, se riconosciuta la continuazione tra più fatti-reato (che presuppone una già maturata spinta delinquenziale per più reati), non può sostenersi che succes- sivamente alla commissione di taluno di essi si sia maturata una nuova spinta crimi- nosa proprio per i reati inizialmente concepiti, che sola giustifica la applicazione della norma del codice di rito (essendo la sua ratio evitare le spinte delinquenziakt dettate da un credito di pena). 3. Con memoria del 7 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'au- torità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della detenzione.Egli aveva posto in essere/ per macroscopica imprudenza e superficialità una situa- zione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La questione prospettata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] coi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto evidentemente tra loro connessi, verte sulla pos- sibilità di inquadrare tra le ipotesi di ingiusta detenzione derivante da vicende suc- cessive alla condanna, quella di detenzione risultata maggiore per effetto del ricono- scimento della continuazione ex art. 671 cod. pen. tra reati di cui a distinte sentenze di condanna, qualora la pena per il primo reato sia stata interamente scontata e, successivamente, sensibilmente ridotta in executivis, per essere lo stesso stato rite- nuto reato satellite, e il reato successivo commesso dopo la detenzione patita per il primo. Il consolidato criterio interpretativo applicato da questa Corte impone di ricono- scere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen, anche ove l'ingiu- sta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecu- zione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata, ri- guardante fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione; Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non massimata; Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non massimata; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, deo. 2022, Sica, Rv. 282857, che ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'i- stanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione re- troattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione, introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b, I. n. 3 del 2019; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, Tea annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gra- UI vemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'abolitio criminis e l'interve- nuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime eve- nienze da parte dell'Autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Brio, Rv. 281735, che ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in rela- zione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irre- vocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospen- sione condizionale della pena; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che ha richiamato anche Corte E.D.U., 24 marzo 2015, ric. n. 39824/07, in causa Messina c. Italia). La Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti all'esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 2017 cit. ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegit- timo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggior- nato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617); e) esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); f) applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258); g) sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818).Tali pronunzie sono tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. Il criterio inter- pretativo attualmente prevalente impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 171.18 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151; Sez. 4 n. 57203 del 2017 cit.), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autontà procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere di- screzionale (Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabi- lità della condanna quello della definitività della pena. Nel vigente sistema proces- suale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i conc:etti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4, n. 57203 del 2017 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata). 2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto elaborati anche dalla giurisprudenza di legittimità, che presiedono alla riparazione della detenzione ingiusta patita in conseguenza di vicende successive alla condanna. La Corte distrettuale, infatti, ha rilevato che la diversa entità della pena da ese- guire non era conseguente ad un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì all'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce. La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta, non può essere ritenuta "ingiusta", bensì solo "fisiologica" conseguenza della rideternninazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice dell'esecu- zione (Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, Iamonte, non massimat:a). L'istituto della continuazione, infatti, dispiega i propri effetti quoad poenam, la- sciando inalterati nella loro struttura i singoli reati (ciò che appare di tutta evidenza soprattutto nell'ipotesi di continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione, la cui cognizione riguarda esclusivamente l'identità del disegno criminoso); contrariamente alla pena definitiva comminata in concreto, che ecceda per difetto la durata della misura cautelare, «non vi è in questa ipotesi una cognizione successiva che "cor- regge" il quantum di pena subita per effetto di una cautela ingiustificata o spropor- zionata», atteso che requisito indefettibile per l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione è proprio l'assenza di una pronuncia sul punto da parte del giudice di merito. Non si è, pertanto, di fronte ad una nuova valutazione né, tanto meno, ad un precedente errore, trattandosi di pene (per i singoli reati posti in esecuzione) perfettamente legali, come si desume altresì dalla circostanza che né il pubblico mi- nistero, al momento dell'emissione del cumulo, né il giudice di merito, che ha emesso l'ultima condanna, potrebbero applicare d'ufficio la continuazione, la quale è rimessa alla iniziativa del condannato che si trova, all'evidenza, in una situazione del tutto differente rispetto a quella del soggetto costretto a sopportare passivamente le fisio- logiche diverse valutazioni che possono intercorrere tra il giudizio cautelare e quello di merito (Sez. 4, n. 39178 del 04/05/2023, Baratta, non massirnata). Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale adombrata in ordine alla tenuta costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., difettando del tutto i presupposti rispetto ai quali la predetta questione è stata prospettata. L'assimilazione della presente ipotesi a quelle già considerate è stata espressamente esclusa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008: i casi di indenniz- zabilità relativi alla fase esecutiva non possono che riguardare, in ossequio al prece- dente intervento della Consulta (sentenza n. 310 del 1996). le ipotesi di illegittimità, anche sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione della pena, e giammai i casi in cui la pena viene rideterminata per effetto di valutazioni discrezionali proprie della giurisdi- zione. In proposito, ammettendo l'indennizzabilità nel caso di specie, verrebbe tradita la ratio dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - sottesa al divieto di fungibilità della pena nella ipotesi di pene espiate anteriormente alla commissione del reato per cui deve essere determinata la pena da eseguire - la quale ic..Rt mira ad evitare una incentivazione a delinquere sulla base del presupposto della evitabilità di una ulteriore pena da scontare. Tanto basta ad escludere radicalmente, sotto il profilo della ragio- nevolezza in ordine alla supposta disparità di trattamento, l'adombrata incostituzio- nalità dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine alla inapplicabilità alle ipotesi quali quella in esame (Sez. 4, n. 24208 del 10/05/2023, Iamonte, non massimata). Poichè nel reato continuato le condotte criminose sono ipotizzate ab origine, l'au- tore sarebbe comunque incentivato a realizzare il programma delittuoso, se fosse consapevole di potersi giovare in futuro della riduzione determinata dall'applicazione del cumulo giuridico e, a maggior ragione, se il primo reato commesso è quello di minore gravità. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viceversa, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depo- sitata memoria difensiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, si ritiene che non debba conseguire anche la condanna del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 05649/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris