CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4370/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE di TRIESTE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 688/2018 depositata il19/11/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Presidente relatoreLINA RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Trieste (odierni controricorrenti), per vedere accertata la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]., eventualmente in concorso con il Comune di Trieste, per il danno subito dal veicolo di sua proprietàin occasione del sinistro verificatosi nell’area antistante il passo carraio di proprietà dell’Assicurazione. 2. Il giudice di pace di Trieste rigettò le domande attoree, sulla base, tra le altre, della considerazione che la condotta di guida dello [OSCURATO:PERSONA] fosse da considerarsi illecita e integrasse la causa esclusiva del sinistro, sanzionabile ai sensi dell’art. 141 CdS. In particolare, il giudice di primo grado ritenne che l’attore avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra di svolta con accesso al passo carraio in discesa con il proprio autocarro, potendo rappresentarsi la pericolosità della stessa per la presenza di un altro veicolo lasciato di traverso sulla carreggiata a causa di un incidente avvenuto la sera prima a causa del ghiaccio sulla strada e del vento di bora. 3. Con sentenza n. 688/2018, depositata il 19/11/2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Trieste ha rigettato l’appello proposto dallo [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla rifusione delle spese processuali. 4. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. del primo motivo di appello, ha posto la valutazione della imprudenza della condotta dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, come già affermato dal primo giudice, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire una manovra di svolta su una strada in discesa, in considerazione dello stato dei luoghi, attesa la presenza di ghiaccio sulla strada, del forte vento e della pioggia. 5. Con riferimento alle spese, il tribunale ha affermato che il giudice di primo grado ha fatto buon governo della regola della soccombenza, condannando l’attore a rifondere le spese di lite, e ha condannato l’appellante soccombente a rifondere le spese del grado di appello. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono con separati controricorsi il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato una prima memoria e poi, dopo la rifissazione della causa a seguito di rinvioa nuovo ruolo, una seconda memoria difensiva. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; tuttavia, giacché il secondo motivo pone la questione del travisamento della prova (prospettata in relazione all’art. 115 c.p.c.) in merito all’informazione probatoria risultante dal verbale della [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione (se di traverso o regolarmente in sosta) della vettura con la quale venne a collidere l’autocarro dello [OSCURATO:PERSONA], posizione considerata decisiva, nella ricostruzione del ricorrente, dal primo giudice e poi dal Tribunale per ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] dovesse desumerne la scivolosità della strada, e giacché un ulteriore errore percettivo sul contenuto della prova viene evidenziato col terzo motivo (in merito alle condizioni meteo avverse, che la sentenza riferisce al momento dell’incidente dello [OSCURATO:PERSONA], mentre, stando al verbale della Polizia, concernerebbero la sera precedente), la causa, avviata alla trattazione in adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo atteso che la questione del travisamento della prova era stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite e , quindi, dopo la decisione della stessa da parte delle Sezioni Unite con sentenza n. 5792 del 2024, discussa nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, all ’ esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 115 c.p.c.”, laddove il Tribunale ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. il primo motivo di appello, nonostante che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non sia necessario che l’atto di gravame contenga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, e nonostante l’atto contenesse a suo dire censureprecise e puntuali alla sentenza di primo grado, nonché una elencazione analitica dei fatti certi e non contestati che emergevano nel giudizio di primo grado e che il giudice non aveva valutato. Il motivo è inammissibile. Il primo motivo di appello contestava l’accertamento della dinamica dei fatticompiuto dal primo giudice, ed in particolare che non si fosse dato rilievo ad alcune circostanze evidenziate dall’appellante come determinanti: che sul luogo era presente una lastra di ghiaccio; che la lastra aveva causato, proprio la sera prima, un incidente, tanto che di traverso era ancora collocata, in posizione di quiete, la vettura incidentata, che nessuna violazione del codice stradale fosse stata contestata allo [OSCURATO:PERSONA] dai verbalizzanti. È stato ritenuto aspecifico. Il ricorrente non ne riproduce il testo virgolettato né ne indica con precisione la collocazionee se l ’ atto sia stato nuovamente prodotto in questa sede, per consentire alla Corte di riscontrare le censure denunciate, ma si limita a riferire il contenuto della censura all’epoca formulata col motivo, non consentendo alla Corte di valutarne la fondatezza. Ma, soprattutto, le circostanze cui faceva riferimento col motivo di appello non ammesso sono state comunque tenute in conto dal giudice d’appello e valutate come inidonee ad escludere l’imprudenza del comportamento del ricorrente, che pur in presenza di quella situazione di fatto cercava di eseguire ugualmente la manovra di immissione del mezzo pesante da lui condotto nel cortile interno a mezzo della rampa in discesa. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del cod. civile, dell’art. 115 c.p.c.”, affermando che i giudici del merito sarebbero incorsi in un error in iudicandoladdove, tra gli elementi a cui è stata data rilevanza per ritenere che l’attore avrebbe dovuto rappresentarsi la pericolosità della strada, è stata posta la circostanza della presenza di un veicolo fermo di traverso sulla carreggiata, circostanza che, tuttavia, non è risultata provata nel corso dell’istruttoria in primo grado. Infatti, osserva il ricorrente, dal verbale della polizia municipale non si poteva desumere che il veicolo in questione fosse posizionato in senso trasversale lungo la carreggiata, essendo stato invece accertato che il veicolo fosse appoggiato contro il muro di cinta. Il Tribunale, essendosi limitato a confermare la bontà della ricostruzione del giudice di pace, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ., laddove avrebbe omesso di valutare le risultanze emerse dal verbale della [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. In base a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 2024, iltravisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava che il tribunale avrebbe mal compreso il fatto probatorio in sé, ovvero non avrebbe ben compreso quale fosse il posizionamento della prima vettura incidentata risultante dal rapporto di polizia giudiziaria, censura astrattamente riconducibile all’errore di fatto revocatorio secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite. Oltretutto, egli fa riferimento ad una circostanza di fatto - l ’ esatto posizionamento della vettura che per prima era scivolata sul ghiaccio, in corrispondenza del passo carraio - ritenuta non decisiva dal tribunale, che ha fondato la conferma del rigetto della domanda su una propria autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, non limitandosi a recepire quella del giudice di pace, ritenendo comunque determinante quale causa efficiente l’imprudenza dello stesso ricorrente, nell’effettuare la manovra in quelle circostanze di tempo e di luogo.La circostanza in merito alla quale denuncia il travisamento non è stata quindi ritenuta decisiva dal giudice d’appello, che non l’ha posta a fondamento della sua decisione. Con il terzo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza di appello, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 111, co. 4, Cost. e art. 132, comma 4, c.p.c.”, laddove la sentenza, nel conformarsi alla decisione del giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto che il richiamo contenuto nella sentenza gravata alle condizioni atmosferiche si riferisse a condizioni che avrebbe dovuto percepire lo [OSCURATO:PERSONA], mentre il giudice di primo grado avrebbe inteso riferirsi a ciò che il conducente del primo veicolo aveva percepito. Il motivo è infondato. Quanto al prospettato travisamento valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo precedente. Il tribunale ha reso la propria motivazione, sintetica ma non priva di logica, sul punto, in quanto, dopo aver brevemente riferito il percorso argomentativo proprio della sentenza del giudice di pace, ha compiuto una propria autonoma valutazione delle circostanze di fatto, non limitandosi a recepire supinamente la valutazione del giudice primo giudice, e dando rilevanza al comportamento del conducente, che ha reputato comunqueimprudente. Con il quarto motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2697 c.c.” per essere il Tribunale “andato ultra ed extra petita presumendo una condotta incauta del sig. [OSCURATO:PERSONA], la cui prova incombeva sul custode della strada e/o titolare del passo carraio”. La sentenza, pertanto, risulterebbe viziata nella prospettazione del ricorrente per aver violato il combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ. in materia di riparto dell’onere della prova per l’ipotesi di danni da cose in custodia, avendo il giudice agli atti tutti gli elementi per pronunciare una sentenza di condanna delle convenute. Anche il quarto motivo è infondato. Secondo un principio ormai consolidato, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (da ultimo, sul tema, Cass.n. 18518 del 2024). La corte d’appello ha rigettato la domanda avendo ritenuto che il sinistro fosse dovuto alla condotta imprudente della vittima, che impegnava una curva a destra, in discesa, con il proprio automezzo, pur in presenza di pioggia, vento, e di una lastra di ghiaccio sulla strada, condotta atta a recidere il nesso causale tra le condizioni della rampa impegnata dal camion condotto dello [OSCURATO:PERSONA] e il danno, ponendosi come autonoma causa del danno. Non ha quindi ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato di essere esente da colpa, ma piuttosto che dalle risultanze istruttorie emergesse la prova positiva di un comportamento del danneggiato stesso atto a recidere il nesso causale tra cosa in custodia –la rampa resa scivolosa dalle condizioni dei luoghi –e il danno subito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto , è gravata dall’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.485,00 in favore del Comune di Trieste ed in complessivi euro 1.875,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento