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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22342/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P01 G813D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA] associato [OSCURATO:SOCIETA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ex lege” presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t.; -intimato – avversoil decreto collegiale del Tribunale di Napoli – IX Sez. civ. n. cronol. 3945/2022 (pubblicato il 9 novembre 2022); R.G.N. 29686/2022 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto monocratico n. 2432/2022, il giudice designato della Corte di appello di Napoli rigettava il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il riconoscimento dell’equo indennizzo conseguente alla dedotta violazione, in suo danno, del diritto ad una ragionevole durata del processo ai sensi degli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 47, comma 2, Cdfue, 2, comma 2-bis, l. n. 89/01, relativamente ad un giudizio presupposto di cognizione che, svoltosi dinanzi alla Corte partenopea, era iniziato, con la proposizione del relativo ricorso, il 23 ottobre 2017 ed era stato definito con decreto depositato il 29 novembre 2017, e del conseguente giudizio di ottemperanza, celebratosi avanti al TAR Campania – sede di Napoli, introdotto con ricorso notificato il 21 dicembre 2018 e definito con sentenza n. 4844 del 13 luglio 2021.

2. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001, e nella costituzione degli opposti Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale n. cronol. 3945/2022 (pubblicato il 9 novembre 2022), accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il suddetto decreto monocratico, condannando entrambi i Ministeri opposti, in solido, al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, oltre interessi legali della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese per esborsi (distintamente con riferimento ad entrambe le fasi).

3. Avverso il citato decreto collegiale, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi, il Ministero della Giustizia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese in questa sede.

La difesa del ricorrente principale ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità del decreto collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 111 Cost.

2. Con la seconda doglianza, lo stesso ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla verifica dell’espletamento delle attività processuali della fase di trattazione/istruzione nel giudizio e della quantificazione dei relativi compensi.

3. Con la terza censura, il ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, della legge n. 794/1942, 13, comma 6, della legge n. 247/2012, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e della relativa allegata tabella 12.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente principale denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’ordinanza collegiale e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (con violazione dell’art. 112 c.p.c.) inrelazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, rispetto alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione sempre per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata ordinanza collegiale per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, della legge n. 89/2001, nonché dell’art. 75 c.p.c., ritenendo insussistente la legittimazione passiva in capo all’Amministrazione della Giustizia.

7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, lo stesso ricorrente incidentale deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, sul presupposto dell’infondatezza della richiesta indennitaria di controparte per assenza di ritardo riparabile.

8. Rileva il collegio che, sul piano logico-giuridico, vanno esaminati preliminarmente i motivi del ricorso incidentale che afferiscono, il primo, alla questione della contestazione circa la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia rispetto alla proposizione della domanda per equo indennizzo e, il secondo, all’illegittimità della disposta condanna al pagamento di detto indennizzo anche a carico dello stesso Ministero della Giustizia.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

Infatti, poiché il ricorso era riferito alla domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile di cognizione e di un conseguente giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto distinguere tra i due procedimenti ed individuare i Ministeri obbligati alla corresponsione dell’indennizzo nella rispettiva misura, senza poterli condannare al relativo pagamento in via solidale.

Al riguardo va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 33764/2022 e Cass. n. 729/2023), in base alla quale si è affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle Amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva protrazione di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi.

Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla durata dei distinti giudizi - quello ordinario di cognizione e quello, successivo, di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo – si prospetta evidente che solo per quest’ultimo si poneva un problema di durata irragionevole, poiché quello dinanzi al giudice civile era durato poco più di un mese, ragion per cui la domanda di equa riparazione avrebbe potuto essere accolta soltanto nei confronti del MEF (con riferimento, per l’appunto, alla durata irragionevole del conseguente e successivo giudizio di ottemperanza), con esclusione della sussistenza di ogni presupposto per condannare anche il Ministero della Giustizia –in relazione al solo giudizio civile di cognizione per il quale era passivamente legittimato – al pagamento “pro quota” dell’equo indennizzo richiesto.

9. Si può passare, ora all’esame, dei motivi formulati con il ricorso principale.

10. Il primo è manifestamente infondato, poiché la motivazione dell’impugnato decreto è assolutamente adeguata e sufficiente e rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando indubbiamente garantito, con riferimento alle questioni attinenti alla liquidazione dei compensi professionali, il c.d.

“minimo costituzionale motivazionale”.

11. Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 4698/2019 e Cass. n. 20933/2020) ritiene, ormai in modo consolidato, che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 “ratione temporis” applicabile) include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte, tutte attività che sono connaturate anche al procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001.

Non essendo stata riconosciuta e liquidata tale voce nel provvedimento oggetto di ricorso, ne consegue la sussistenza della denunciata violazione.

12. Il terzo motivo è privo di fondamento, dal momento che - diversamente da quanto prospettato – la Corte di appello si è correttamente attenuta, nella liquidazione degli altri compensi, ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (temporalmente applicabile nella fattispecie), riconoscendo legittimamente gli importi spettanti nel minimo (e non scendendo al di sotto), in considerazione dell’esiguo valore della causa e della non particolare rilevanza delle questioni involte, applicando, poi, l’aumento previsto dall’art. 4, comma 1-bis(nella misura del 30%), della tabella.

13. Il quarto e quinto (nonché) ultimo motivo – esaminabili congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione - sono destituiti di fondamento, dal momento che il riconoscimento della maggiorazione richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ragion per cui deve rilevarsi che la Corte di appello abbia ritenuto implicitamente –così rimanendo esclusa anche la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. - di escluderne la spettanza all’esito della fase di opposizione.

14. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, occorre disporre quanto segue: -deve essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente elisione – dal provvedimento impugnato – della condanna al pagamento dell’equo indennizzo, riconosciuto in favore del Vitiello, (anche) a carico del ricorrente Ministero della Giustizia, così restando ferma, in via esclusiva, la condanna del solo MEF a detto pagamento, in tal modo pronunciando sul merito con la presente decisione; - va accol to il secondo motivo del ricorso principale, con il riconoscimento, in favore del Vitiello, anche della voce del compenso per “istruttoria e trattazione”, da liquidare -avuto riguardo ai minimi tabellari (considerati applicabili, in sede di liquidazione generale, dalla Corte di appello) ed in relazione alla correlata fascia di valore della causa –in euro 117,00 (valore base euro 90,00 + aumento del 30%), in tal senso, anche con riguardo a questa censura, provvedendo nel merito con la presente ordinanza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; - devono essere respinti tutti gli altri motivi formulati con il ricorso principale; - sussistono i presupposti (reciproca soccombenza) per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale nonché il secondo motivo del ricorso principale, rigettati i restanti.

Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito sugli stessi, condanna il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze (con esclusione di ogni responsabilità per il ricorrente incidentale Ministero della Giustizia) al pagamento dell’indennizzo come riconosciuto (nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda) in favore di [OSCURATO:PERSONA], con la conferma delle spese liquidate a vantaggio di quest’ultimo con l’impugnato provvedimento (e ferma rimanendo la già disposta distrazione in favore del difensore antistatario) e disponendo l’ulteriore condanna, a carico del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento dell’aggiuntiva somma di euro 117,00, a titolo di compenso dovuto per “trattazione e istruttoria”, relativamente alla fase di opposizione.

Com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P01 G813D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA] associato [OSCURATO:SOCIETA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato “ex lege” presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t.; -intimato – avversoil decreto collegiale del Tribunale di Napoli – IX Sez. civ. n. cronol. 3945/2022 (pubblicato il 9 novembre 2022); R.G.N. 29686/2022 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto monocratico n. 2432/2022, il giudice designato della Corte di appello di Napoli rigettava il ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il riconoscimento dell’equo indennizzo conseguente alla dedotta violazione, in suo danno, del diritto ad una ragionevole durata del processo ai sensi degli artt. 111 Cost., 6 Cedu, 47, comma 2, Cdfue, 2, comma 2-bis, l. n. 89/01, relativamente ad un giudizio presupposto di cognizione che, svoltosi dinanzi alla Corte partenopea, era iniziato, con la proposizione del relativo ricorso, il 23 ottobre 2017 ed era stato definito con decreto depositato il 29 novembre 2017, e del conseguente giudizio di ottemperanza, celebratosi avanti al TAR Campania – sede di Napoli, introdotto con ricorso notificato il 21 dicembre 2018 e definito con sentenza n. 4844 del 13 luglio 2021. 2. Decidendo sul ricorso in opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001, e nella costituzione degli opposti Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale n. cronol. 3945/2022 (pubblicato il 9 novembre 2022), accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il suddetto decreto monocratico, condannando entrambi i Ministeri opposti, in solido, al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, oltre interessi legali della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese per esborsi (distintamente con riferimento ad entrambe le fasi). 3. Avverso il citato decreto collegiale, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi, il Ministero della Giustizia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese in questa sede. La difesa del ricorrente principale ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità del decreto collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 111 Cost. 2. Con la seconda doglianza, lo stesso ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla verifica dell’espletamento delle attività processuali della fase di trattazione/istruzione nel giudizio e della quantificazione dei relativi compensi. 3. Con la terza censura, il ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, della legge n. 794/1942, 13, comma 6, della legge n. 247/2012, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e della relativa allegata tabella 12. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente principale denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’ordinanza collegiale e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (con violazione dell’art. 112 c.p.c.) inrelazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, rispetto alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione sempre per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive. 6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata ordinanza collegiale per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, della legge n. 89/2001, nonché dell’art. 75 c.p.c., ritenendo insussistente la legittimazione passiva in capo all’Amministrazione della Giustizia. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, lo stesso ricorrente incidentale deduce –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, sul presupposto dell’infondatezza della richiesta indennitaria di controparte per assenza di ritardo riparabile. 8. Rileva il collegio che, sul piano logico-giuridico, vanno esaminati preliminarmente i motivi del ricorso incidentale che afferiscono, il primo, alla questione della contestazione circa la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia rispetto alla proposizione della domanda per equo indennizzo e, il secondo, all’illegittimità della disposta condanna al pagamento di detto indennizzo anche a carico dello stesso Ministero della Giustizia. Essi sono fondati per le ragioni che seguono. Infatti, poiché il ricorso era riferito alla domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile di cognizione e di un conseguente giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto distinguere tra i due procedimenti ed individuare i Ministeri obbligati alla corresponsione dell’indennizzo nella rispettiva misura, senza poterli condannare al relativo pagamento in via solidale. Al riguardo va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 33764/2022 e Cass. n. 729/2023), in base alla quale si è affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle Amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva protrazione di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla durata dei distinti giudizi - quello ordinario di cognizione e quello, successivo, di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo – si prospetta evidente che solo per quest’ultimo si poneva un problema di durata irragionevole, poiché quello dinanzi al giudice civile era durato poco più di un mese, ragion per cui la domanda di equa riparazione avrebbe potuto essere accolta soltanto nei confronti del MEF (con riferimento, per l’appunto, alla durata irragionevole del conseguente e successivo giudizio di ottemperanza), con esclusione della sussistenza di ogni presupposto per condannare anche il Ministero della Giustizia –in relazione al solo giudizio civile di cognizione per il quale era passivamente legittimato – al pagamento “pro quota” dell’equo indennizzo richiesto. 9. Si può passare, ora all’esame, dei motivi formulati con il ricorso principale. 10. Il primo è manifestamente infondato, poiché la motivazione dell’impugnato decreto è assolutamente adeguata e sufficiente e rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando indubbiamente garantito, con riferimento alle questioni attinenti alla liquidazione dei compensi professionali, il c.d. “minimo costituzionale motivazionale”. 11. Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 4698/2019 e Cass. n. 20933/2020) ritiene, ormai in modo consolidato, che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 “ratione temporis” applicabile) include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte, tutte attività che sono connaturate anche al procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Non essendo stata riconosciuta e liquidata tale voce nel provvedimento oggetto di ricorso, ne consegue la sussistenza della denunciata violazione. 12. Il terzo motivo è privo di fondamento, dal momento che - diversamente da quanto prospettato – la Corte di appello si è correttamente attenuta, nella liquidazione degli altri compensi, ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (temporalmente applicabile nella fattispecie), riconoscendo legittimamente gli importi spettanti nel minimo (e non scendendo al di sotto), in considerazione dell’esiguo valore della causa e della non particolare rilevanza delle questioni involte, applicando, poi, l’aumento previsto dall’art. 4, comma 1-bis(nella misura del 30%), della tabella. 13. Il quarto e quinto (nonché) ultimo motivo – esaminabili congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione - sono destituiti di fondamento, dal momento che il riconoscimento della maggiorazione richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ragion per cui deve rilevarsi che la Corte di appello abbia ritenuto implicitamente –così rimanendo esclusa anche la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. - di escluderne la spettanza all’esito della fase di opposizione. 14. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, occorre disporre quanto segue: -deve essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente elisione – dal provvedimento impugnato – della condanna al pagamento dell’equo indennizzo, riconosciuto in favore del Vitiello, (anche) a carico del ricorrente Ministero della Giustizia, così restando ferma, in via esclusiva, la condanna del solo MEF a detto pagamento, in tal modo pronunciando sul merito con la presente decisione; - va accol to il secondo motivo del ricorso principale, con il riconoscimento, in favore del Vitiello, anche della voce del compenso per “istruttoria e trattazione”, da liquidare -avuto riguardo ai minimi tabellari (considerati applicabili, in sede di liquidazione generale, dalla Corte di appello) ed in relazione alla correlata fascia di valore della causa –in euro 117,00 (valore base euro 90,00 + aumento del 30%), in tal senso, anche con riguardo a questa censura, provvedendo nel merito con la presente ordinanza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; - devono essere respinti tutti gli altri motivi formulati con il ricorso principale; - sussistono i presupposti (reciproca soccombenza) per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale nonché il secondo motivo del ricorso principale, rigettati i restanti. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito sugli stessi, condanna il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze (con esclusione di ogni responsabilità per il ricorrente incidentale Ministero della Giustizia) al pagamento dell’indennizzo come riconosciuto (nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda) in favore di [OSCURATO:PERSONA], con la conferma delle spese liquidate a vantaggio di quest’ultimo con l’impugnato provvedimento (e ferma rimanendo la già disposta distrazione in favore del difensore antistatario) e disponendo l’ulteriore condanna, a carico del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento dell’aggiuntiva somma di euro 117,00, a titolo di compenso dovuto per “trattazione e istruttoria”, relativamente alla fase di opposizione. Com